mercoledì 16 maggio 2018

Nuova demolizione di nave militare a Spezia: proroga discutibile e nessuna trasparenza

La Provincia della Spezia ha prorogato lo scorso 14 maggio la autorizzazione rilasciata nel 2016 per la demolizione di una nuova nave militare, la seconda all'interno dell'Arsenale Militare (foto secolo XIX).
Come già avvenuto per la prima l’autorizzazione è stata rilasciata senza una adeguata e preventiva informazione dei cittadini e senza affiancare alla gestione del cantiere gli impegni di trasparenza e comunicazione che erano stati annunciati (e già non rispettati) per la prima demolizione.
Non solo ma la scelta di prorogare la autorizzazione esistente conferma i limiti istruttori della autorizzazione originaria.
Vediamo distintamente le due questioni:
1. limiti istruttori e autorizzativi della autorizzazione rilasciata e della attuale proroga della stessa
2. mancato rispetto degli impegni di partecipazione trasparenza e terzietà nella gestione dei controlli sul cantiere di demolizione


I LIMITI DELLE DUE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE NEL 2016 E NEL 2018
Quando uscì la documentazione relativa al rilascio della autorizzazione del 2016 (Determina n. 2373 del 21/12/2016 vedi QUI) sollevai varie questioni non risolte comunque nella autorizzazione finale. Le questioni restano valide anche ora visto che la nuova autorizzazione (Determina n. 772 del 14 maggio 2018 vedi QUI) consiste in una mera proroga.

Vediamoli questi limiti:

1. la mancata verifica della applicazione della normativa Seveso (rischio incidenti industriali).Questo perché recentemente a livello europeo con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti.  In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
A conferma si veda l’ultima versione della normativa Seveso III  (Decreto Legislativo 105/2015), secondo la quale anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) devono essere analizzati ai fini del raggiungimento delle soglie delle sostanze pericolose il cui raggiungimento comporta l’assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa.

2. la autorizzazione rilasciata nel 2016 e la proroga del 2018 sono ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006. Quindi siamo di fronte ad impianto di gestione rifiuti (deposito preliminare e messa in sicurezza: sia smaltimento che recupero).  Peraltro  le soglie quantitative dei rifiuti trattati ora e in futuro sono fondamentali da chiarire. Se uno legge l’allegato 1.3 (vedi QUI) alla autorizzazione unica emergono quantità potenziali di rifiuti stoccati sia istantanei  che annuali ben al di sopra della soglia di 10 tonnellate giorno complessive. Ora visto che l’impianto di demolizione tratterà inevitabilmente varie tipologie di rifiuti pericolosi queste quantità avrebbe dovuto far scattare la applicazione di procedurE di valutazione e autorizzazione più vincolanti: VIA e AIA. Tra l’altro ad ulteriore conferma di questa tesi sta il fatto che avendo prorogato la autorizzazione del 2016 per una nuova attività di demolizione le sogli suddette sono sicuramente superate

3. c’è anche il problema della autorizzazione nel 2016 data una volta per tutte sfruttando anche una norma non chiara del Regolamento UE: articolo 14 [NOTA 1]   1257/2013. Infatti se andiamo a rivedere l’autorizzazione rilasciata nel 2016 sempre l’allegato 1.3. già citato  fa riferimento a due natanti non ad una sola nave. Non solo ma questo non è chiaro neppure dalla lettura dei verbali delle conferenze dei servizi. In questo modo con la proroga rilasciata ora si è frazionato il progetto in palese contrasto con gli indirizzi della giurisprudenza comunitaria in materia di VIA.

