giovedì 7 agosto 2014

Centrale Enel e AIA: gli obblighi di Enel e Autorità Pubbliche sono rispettati?

Il 26 settembre prossimo sarà trascorso un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto che riconosce l’Autorizzazione Integrata Ambientale ( di seguito AIA) alla centrale Enel della Spezia.  Questo Decreto è stato contestato con due Osservazioni corpose da parte del Comitato SpeziaViadalCarbone sulle quali non starò a tornare se non per ricordare brevemente che il limite principale di quel Decreto AIA stava: nella istruttoria che lo ha generato, in particolare nella mancanza del Parere Sanitario del Sindaco, obbligatorio secondo la giurisprudenza più recente[1]
Istruttoria molto carente sotto il profilo della valutazione preventiva dell’impatto sanitario della centrale (vedi QUI): 
1. nel modello di funzionamento degli anni passati,  compreso il mancato rispetto delle prescrizioni contenuti nella precedente autorizzazione degli anni 90 (vedi QUI
2. nel modello di funzionamento proposto nella domanda di AIA presentata da Enel.  

Questo limite di fondo peraltro non rispettoso neppure della più recente interpretazione della giurisprudenza amministrativa continua a permanere visto che gli studi che dovrebbero valutare l’impatto sanitario della centrale ex post, cioè dopo il rilascio dell’AIA, tardano a venire e hanno una impostazione tutt’ora discutibile come ho spiegato QUI.

Premesso quanto sopra restano, comunque la si pensi sul Decreto AIA, tutte le prescrizioni che questo atto imponevano e impongono a Enel e alle Amministrazioni preposti ai controlli in contraddittorio con Enel stessa.  Molte di queste prescrizioni sono scadute o stanno per scadere entro il prossimo mese. 
La domanda che sorge quindi è a che punto siamo con il rispetto di queste prescrizioni?  Intanto vediamole di seguito distinguendo tra quelle di cui è direttamente responsabile Enel e quelle  dove c’è bisogno per l’attuazione della collaborazione – coordinamento – contraddittorio delle Amministrazioni Locali ed enti pubblici di controllo: Arpal e Ispra in primo luogo ma anche Ministero dell’Ambiente e della Salute.


