sabato 16 agosto 2014

Fumi neri centrale a carbone: reticenze ENEL, lacune Decreto AIA

La centrale Enel verso le dieci del mattino di Martedì 12 Agosto ha prodotto una fuoriuscita anomala di fumo nero dalla ciminiera del gruppo 3 quello a carbone.
Giustamente il Comitato SpeziaViaDalCarbone ha subito richiesto chiarimenti all’Enel sulla natura di questa fuoriuscita confermando il suo ruolo di sentinella attenta sul territorio rispetto ai rischi legati alle emissioni della centrale spezzina.



La risposta dell’Enel (vedi QUI) è stata tempestiva, e questo, riconosco insieme con gli amici del Comitato, costituisce una novità rispetto alla reticenze del passato. Merito sicuramente della azione di pressione del Comitato in questi anni.
Ma riconosciuta la tempestività, andando alla sostanza, la risposta Enel appare ancora un volta reticente e, soprattutto, non adeguata ai protocolli europei in materia di gestione dei transitori. Parliamo di quei fenomeni di arresto ed avvio del gruppo generatore a carbone.


Passano gli anni, si aggirano le norme (dal 1989 come vedremo subito) ma Enel continua a non gestire adeguatamente questi fenomeni dovuti sicuramente alla vetustà di un impianto che, anche dopo gli adeguamenti al Decreto di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA), resta lontano anni luce dagli standard ambientali delle centrali di nuova generazione a carbone.


L’emissione anomala dello scorso 12 agosto è, secondo il comunicato Enel, così definita: “La fuoriuscita di fumo è riconducibile a un fenomeno transitorio legato alla combustione che ha determinato una temporanea carenza di ossigeno”, quindi un cattivo funzionamento, sia pure transitorio, nella combustione dell'impianto.

La normativa sin dal 1989 imponeva e impone delle modalità gestionali di questi eventi che però continuano a riprodursi senza che di essi ci sia un rispetto rigoroso da parte Enel delle suddette modalità gestionali e tanto meno si metta a regime l’impianto e il suo ciclo produttivo. Per questo secondo aspetto l’unica soluzione sarebbe la chiusura dell’impianto per sempre o al massimo la sua sostituzione con una centrale di nuova generazione. Questo secondo aspetto è la vera questione totalmente rimossa da Ministero Ambiente, Provincia e Comune della Spezia quando hanno avvallato la nuova AIA.


Ma vediamo sinteticamente cosa afferma la normativa sulla gestione di questi transitori e soprattutto se Enel l’ha rispettata sia per il passato (precedente al Decreto AIA) che per il futuro (attuali prescrizioni Decreto AIA)........



GLI OBBLIGHI NELLA GESTIONE DEI TRANSITORI PRIMA DEL DECRETO AIA DEL 2013

Decreto Ministeriale 8 maggio 1989 (limitazione delle emissioni in atmosfera - grandi impianti di combustione. Per il testo vedi QUI.
All’articolo 8 afferma: “1. Per i nuovi impianti, nelle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere specificate le procedure relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni. In caso di guasto deve essere immediatamente informata l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale adotta i provvedimenti necessari e, in particolare, richiede che l'impresa riduca o faccia cessare le operazioni appena possibili e finché possa essere ripresa la normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili meno inquinanti,…”.
Per anni questa norma è stata totalmente ignorata da Enel, non a caso perfino il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, nella qualità di consulente della Amministrazione Comunale, segnalava come il problema dei transitori e della loro cattiva gestione costituisse uno dei problemi centrali nella gestione ordinaria della centrale.

Decreto Ministeriale del 1997 (autorizzazione centrale Enel La Spezia)
Punto 14 articolo 2: “L’esercente dovrà far conoscere le procedure e le modalità di esercizio da adottare in caso di…cattivo funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni”. Queste procedure e modalità non sono mai state presentate almeno pubblicamente.

Decreto Legislativo 152/2006 ( Testo Unico Ambientale)
Comma 14 articolo 271: “L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. In caso di emissione di sostanze  di   cui   all'articolo   272,   comma   4,   lettera   a) (cancerogeni ndr), l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilire prescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantità  di  tali sostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  o guasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositi valori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  come flussi di massa annuali ……. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto…”.

Questa norma è tutt'ora in vigore ma è stata recepita, come vedremo subito, solo parzialmente dal Decreto AIA: per la parte stime emissioni da transitori ma non per quella gestionale (valori limiti di emissione specifici ad esempio)




GLI OBBLIGHI NELLA GESTIONE DEI TRANSITORI DOPO IL DECRETO AIA DEL 2013


Il Decreto AIA del 6 settembre 2013
Enel secondo il Decreto AIA deve presentare un Report annuale sulle quantità emesse di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori dei gruppi generatori ed un piano monitoraggio degli stessi (punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della tabella 8). Tali report dovranno fissare le quantità di emissioni dei singoli inquinanti sia per i singoli episodi transitori che per il totale anno. Questo Report doveva essere prodotto secondo le prescrizioni del Decreto AIA entro il 26/3/2014.    

