sabato 13 agosto 2016

Impianto rifiuti Albiano Magra: le responsabilità delle Istituzioni

Si è tenuto ieri pomeriggio (vedi QUI) il Consiglio Comunale di Aulla sulla questione dell’impianto di selezione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani pericolosi, nonché stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, sito in Albiano Magra in pieno centro abitato.

Come è noto l’impianto è oggetto da anni di forti contestazioni da parte dei residenti  anche alla luce dei numerosi incidenti, incendi ed emissioni odorigene avvenuti in questi anni, l’ultimo poche settimane fa.

In questa vicenda, come ho avuto modo di spiegare nella assemblea pubblica dello scorso 4 agosto in Albiano Magra (vedi QUI), sono rilevanti le omissioni procedurali, la confusione tecnico amministrativa, le lacune istruttorie. A mio avviso nessuno degli enti competenti in questa vicenda (fino a poco tempo fa (Provincia e Comune di Aulla ora anche la Regione) ha svolto fino in fondo il proprio dovere istituzionale soprattutto non hanno esercitato, come vedremo, tutti i poteri che avevano a disposizione dando l’impressione ai cittadini di essere lasciati soli di fronte ai disagi prodotti da questo impianto.

Certamente queste responsabilità risalgono nel tempo e non sono tutte imputabili agli attuali amministratori comunali e provinciali e ancor di più regionali. Ma ora sono costoro che governano e sono costoro che devono dare risposte ai cittadini ma anche,perché no, ai lavoratori e ai proprietari dell’impianto in questione.

La maggioranza in consiglio comunale ad Aulla ha presentato ieri un documento che poteva avere senso forse 10 anni fa ma oggi assolutamente no: siamo di fronte a un documento reticente, amministrativamente inutile e che sostanzialmente non impegna a nulla il Sindaco e la sua Giunta.

Infatti in questo documento si afferma:
tenuto conto che le vicende relative al trattamento dei rifiuti e al controllo sugli impianti sono di diretta competenza di Provincia e Regione,”. Non è vero anche il Sindaco ha dei poteri precisi come vedremo subito.

impegna il sindaco a verificare, per quanto nelle sue possibilità, il puntuale rispetto delle normative ambientali e urbanistiche dell'impianto, attualmente sotto sequestro”. Questa appare affermazione tautologica: ci mancherebbe che non fosse così ovviamente.

a chiedere con forza e determinazione, e con il sostegno unanime del consiglio comunale, nell'ambito dei contesti istituzionali, il supporto necessario per individuare soluzioni utili a favorire la chiusura di quelle attività che generano conflitto con il territorio, favorendo un percorso di riconversione industriale che escluda i rifiuti indifferenziati e l'umido (trasferendo determinate attività in altre zone della provincia, ndr)”. Per fare questo occorre citare e attuare percorsi amministrativi precisi, mai attuati compiutamente come dimostrerò in seguito in questo post.

e possa garantire alla comunità di Albiano un ambiente sano e vivibile". Garantire un ambiente sano e vivibile deve essere frutto di precisi atti istruttori e amministrativi che mai sono stati emanati o quanto meno istruiti come vedremo.




COSA DOVEVA ESSERE SCRITTO NEL DOCUMENTO DELLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
1. Impegnare il Sindaco a presentare apposita richiesta di avvio della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all’interno della quale esercitare la propria funzione di Parere Sanitario Obbligatorio e, se adeguatamente motivato, vincolante. Peraltro questa richiesta, come vedremo quando tratterò delle responsabilità della Provincia, era uno strumento fondamentale per chiedere la chiusura dell’impianto.