OBBLIGHI DI ENEL  PREVISTI DAL DECRETO AIA
a) Programma di riduzione delle emissioni diffuse dal sistema di scarico, stoccaggio e trasporto del carbone (carbonili e nastro), ceneri e gessi (Punto 4 articolo 1 del Decreto - lettera a) punto 16 paragrafo 10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio Commissione AIA) - entro il 26/9/2014
b) Studio di fattibilità per il miglioramento del sistema di scarico del carbone dalle navi in grado di garantire una migliore efficienza di contenimento delle emissioni diffuse (Punto 5  articolo 1 del Decreto - lettera b) punto 16 Paragrafo 10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio Commissione AIA) - entro 26/3/2014
c) Misure previste per ridurre polverosità da cumuli di combustibile e nastri trasportatori, rischi incendi (punto 17  Paragrafo 10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio) -  da avviare dal 26/9/2013
d) Programma di manutenzione periodica per individuare perdite relativamente alle emissioni convogliate (punto 19 Paragrafo 10.3.2. Prescrizioni parere Istruttorio) – entro il 26/3/2014
e) Monitoraggio gestione stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio) – da avviare dal 26/3/2014 e operativo dal 26/9/2014
f) Report quantità emesse di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori dei gruppi generatori e piano monitoraggio transitori (punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della tabella 8) – dal 26/3/2014
g) Verifica rispetto prescrizioni specifiche stoccaggio rifiuti prodotti dall’esercizio della centrale nonché mantenimento sistema gestione ambientale per predisporre piano riduzione rifiuti e recupero (punti 40 e 44 Paragrafo 10. 5. Prescrizioni Parere Istruttorio), adeguamento tecnico alle prescrizione generali del Paragrafo 10.5 (punto 45 Paragrafo 10. 5. Prescrizioni Parere Istruttorio) – da avviare dal 26/9/2013 
h) Il sistema di gestione ambientale (SGA) dovrà prevedere una procedura per allontanare ceneri leggere contenute nei sili che regoli anche la registrazione dei quantitativi prodotti e allontanati (punto 47 Paragrafo 10. 5. Prescrizioni Parere Istruttorio) -  da avviare dal 26/9/2013 e produrre con l’aggiornamento del SGA
i) comunicazioni obbligatorie (punto 2 articolo 4 Decreto AIA) : p1)relazioni periodiche,  p2) comunicazioni ad Asl e Sindaco Comune Spezia e Arpal di malfunzionamenti incidenti (vedi apposito registro da istituire secondo punto 63 Paragrafo 10.10. Parere Istruttorio) o mancato rispetto prescrizioni (vedi Paragrafo 10.10 Parere Istruttorio Commissione AIA punto 60, nonché punto 62 secondo il quale dovranno essere predisposti procedure per la gestione degli eventi incidentali),    p3) verificare se negli eventi incidentali accaduti nei mesi scorsi sono state rispettate le prescrizioni di cui al Paragrafo 10.10 del Parere Istruttorio -  dal 26/9/2013
l) relazioni del Gestore sul  rispetto prescrizioni sulla operabilità dei sistemi di monitoraggio e campionamento durante l’esercizio dell’impianto  (Paragrafo 2.3 Piano di Monitoraggio) – dal 26/9/2013
m) rapporto sulla qualità del carbone usato nella centrale e della sua tracciabilità (Paragrafo 3.1.1. Piano di Monitoraggio vedi anche prescrizione Parere Istruttorio punto 10.2) - dal 26/9/2013
n) controllo semestrale serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo 3.1.2. Piano di Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1) – entro 26/3/2014 
o) registrazioni mensili prelievi acqua di mare e dolce (Paragrafo 3.2 Piano di Monitoraggio, tabella 4) – a partire dal 26/10/2014
p) registrazione giornaliera produzione e consumi di energia con rapporto di sintesi annuale Paragrafo 3.3. Piano di Monitoraggio, tabella 5)– entro 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
q) rapporto annuale sul rispetto frequenza autocontrolli del gestore dei punti di emissione dai camini dei gruppo di produzione (Paragrafo 4.1.1. Piano di Monitoraggio tabella 7a)  - entro il 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
r) rapporto riassuntivo del gestore sul rispetto prescrizioni scarichi (Paragrafo 5.2. Piano di Monitoraggio) -  entro il 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA



OBBLIGHI DI ENEL  PREVISTI DAL DECRETO AIA, IN COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI (ARPAL COMUNE DI SPEZIA MINISTERO AMBIENTE)
a) Campagna straordinarie di monitoraggio  sulle deposizioni atmosferiche nelle aree prospicienti le attività di movimentazione del carbone (punto 18 Paragrafo 10.3.2 Prescizioni Parere Istruttorio ) – da avviare dal 26/9/2013
b) Verifica dello stato di attuazione delle prescrizioni in materia di rischio di incidenti industriali (articolo 2 del Decreto AIA)  - dal 26/9/2013
c) avvio  di un programma di georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera nonché degli scarichi idrici sulla base delle indicazioni dell’ISPRA (Punto 2 articolo 3 del Decreto AIA) – da avviare dal 26/9/2013
d) Presentazione  sistema di monitoraggio delle emissioni e immissioni secondo un crono programma con ente di controllo : Provincia Arpal  (Punto 1 articolo 4 del Decreto) – entro il 26/3/2014
e) Presentazione piano integrativo annuale di indagine delle emissioni del mercurio  e altri microinquinanti organici e inorganici con particolare riferimento ai metalli, IPA, diossine/furani (punto 8 lettera d  Paragrafo 10.3.1.  Prescrizioni Parere Istruttorio)  - Modello ricadute dei microinquinanti organici ed inorganici dai camini (punto 15 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio) – entro 26/9/2014  per il primo anno dalla emanazione del Decreto AIA
f) Campagne annuali di monitoraggio (dal 26/3/2013)  delle deposizioni atmosferiche, da realizzarsi in collaborazione tra gestore Arpal e Comune, per il dosaggio dei metalli, IPA cancerogeni, diossine furani e PCB (  punto 14 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio) – entro 26/9/2014 per il primo anno da emanazione Decreto AIA
g) Campagna di monitoraggio rumore secondo modalità del Piano di Monitoraggio (punto 51 Paragrafo 10.6. Prescrizioni Parere Istruttorio) – da avviare dal 26/9/2013
h) tenuta registro  adempimenti AIA e sua trasmissione trimestrale a ISPRA attraverso apposito documento di aggiornamento periodico (DAP) predisposto da ISPRA –(Paragrafo 2.4 Piano di Monitoraggio) - dal 26/9/2013
i) individuazione stazioni della rete di monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio, misure da eseguire secondo tabella 18) – dal 26/3/2014



QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Intanto se la violazione delle suddette prescrizioni venisse confermata si applicherebbero la seguenti sanzioni penali  pecuniarie. Questa sanzioni sarebbero state aumentate in modo significativo se alla violazione in oggetto fosse stata applicabile la normativa sulla responsabilità amministrative delle imprese che hanno commesso reati ambientali, ma come affermato autorevolmente nella Relazione dell’Ufficio Massimario Corte di cassazione 3 agosto 2011 per la quale appare: “…discutibile l‘aver escluso dal catalogo dei reati presupposto le contravvenzioni dell’art. 29-quattuordecies del codice dell’ambiente, atteso che le attività dei soggetti tenuti a dotarsi ed a rispettare l’autorizzazione integrata ambientale  sono per definizione assai pericolose per l’ambiente”.
Comunque sono sempre reati e non semplici illeciti amministrative di cui sono responsabili i singoli dirigenti Enel e soprattutto, come potete vedere nella norma che di seguito riporto, il reato in questione potrebbe essere prodromico di ulteriori reati e soprattutto di un danno ambientale al territorio e ai cittadini spezzini.

L’articolo che sanziona la violazione delle prescrizioni dell’AIA è il 29-quattuordecies del DLgs 152/2006 secondo il quale:  “……. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si  applica  la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei  confronti  di colui che  pur  essendo  in  possesso  dell'autorizzazione  integrata ambientale  non  ne  osserva  le  prescrizioni   o   quelle   imposte dall'autorità competente….. 
5. E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare  all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi  alle  misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2……. 
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente articolo non si  applica  il  pagamento  in  misura  ridotta  di  cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.[2]

Per non parlare ma sempre a titolo di esempio  del fatto che essendo la centrale certificata EMAS (processo di eco certificazione previsto dalla normativa europea: Regolamento (CE)  n.1221/2009) il mancato rispetto del contenuto della Dichiarazione Ambientale propedeutica ad ottenere la ecocertificazione, potrebbe realizzare la fattispecie del reato di cui all’articolo 483 del Codice Penale (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico). Non solo ma la commissione di violazioni alle leggi ambientali può comportare la decadenza dal sistema di eco certificazione ( vedi allegato II al Regolamento 1221/2009)



DAL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO AIA PUÒ DIPENDERE LA POSSIBILITÀ DI AVVIARE LA REVISIONE DELL’AIA
Il mancato rispetto delle prescrizioni potrebbe infatti comportare la conseguenza che non avendo svolto tutti i monitoraggi, le verifiche, gli interventi impiantistici sopra previsti, l’Enel, da un lato dal punto di vista commissivo, e le Autorità Pubbliche, da un punto di vista omissivo, impedirebbero l’avvio della procedura di revisione dell’AIA rilasciata un anno fa.  Si vedano i seguenti due articoli:  
1. articolo 29septies del DLgs 152/2006, che recita: 
"Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente,  che tenga conto di  tutte  le  emissioni  coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una  determinata  area,  misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale  area  il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure   supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale".
Per inciso l'autorità competente citata in questo articolo è quella che rilascia l'AIA: il Ministero dell'Ambiente. 