4. l’attività autorizzata, ed ora prorogata,  è Industria Insalubre di Prima Classe come emerge dagli stessi atti istruttori propedeutici alla autorizzazione. Il Parere ASL del giugno 2016 (vedi QUI) rilasciato in sede di prima autorizzazione non è esaustivo. Si tratta di due paginette senza nessuna chiarezza sulle previsioni di impatto sanitario potenziale non c’è neppure una analisi delle distanze della quantità di popolazione interessata solo un esame burocratico dell’elenco delle cose proposte dal proponente del progetto. Ovviamente nella proroga rilasciata lo scorso 14 maggio non c’è tratta di una integrazione istruttoria da parte di ASL.
Invece, come dovrebbe essere noto, mentre la classificazione di una industria insalubre di prima classe è soltanto un atto di ratifica ex lege in rapporto all’elenco ex decreti ministero sanità (da ultimo quello del 1994), quando invece occorre applicare quanto previsto dal comma 5 articolo 216 del Testo unico leggi sanitarie occorre una verifica concreta della pericolosità effettiva dell’azienda. Non solo ma l’ industria che abbia adottato certi accorgimenti tecnici – o speciali cautele – che l’abbiano resa meno inquinante, o meno pericolosa, o meno nociva per l’ambiente esterno ed il vicinato, non perde affatto le «caratteristiche» di industria insalubre.
Afferma la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale”. Il Ministero prosegue affermando: “E’ evidente che qualora da tale esame risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che hanno determinato l’inclusione dell’attività nella Prima classe  dell’elenco, sono state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili  si applica il caso previsto dal 5°comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.”.
Quindi occorreva un Parere sanitario vero che avesse almeno questi 4 aspetti:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto

Tutto questo è previsto anche dal Regolamento UE  1257/2013 relativamente al contenuto del Piano di riciclaggio (articolo 13) dove tra l’altro si legge che il Piano:
d) prevede sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire, ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare: i) rischi per la salute dei lavoratori interessati e di coloro che vivono in prossimità dell’impianto di riciclaggio delle navi; e ii) gli effetti negatici sull’ambiente dovuti al riciclaggio delle navi;
f) previene gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente dimostrando inoltre di poter controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali”.
5. non è chiaro dalla documentazione prodotta e pubblicata se venga rispettato il piano di controllo dell’articolo 8 [NOTA 2] del Regolamento UE 1257/2013 visto che si dichiara che questo regolamento verrà rispettato anche se trattasi di nave militare

 

LA QUESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E SUI CONTROLLI SVOLTI
A suo tempo (prima del rilascio della autorizzazione del 2016) venni contattato professionalmente per svolgere un ruolo di garante informativo sulla gestione dell’impianto di demolizione in questione. Presentai un progetto ben preciso sotto il profilo di come gli aspetti informativi verso i cittadini avrebbero dovuto essere gestiti. Alla fine non accettai per varie ragioni l’incarico ma al di la della mia modesta persona avrebbe dovuto essere comunque mantenuto questo impegno. In realtà se escludiamo la pubblicazione della documentazione relativa al rilascio della Autorizzazione (pubblicabile per obbligo di legge peraltro ai sensi della normativa sull’accesso civico) tutto il resto del mio progetto e degli impegni pubblici presi da Autorità Militari e Comune di Spezia non è stato mantenuto per niente e questo è stato confermato dalla nuova autorizzazione in proroga del 2018.

In particolare si chiedeva di istituire una figura terza di garanzia che doveva appunto garantire:
1. la trasparenza delle informazioni inerenti al progetto, alla sua gestione e realizzazione:
1.1. specifiche progettuali;
1.2. prescrizioni autorizzative ex lege;
1.3. linee guida di gestione adottate dal soggetto realizzatore, anche su indicazione della autorità pubbliche competenti, o accettate su base volontaria secondo lo schema Emas  con particolare rilievo agli aspetti di impatto sanitario
1.4. dati sul monitoraggio ambientale sulla attività di cantiere.

2. la costituzione di un punto di ascolto degli eventuali disagi e/o difformità rispetto alle prescrizioni autorizzative o linee guida concordate con il gestore del cantiere;

3. l’impegno a verificare i disagi e le difformità nel confronto con le autorità preposte ai controlli ex lege e con quelle che hanno autorizzato il progetto e quindi comunicare, nei tempi più stretti possibili, le eventuali misure prese dalle suddette autorità per risolvere i disagi e le difformità.