2. A prescindere dall’avvio dell’AIA (che lo ricordo può essere svolta in parallelo alla Valutazione di Impatto Ambientale-VIA ex comma 2 articolo 10 DLgs 152/2006 e Delibera Regione Toscana n. 160 del 2015) avviare una Valutazione di Impatto Sanitario sul rapporto tra impianto rifiuti e territorio utilizzando competenze anche a livello di Istituti Universitari


3. avviare attraverso i propri uffici e sulla base della indagine, quanto meno del punto 2, la verifica sulla applicabilità al caso in esame della normativa sulle industrie insalubri di Prima Classe al fine di costruire le motivazioni per emettere ordinanza di chiusura dell’impianto.


4. chiedere alla Provincia ed ora (se la competenza verrà trasferita) alla Regione di dichiarare la improcedibilità della procedura di VIA vista la mancata conformità urbanistica dell’impianto a cominciare dal certificato di agibilità. Ciò in coerenza con quanto previsto dalle Delibere regionali toscane n. 1068 e 1069 del 1999 tutt’ora in vigore e che impongono in sede di avvio della VIA la dimostrazione della coerenza (sia da parte del committente dell’impianto che della Autorità Competente alla VIA) dell’impianto con i piani urbanistici di ogni livello. Il Sindaco di Aulla sul punto ha dichiarato, nel Consiglio Comunale di ieri, che "l’istruttoria di verifica della conformità urbanistica non è conclusa"! Mi chiedo quanto ci voglia visto che già il 7 gennaio 2016 in una nota del Dirigente di settore del Comune si affermava che mancava il certificato di agibilità e (scrive il Dirigente nella sua nota): “il certificato di agibilità presuppone la conformità urbanistica". Il Comune di Aulla afferma in una nota del 7 gennaio 2016, su cui torno nel punto successivo, che
per quanto concerne la mancanza del certificato di agibilità l’orientamento della giurisprudenza propende per non disporre la chiusura  dell’immobile”. Questa affermazione non rimuove la necessità di dichiarare la improcedibilità della VIA perché “non si può regolarizzare la VIA regolarizzando l’autorizzazione al progetto” (Corte di Giustizia 3/7/2008 causa C25-06 su VIA postuma). Infatti il Consiglio di Stato (Sez. VI, 28/8/2008 n° 4097, QUI)  ha precisato che nella VIA “La conformità urbanistica del progetto alle previsioni urbanistiche comunali […] costituisce, contrariamente a quanto prevede l’appellante, elemento indispensabile della valutazione […] relativa alla verifica di impatto ambientale, che […] elenca tra i documenti da produrre a cura dell’interessato ‘una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica’: un tale obbligo indica, del tutto logicamente, il valore di presupposto indispensabile della congruenza del progetto con le previsioni che la documentazione richiesta è chiamata ad attestare”.

5. impegnare Sindaco e Giunta a presentare una variante al Piano Urbanistico del Comune che vincoli il territorio del Comune a non accettare sia nuovi impianti di rifiuti che l’ampliamento dell’impianto in oggetto. Tutto ciò è, se motivato con adeguata istruttoria, confermato da una sentenza del Consiglio di Stato: “ Sebbene in quest’ottica possa anche risultare ragionevole la tesi dell’appellante (la quale sottolinea che quel divieto non può automaticamente estendersi fino a ricomprendere anche la diversa ipotesi dell’ampliamento degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti già esistenti, giacché, laddove la norma ha ritenuto di dover porre delle limitazioni anche alle ipotesi di ampliamento, come nel caso delle sole discariche lo ha fatto espressamente), non si può tuttavia ritenere che non sussista alcun limite all’ammissibilità dell’ampliamento di un impianto di trattamento e di smaltimento di rifiuti, qual è quello della s.p.a. A.M.I.A., giacchè quei limiti sono invece connaturati alla stessa ratio delle ricordate disposizioni pianificatorie (e all’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente ad esse sottostante), così che in definitiva il limite dell’ampliamento è costituito dal carattere di impianto «nuovo» che l’ampliamento sarebbe idoneo a determinare in concreto.” (sentenza n.3119/2015 QUI). Addirittura questa sentenza arriva ad affermare il principio per cui i vincoli ambientali posti dallo strumento di pianificazione legittimano la revoca di un provvedimento favorevole di VIA.

