martedì 24 giugno 2014

I terreni incolti limitrofi ad aree urbane hanno un valore ambientale

Il TAR Toscana sentenza 642/2014 (vedi  QUI), riprendendo e sviluppando le motivazioni di sentenze precedenti del  Consiglio di Stato e vari TAR, ha affermato principi fondamentali affinchè le Amministrazione Comunali possano imporre nell’ambito dei loro strumenti di pianificazione (piani strutturali, piani urbanistici comunali, regolamenti urbanistici/edilizi a seconda della legislazione regionale quadro in materia urbanistica) l’obiettivo della riduzione del consumo del suolo e quindi della espansione urbana in relazione ai  terreni incolti ma a destinazione agricola.

Il TAR, nella sentenza in esame, è intervenuto su un contenzioso tra un privato che chiedeva  un cambio di destinazione d’uso, da agricola a residenziale, di un area limitrofa al centro urbano di Orbetello.  La richiesta avveniva dopo che il piano strutturale comunale (nella dizione della legge urbanistica toscana) assoggettava l’area oggetto del contenzioso alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG relative alle aree a prevalente funzione agricola, configurandolo come “seminativo semplice” ,  pur versando nello stato di abbandono proprio delle zone di confine dell’abitato e con vie di comunicazione importanti.  A conferma di questo indirizzo il regolamento urbanistico comunale assegnava l’area all’interno degli “Ambiti del territorio rurale o prevalentemente non urbanizzato di valore ambientale”.



I PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA PIANIFICAZIONE E RIDUZIONE CONSUMO SUOLO  
La sentenza del TAR Toscana ha riconosciuto la legittimità della azione pianificatoria del Comune interessato affermando i seguenti principi generali, ripresi e sviluppati dalla precedente giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado:

1. La tutela delle zone agricole incolte risponde ad un principio generale di tipo pubblicistico volto a ridurre la espansione delle aree urbane e la contemporanea riduzione del consumo di suolo nei territori comunali
La conferma della destinazione agricola di determinate aree non può essere ritenuta illogica per il solo fatto della loro contiguità a lotti edificati, sia perché tale ubicazione non giustifica da sé sola l’estensione dell’urbanizzazione, sia perché la contestata scelta urbanistica costituisce applicazione del principio ispiratore di interesse pubblico, espresso nel piano strutturale, preordinato al contenimento dell’ulteriore consumo del suolo (Cons. Stato, IV, 27.11.2008, n. 5881[1])……… l’evidenziata esigenza, di rango pubblicistico, di limitare l’urbanizzazione mediante il mantenimento di uno spazio verde, potendo avere la destinazione a zona agricola, indipendentemente dal reale utilizzo agrario, più generali finalità di tutela ambientale e di contenimento dell’espansione dell’insediamento urbano (TAR Trentino Alto Adige, Trento, I, 6.4.2011, n. 105[2]).”

2. La  destinazione agricola negli strumenti di pianificazione urbanistica non ha la necessaria esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione ma anche quella di tutelare generalmente l’ambiente contro gli effetti della espansione urbana.
Il regolamento urbanistico assegnando l’area in contenzioso agli  “ambiti del territorio rurale o prevalentemente non urbanizzato di valore ambientale” , oltre a dare attuazione al piano strutturale, è coerente con la giurisprudenza amministrativa secondo la quale: “ la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana (Cons. Stato, IV, 27.7.2011, n. 4505[3]; idem, 13.10.2010, n. 7478; TAR Sicilia, Palermo, I, 5.7.2012, n. 1407[4]).”

3.  La destinazione d’uso di aree negli strumenti di pianificazione rientra nei poteri discrezionali delle Amministrazioni Comunali salvo casi specifici bene definiti dalla normativa e dalla giurisprudenza.
“…..l’attività di pianificazione urbanistica è espressione di un apprezzamento di merito, connotato da elevata discrezionalità, sicché la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del regolamento urbanistico e attinti dal piano strutturale, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore e specifica va riferita esclusivamente a particolari situazioni in cui emergano aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifica considerazione. In sostanza, le uniche evenienze richiedenti una più incisiva e singolare motivazione della scelta urbanistica sono date:  
3.1. dal superamento degli standard minimi ex D.M. 2.4.1968[5],
3.2. dalla lesione dell’affidamento qualificato del privato scaturente da convenzioni di lottizzazione o altri accordi tra Comune e proprietari,
3.2. da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su domanda di concessione,  
dalla modificazione in zona agricola della destinazione di uno spazio limitato, intercluso da fondi edificati in modo non abusivo
(Cons. Stato, IV, 18.11.2013, n. 5453[6]; TAR Piemonte, I, 24.7.2013, n. 927 [7] ).”



CONCLUSIONE
Si tratta di principi molti interessanti che dovrebbero essere utilizzati non solo per tutelare genericamente il territorio “vergine” ma anche per bloccare  mega progetti di consumo del territorio come, per fare esempi locali, erano  e sono: il nuovo centro commerciale Le Terrazze, il nuovo outlet di Brugnato, il centro commerciale di Romito, per non parlare di nuovi interventi previsti in Val di Magra…… ma da noi la cultura della limitazione del consumo  del suolo resta per ora scritta nei titoli dei convegni o all’interno di inutili programmi elettorali   e/o mozioni approvate nei consigli comunali.  
D’altronde tanto per citare un'altra fondamentale sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4920 del 2010[8]): “…la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area può anche essere funzionale ad un uso non strettamente agricolo della stessa , ma all’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione dell’aggregato urbano e della conseguente cementificazione, che tanto negativamente incide sugli assetti complessivi del territorio . Di qui, allora, la non abnormità o irrazionalità della scelta di classificare come agricola l’area in precedenza destinata a funzioni commerciali.



[1] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mjg2/~edisp/3oowho67bakosunj4ukwctbawq.pdf

[2] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D45ZJ23VRSTSTPOEAAQPKJI5XU&q=

[3] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XUAZDWR6ZBUJLHQJEGL5EKWHOI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZNRRXI4W5ILGSLE7NJHMUPLRYE&q=

[4] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MLFRBIC2SWTEHZKMROHJ2CN5BE&q=

[5] http://www.dipist.unina.it/2.PDF

[6] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=PTPWBPIHAIBMR2NYOK2HIINHV4&q=

[7] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IART57V3XB7TJ43A4RUBABPVK4&q=

[8]https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=E667HWT2HR3X5EZBA3MPX3CSD4&q= 

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