Compiti che avrebbe dovuto svolgere l’Ufficio del Garante  
1. analisi iniziale dei potenziali impatti ambientali del progetto esecutivo del cantiere di demolizione al fine di definire in modo puntuale i compiti successivamente descritti
2. realizzazione di una sezione nel sito del Comune dal quale ogni cittadino interessato possa dedurre:
2.1. una sintesi non tecnica del progetto relativo al cantiere di demolizione (con almeno la indicazione delle principali attività da svolgere, delle potenziali emissioni inquinanti, delle tipologie di rifiuti prodotte, delle modalità di gestione di questi ultimi;
2.2. l’iter autorizzatorio svolto e le prescrizioni formali elaborate dalle autorità competenti;
2.3. il manuale operativo sulla gestione sostenibile del cantiere ( da definire in collaborazione tra A.M. Comune e parte tecnica del Garante);
2.4. i dati di monitoraggio ambientale sullo stato di avanzamento dei lavori forniti da tutti i soggetti interessati:
2.5. soggetto esecutore dell’appalto,
2.6. enti pubblici autorizzatori e/o preposti ai controlli ambientali e sanitari,
2.7. l’adeguata, sotto il profilo visivo, indicazione di quanto previsto.

3. attivazione di un indirizzo e-mail, attraverso il quale ogni cittadino possa comunicare eventuali disagi e/o suggerimenti legati alla gestione del cantiere;
4. la sezione del sito, e l’indirizzo mail saranno gestiti dal Garante;
5. il Garante informativo avrà i seguenti compiti operativi:
5.1. verifica preventiva dell’inserimento dei contenuti del sito;
5.2. controllo e archiviazione degli eventuali disagi e/o suggerimenti pervenuti agli indirizzi di cui al punto 2 e predisposizione di un report periodico di sintesi che dovrà misurare lo stato di consenso della comunità interessata verso la gestione del cantiere;
5.3. verifica immediata delle segnalazioni pervenute agli indirizzi di cui al punto 2, delle eventuali difformità nella gestione del cantiere rispetto alle prescrizioni autorizzatorie e al Manuale di gestione operativa, attraverso il coinvolgimento del gruppo tecnico di cui al successivo paragrafo;
5.4. verificate le difformità, avvio di una fase di confronto con il soggetto gestore e responsabile del cantiere, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e, se necessario, con gli enti preposti ai controlli si militari che civili; queste ultime dovranno comunque segnalare al Garante informativo i dati dei loro monitoraggi per l’inserimento nel sito;
5.5. alla fine della fase di confronto, di cui al punto precedente, dovranno, se necessarie, essere predisposte misure di soluzione dei disagi e comunque il Garante informativo dovrà fornire risposta scritta ai soggetti che hanno inviato le segnalazioni sulle conclusioni del suddetto confronto, risposte che andranno inserite in apposita sezione del sito;
5.6. gestione eventuali audizioni (in collaborazione con gestore/responsabile del cantiere e l’Amministrazione Comunale) se richieste dagli autori delle segnalazioni o se ritenute opportune dai soggetti istituzionali interessati (Autorità Militare, Amm Comunale, Enti preposti ai controlli).

Di quanto sopra riportato non è stato fatto nulla ma soprattutto, per la demolizione della prima nave autorizzata nel 2016, non sono stati pubblicati i documenti e gli atti che dimostrino come i controlli sono stati svolti , se sono state rispettate le prescrizioni ed il piano dei controlli previsto dalla autorizzazione. Soprattutto sarebbe fondamentale conoscere pubblicamente, sia per la demolizione della prima nave che per quella nuova che ora verrà avviata:
1. verifica sulla caratterizzazione preliminare circa l’eventuale stato di contaminazione dei materiali componenti la nave da demolire
2. il numero di controlli svolti da Arpal e ASL e relativi verbali sulla gestione della attività di demolizione : vedi voci monitoraggio aria e rumore nella autorizzazione rilasciata
3. la documentazione sull’uscita dei rifiuti dal cantiere di demolizione
4. Le verifiche sulla attuazione del Piano dettagliato di rimozione dell'amianto
5. eventuali problematiche durante lo svolgimento dei lavori con possibili ricadute sia all’interno che all’esterno del cantiere.
6. il rispetto delle modalità di taglio delle lavorazioni di demolizione (vedi  ALLEGATO 1 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI) anche in funzione dell’abbattimento di emissioni diffuse,  in particolare il rispetto della tenuta del registro sui quattro impianti mobili di aspirazione e filtrazione
7. il rispetto delle prescrizioni sugli scarichi (vedi ALLEGATO 2 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI): svuotamento/bonifica serbatoi, sversamenti accidentali, impedire perdite di liquidi pericolosi, campagne di analisi per eventi meteorici, monitoraggi buon funzionamento idraulico del processo, corretta tenuta dei registri manutentivo e di analisi, corretto smaltimento dei fanghi (disoleatore, sedimenti) e i consumabili esausti (carbone attivo, quarzite), tempistica pulizia superfici scolanti del cantiere,
8. prescrizioni rumore (vedi ALLEGATO 4 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI).