6. Impegnare  Il Sindaco a chiedere alle autorità competenti (Provincia ma anche il Comitato Tecnico Regionale) la verifica sulla applicabilità, all’impianto in questione, della normativa sul rischio di incidenti rilevanti [NOTA 1].  Questo avrebbe comportato la possibilità che i cittadini fossero informati, proprio dal Sindaco, su cosa fare in caso di incidente come quelli relativi agli incendi [NOTA 2].  Peraltro occorre dire che il Sindaco poteva comunque predisporre sistemi informativi preventivi anche attraverso l’organizzazione della Protezione civile a prescindere dalla applicazione della normativa suddetta.




RUOLO DI PROVINCIA DI MS E REGIONE TOSCANA
Tutto quanto sopra in relazione al ruolo del Comune. Ma da quanto scritto sopra emergono responsabilità enormi della Provincia di Massa Carrara.
Questo Ente:


1. non ha mandato a procedura di VIA fin dall’inizio (1997) questo impianto come prevedeva la normativa vigente all’epoca.
2.quando ha applicato la VIA (molti anni dopo: 2013) ha svolto la istruttoria senza approfondire minimante gli aspetti di impatto sanitario, non applicando in primo luogo il DPCM 27/12/1988 allegato 2 sezione F [NOTA 3] “Salute Pubblica”, mai citato nei documenti della Provincia.
3. ha rimosso la applicazione dell’AIA e quindi la possibilità di dichiarare la chiusura dell’impianto per mancato adeguamento dello stesso a questa disciplina. La Circolare ministeriale del 17/6/2015 ha precisato che se un impianto è soggetto ad AIA e non riceve questa autorizzazione entro il 7 luglio 2015 o dimostra di rispettare comunque i principi dell’AIA oppure non può più funzionare, e il e il Decreto Legge 4/7/2015 che prorogava tutto ciò non è stato mai convertito. La conseguenza è che, fatti salvi i provvedimenti emessi nel periodo di vigenza del Decreto Legge, vale solo quanto chiarito nella Circolare sopra riportata per cui gli impianti che non hanno ottenuto l'AIA entro il 7 luglio 2015 decadono automaticamente dalle previgenti autorizzazioni. 
Quindi l’impianto di Albiano Magra non può più funzionare neppure in proroga

4. se correttamente applicata la VIA può portare alla chiusura o comunque ad un forte ridimensionamento anche degli impianti esistenti come quello di Albiano Magra. la norma toscana che disciplina la VIA ex post (comma 6 [NOTA 4] articolo 43 legge regionale 10/2010) prevede che, se l’impianto è sottoponibile anche ad AIA, la VIA su impianti esistenti non solo deve essere fatta su tutto l’impianto ma addirittura deve essere fatta come se fosse un nuovo impianto vale a dire si possono prevedere sia mitigazioni dell’impatto dell’impianto esistente ma anche la messa in discussione del sito.

5. Non solo ma oltra alle lacune in materia di VIA e AIA esposte sopra la Provincia quando finalmente è costretta ad avviare la VIA rigetta istanza di VIA di Costa Mauro  (DD settore Ambiente Provincia n. 2579 del 8/8/2012) relativa alla realizzazione della linea A per il rifiuto con CER 200301 (il c.d. Indifferenziato) E NON SOTTOPONE A VIA ORDINARIA LE ALTRE DUE LINEE. PERMETTENDO COSI' AL TAR TOSCANA DI FARE UN ASSIST CLAMOROSO A COSTA MAURO. Afferma il TAR ” il SIA presentato dalla ditta Costa Mauro valuta complessivamente, ed in coerenza con i principi generali di diritto comunitario in materia,  l’impatto potenziale dell’impianto con riferimento a tutte e tre le linee produttive”.  
Sarebbe bastato in sede di autotutela che la Provincia integrasse l’avvio del procedimento di VIA ordinaria anche alle altre due linee. PERCHE’ NON E’ STATO FATTO ?
La Provincia non poteva non sapere quanto sopra e non poteva non conoscere la normativa e la giurisprudenza sopra riportata anche perché la legge toscana che disciplina la VIA ex è post è del 2010 prima quindi della decisione della Provincia nel 2012. 