Cosa doveva produrre entro la suddetta data Enel lo si ricava dalla immagine che riproduco qui a fianco e che riguarda il contenuto del paragrafo del Piano di Monitoraggio prescritto ad Enel dal Decreto AIA in materia di gestione dei transitori.




PRIME CONCLUSIONI: LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO AIA NON BASTANO!

L’Enel invece che generici comunicati presenti pubblicamente il Report previsto dalle prescrizioni del Decreto AIA. Ma, se e quando avverrà questa pubblicazione, non potrà bastare al fine di tutela preventiva della salute dei cittadini spezzini. Infatti le attuali prescrizioni del Decreto AIA in materia di gestione dei transitori non sono adeguate ai nuovi provvedimenti europei emessi nel 2012 quindi prima del rilascio dell’AIA alla centrale spezzina. Vediamo in cosa consistono questi provvedimenti e in cosa divergono quanto previsto dal Decreto AIA.




LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE UE DEL 7 MAGGIO 2012

Questa Decisione (per il testo completo vedi QUI) nonostante sia stata posta alla attenzione delle autorità pubbliche preposte (in primo luogo il Ministero dell’Ambiente) da parte dei miei post ma soprattutto delle Osservazioni presentate dal Comitato SpeziaViaDalCarbone prima del rilascio dell’AIA, è stata totalmente ignorata sulla base di motivazioni confuse e pretestuose.

Vediamo cosa dice questa Decisione che non si limita a chiedere un semplice Report di Monitoraggio come richiede il Decreto AIA (vedi sopra)……

La Decisione  all’articolo 3 afferma che per stabilire la fine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, si devono applicare le seguenti regole:
1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto devono essere  trasparenti e verificabili da terzi;
2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto deve essere basata su condizioni che consentano un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

Inoltre ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto le autorizzazioni agli impianti dovranno includere:
1. La introduzione del termine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, oppure processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio e all'inizio del periodo di arresto chiari, facilmente monitorabili e applicabili alla tecnologia impiegata;
2. misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;
3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena tecnicamente possibile.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra , si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di esercizio dell'impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento applicati.

Come si vede questa Decisione rispetto alla normativa passata contiene le seguenti novità:
1. la necessità di una verifica di soggetti terzi (quindi esterni all'Enel) nel definire i criteri e i parametri per la gestione dei transitori;
2. la massima trasparenza sulla gestione e sul rispetto delle vincoli di legge nella gestione dei transitori; quindi la necessità di rendere pubblici: i vincoli posti, i controlli svolti, i risultati degli stessi;
3. riduzione al minimo dei transitori (la normativa vigente invece richiedeva solo una loro gestione);
4. la necessità di legare i protocolli tecnici di gestione dei transitori con particolari dispositivi di abbattimento;
5. parametri precisi per definire i criteri di gestione dei transitori (vedi allegato alla Decisione).



IL NUOVO COMMA 7 ARTICOLO 29 SEXIES DEL DLGS 152/2006
Come abbiamo visto sopra, il DLgs 152/2006 prevedeva una disciplina dei transitori solo nella parte V quella che disciplina la autorizzazione alle emissioni nell'aria dei grandi impianti di combustione tra cui rientra anche la centrale enel.
Ora il nuovo comma 7 articolo 29sexies del DLgs 152/2006 (introdotto dal dlgs 46/2014 che ha attuato la nuova Direttiva UE sulla disciplina dell'AIA) ha previsto una norma sui transitori anche all'interno della disciplina della Parte II del DLgs 152/2006 quella dell'AIA. In particolare si prevede che l'autorizzazione  integrata  ambientale  debba contenere   le   misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali: fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive,  per  i  malfunzionamenti, e  per  l'arresto definitivo dell'installazione.
Questa norma va quindi ora coordinata con la Decisione della UE analizzata in precedenza, ponendo le condizioni per una revisione dell'AIA visto che entrambe le norme (la Decisione UE e il comma 7 articolo 29sexies) non sono prese in considerazione dalla attuale AIA rilasciata alla centrale Enel di Spezia. Si viene così a verificare un altra condizione per avviare la revisione dell'AIA : "...... sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali  o  regionali lo esigono" (lettera d) comma  4 articolo 29-octies DLgs 152/2006). Delle altre condizioni di revisione/sospensione dell'AIA alla centrale enel di Spezia ho trattato QUI



CONCLUSIONE 
Questa novità conferma come in realtà la disciplina sui transitori c'era nel passato e c'era ancora di più oggi ma non viene rispettata dall'Enel ne fatta applicare da Ministero dell'Ambiente, Provincia e Comune della Spezia.  







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