2. comma 4 articolo 29 octies del DLgs 152/2006:
4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente,  anche su proposta delle  amministrazioni  competenti  in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto  è tale da rendere necessaria la revisione  dei  valori  limite  di  emissione  fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di  nuovi  valori limite;
b)  le  migliori  tecniche  disponibili  hanno  subito  modifiche sostanziali, che consentono una notevole  riduzione  delle  emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la  sicurezza  di  esercizio  del  processo  o  dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni  legislative  comunitarie  o  nazionali  lo esigono." 

Quanto sopra potrebbe configurare ulteriori reati a cominciare  da quello di omissioni di atti di ufficio da parte delle Autorità Pubbliche con il concorso di Enel: articolo 328 del Codice Penale, ma anche l’articolo 362 (omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio).



GLI IMPEGNI DELLA CONVENZIONE ENEL - COMUNE SPEZIA
La  scorsa estate il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione con Enel come previsto dalla vigente normativa. Convenzione che costituisce un corollario di ricadute socio economiche dell’AIA.
Sui limiti di gestazione di questa Convenzione ho già ampiamente spiegato in questo post, vedi  QUI.

Ma anche qui come per le prescrizioni del Decreto AIA, a prescindere da come la si pensi su gestazione e contenuto di questa Convenzione, credo sia importante alla luce dell’anno ormai passato verificare a che punto stanno gli impegni contrattuali che le parti si erano prese firmando la Convenzione, in particolare:
1. elaborazione del programma di adeguamenti strutturali  in materia di fonti rinnovabili di cui (articolo 4 della Convenzione)
2. attuazione dell’impegno Enel SpA ad  iniziative di diffusione delle migliori metodologie, già sperimentate in ambito aziendale, nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le ,istituzioni del territorio , le Imprese, le Organizzazioni Sindacali,  (articolo 5 della Convenzione).
3. rispetto dell’impegno Enel allo sviluppo della nuova società di gestione del “Distretto delle Tecnologie navali e marine” (comma 1 articolo 6 della Convenzione)
4.rispetto dell’impegno a sostenere le ulteriori fasi dello studio epidemiologico in
Corso e a quali fasi si riferisce in particolare e con quali obiettivi (lettera e) articolo 6 della Convenzione
5. avvio  di un  tavolo tecnico permanente con le Istituzioni Locali atto alla valutazione delle prestazioni ambientali della centrale e degli eventuali interventi di miglioramento (lettera c) articolo 7 della Convenzione)

Anche rispetto a questi aspetti sarebbe interessante capire cosa a che punto siamo anche perché allo stato degli atti pubblicati o comunicati da parte della Amministrazione Comunale risulta che nessuno dei punti sopracitati sia stato compiutamente rispettato per ora.  In particolare, al di della ammissione del mancato rispetto da parte almeno della Amministrazione Comunale, deve essere reso pubblico quanto segue:
1. perché non sono stati rispettati e di chi è la responsabilità eventuale,
2. a che punto siamo per l’avvio del rispetto dei suddetti punti. 





[1]  Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009:  “dal dato positivo, si desume che l’autorità procedente deve comunque concludere nei  termini fissati i lavori della conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal  titolare di attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la  possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la competenza ad un  distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie nella quale il dissenso, veicolato dal  parere sindacale negativo, investe un interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e  della pubblica incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217  R.D. 1265/1934)……”
In particolare il comma 3 dell’articolo 14 quater legge 241/1990 recita  “ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla  tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla  tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa  dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si  pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province  autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale  o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali  interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale  o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del  Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.” 

[2] Art. 16 - Pagamento in misura ridotta
“  È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione…”

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