CONCLUSIONI
Insomma magari tutto sarà stato fatto e verrà fatto senza rischi ambientali ma sotto il profilo degli impegni presi in partenza da parte di Autorità Militari e Comune su informazione e trasparenza nulla di nulla e non è poco visti rischi potenziale quanto meno di una attività come questa vicina al centro città.  
Non solo ma la istruttoria che ha portato alla autorizzazione del 2016 e alla proroga del 2018 lasciano molte perplessità ed è noto al di la della buona fede di ogni amministrazione che le lacune istruttorie e autorizzative possono essere e sono state in molti casi l’anticamera di disagi per lavoratori e residenti. Senza considerare che comunque nel caso in esame, a mio avviso, la procedura seguita non è conforme alla legge o quanto meno è frutto di una interpretazione della stessa molto discutibile.
Soprattutto restano i dubbi sulla non completa preventiva valutazione dell’impatto sanitario dell’attività svolta e da svolgere. Dubbi che acquistano un maggiore risalto visto che l’attività di demolizione, come d’altronde anticipava la autorizzazione del 2016, continuerà anche nel 2018 e come minimo per 12 mesi dal rilascio della proroga dello scorso 14 maggio.
 









[NOTA 1]1.   Fatte salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio delle navi. Tale autorizzazione può essere accordata ai rispettivi impianti di riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di cinque anni

[NOTA 2] Articolo 8 - Controlli
1.   I controlli delle navi sono svolti da funzionari dell’amministrazione o di un organismo riconosciuto da essa autorizzato, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell’IMO.
2.   Qualora un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali organismi riconosciuti a:
esigere che una nave oggetto dei loro controlli si conformi al presente regolamento, e

effettuare controlli a richiesta delle competenti autorità di uno Stato membro.
3.   Le navi sono oggetto dei seguenti controlli:
a)
un controllo iniziale;

b)
un controllo di rinnovo;

c)
un controllo addizionale;

d)
un controllo finale.
4.   Il controllo iniziale di una nuova nave è effettuato prima che la nave entri in servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. Il controllo iniziale delle navi esistenti è effettuato entro il 31 dicembre 2020. Il controllo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
5.   Il controllo di rinnovo è effettuato agli intervalli indicati dall’amministrazione, che non possono essere superiori a cinque anni. Il controllo di rinnovo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
6.   Il controllo addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, è effettuato se richiesto dall’armatore dopo una modifica, una sostituzione o una riparazione significativa della struttura, delle dotazioni, degli apparati, degli impianti, delle sistemazioni e dei materiali, che abbia un’incidenza sull’inventario dei materiali pericolosi. Il controllo è tale da garantire che ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettuata in modo che la nave continui a soddisfare i requisiti del presente regolamento e che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi sia modificata secondo necessità.
7.   Il controllo finale è effettuato prima che la nave sia ritirata dal servizio e prima dell’inizio del riciclaggio della nave.
Tale controllo verifica che:
a)
l’inventario dei materiali pericolosi rispetti i requisiti dell’articolo 5;

b)
il piano di riciclaggio della nave rifletta correttamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali pericolosi e rispetti i requisiti dell’articolo 7;

c)
l’impianto di riciclaggio delle navi in cui la nave deve essere riciclata sia inserito nell’elenco europeo.
8.   Per le navi esistenti destinate al riciclaggio, il controllo iniziale e il controllo finale possono essere effettuati contemporaneamente.



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