Di fronte a quanto sopra elencato l’assenza della Provincia aL Consiglio Comunale di ieri, la considero una “INDECENZA ISTITUZIONALE” e non voglio aggiungere di più!


Infine ASSESSORE REGIONALE ALL’AMBIENTE FEDERICA FRATONI. "La Regione segue con attenzione il caso Costa, e non da ora"
. Dopo queste sue affermazioni sono partite contestazioni pesanti da parte del pubblico presente al Consiglio Comunale e l’Assessore si è allontanata. Premesso che un amministratore ha tra le sue responsabilità anche quella di assistere a contestazioni dure sia pure non violente ovviamente, la frase dell’Assessore è stata sbagliata in se. I cittadini sanno perfettamente come stanno le cose su questo impianto: le lacune procedurali e istruttorie, gli incendi, i disagi e la Regione in questi anni, sia pure con la giustificazione delle competenze della Provincia, non ha mai sollecitato verifiche sulla legittimità dell’insieme delle autorizzazioni a questo impianto e neppure sull’impatto sanitario dello stesso. Poteva farlo? Certo che si! Per questo i cittadini si sono risentiti su quella frase diciamo quanto meno “infelice”.    Vedremo ora con il passaggio di competenza dalla Provincia alla Regione se questa ultima migliorerà la sua attenzione su questa vicenda.



IL RUOLO DELL’ARPAT E DELL’ASL
Arpat anche in un recente comunicato, dopo l’ultimo incendio, ha dichiarato che: "va tutto bene non ci sono state ricadute pericolose di inquinanti a causa dell’incendio". In realtà tutto questo non è per nulla sufficiente per escludere in assoluto problematiche sanitarie legate alla presenza pluridecennale di questo impianto. Eppure dovrebbe essere noto quanto meno agli addetti ai lavori che il tempo di campionamento ridotto può essere sì valido per un’indagine conoscitiva e qualitativa  ma è da considerarsi inadeguato alla valutazione del potenziale di rischio per l’esposizione della popolazione.

D’altronde sulla lacune in relazioni ai monitoraggi sull’impatto sanitario dell’impianto ha scritto parole pesantissime lo stesso TAR Toscana: ordinanza n. 80 del 14 febbraio 2014. La ordinanza afferma testualmente: “appare opportuno che la Provincia di Massa Carrara proceda al riesame della richiesta della società ricorrente per la parte che non è stata oggetto di accoglimento in quanto non risulta che siano stati compiuti accertamenti persuasivi ed univoci sulla produzione di emissioni odorigene moleste e di conseguenza si ritiene necessario sospendere allo stato l’efficacia dell’impugnato provvedimento limitatamente alla parte in cui non autorizza la lavorazione di alcuni codici di rifiuto;..”.








[NOTA 1] . Si veda nota 5 all'Allegato 1al citato Decreto Legislativo 105/2015, secondo il quale: “Le sostanze pericolose che non sono comprese nel Regolamento CLP, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”.

[NOTA 2] Secondo la Direttiva Seveso come attuata in Italia dal DLgs 105/2015 si intende per incidente e pericolo di incidente due definizioni ben più ampia del rischio incendio e cioè:
“o) «incidente rilevante»: un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l’attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose; “(lettera o) articolo 3 DLgs 105/2015)

[NOTA 3] F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto; b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari; e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

[NOTA 4] 6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)

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