domenica 22 giugno 2014

Consiglio di stato su oneri di tutela ambientale alle attività industriali

Una importante sentenza del Consiglio di Stato (vedi QUIha fatto chiarezza su una norma del testo unico edilizia (l’articolo 19 vedi  QUI) con la quale si prevede che il permesso di costruire, relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette,  comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.  Ovviamente questo contributo (definito per convenzione onere ecologico) è altra cosa rispetto al contributo previsto per il permesso di costruire commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, normato invece dall’articolo 16 del testo unico edilizia.

Secondo la sentenza in esame il Comune può imporre, ai titolari della attività autorizzata, nuovi oneri di tutela ambientale anche se sia già intervenuta apposita convenzione tra gli stessi e la Amministrazione Comunale. Non solo ma questi oneri possono riguardare ulteriori elementi oltre al trattamento delle emissioni dovute alla attività industriale e artigianale.

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato i seguenti principi:
1.  L’onere ecologico può essere imposto anche successivamente al rilascio del permesso di costruireil procedimento per il rilascio della concessione edilizia e il procedimento di imposizione degli oneri disciplinati dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10, fra i quali rientra anche il cosiddetto “onere ecologico” del quale si controverte, hanno natura distinta e autonoma come affermato da univoca giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 426 del 1996; sez. IV, n. 2325/2007; Cons. giust. amm., n. 376 del 2013). Di conseguenza, non solo la determinazione dell'onere contributivo può avvenire successivamente al rilascio della concessione edilizia ma, anche nel caso in cui tale determinazione sia già avvenuta al momento del rilascio della concessione, l'amministrazione può ben effettuare una rideterminazione dell'ammontare del contributo dovuto.”
2. L’onere ecologico può essere imposto successivamente alla firma di convenzioni o al rilascio del permesso di costruire anche nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non lo avesse applicato in precedenza per erroreTale potere di revisione, essendo espressione del generale principio di autotutela dell'amministrazione, non è nemmeno subordinato all'insorgenza di fatti nuovi o comunque alla conoscenza di nuovi elementi che l'amministrazione non era stata posta in condizione di valutare, ma può - al contrario - essere esercitato ogni qualvolta l'amministrazione si renda conto di essere incorsa in errore, per qualsiasi motivo, nella determinazione dell'entità del contributo.”
3. l’onere ecologico è applicabile anche se la eventuale convenzione tra il privato concessionato e la Amministrazione non lo prevedevanatura vincolante e inderogabile dell’onere ecologico….sicché nessun dubbio può sussistere sul dovere dell’amministrazione di chiedere il pagamento di detto contributo, alla stregua degli altri contributi afferenti la concessione edilizia, non ostandovi in alcun modo la circostanza che l’eventuale convenzione urbanistica con la quale siano stati disciplinati i rapporti con il privato in materia di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, non abbia previsto questo contributo.”
4. l’onere ecologico non è finalizzato ad imporre la copertura di spesa di opere che sono comunque dovute in quanto realizzazioni di urbanizzazioni primariel'onere contributivo dovuto per il rilascio della concessione edilizia relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza, va commisurato oltre che in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione a quella delle opere “necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi” ed a quelle “necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche”, opere che nulla hanno a che vedere con la realizzazione di un tronco di fognatura mista, del depuratore chimico – fisico per le acque reflue, vasche Imhoff e vasche chiarificatrici per gli scarichi civili, vasca per la raccolta di acque piovane e impianto di depurazione delle acque, rientrando queste pacificamente nelle opere di urbanizzazioni primarie, alle quali sono tenuti tutti coloro che utilizzano aree a fini edificatori.”
5. l’onere ecologico riguarda solo le attività industriali a prescindere dalle dimensioni (rileva solo l’impatto potenziale e reale su ambiente e salute) e l’assolvimento dello stesso non comprende quelle opere che sono comunque dovute per leggi specificheL’onere c.d. ecologico grava, invece, solo sugli insediamenti di tipo industriale per il maggior impatto di tali insediamenti sul territorio ed è, infatti, rapportato alle opere e ai correlati oneri economici gravanti sulla collettività, che siano necessari per eliminare l'impatto ambientale negativo che la realizzazione degli impianti industriali può comportare sul territorio. Di conseguenza, non vengono in considerazione solo le opere per lo smaltimento dei rifiuti e delle sostanze inquinanti che altrimenti graverebbero sull'amministrazione locale, ma anche tutti quegli interventi che si richiedono per la sistemazione dell'ambiente circostante, le cui caratteristiche possono risultare alterate in vario modo sia dalle opere costituenti specificamente lo stabilimento industriale autorizzato, sia dagli stessi impianti di disinquinamento realizzati. Riguardo a questi ultimi, poi, è evidente che non possono calcolarsi a scomputo del contributo dovuto quegli impianti alla cui realizzazione il titolare della concessione sia comunque obbligato in ossequio a diverse norme di legge.”
6. l’onere ecologico quindi va commisurato agli effetti inquinanti complessivi che l’attività industriale produce l’onere c.d. ecologico che qui viene in questione riguarda la partecipazione del privato agli interventi tesi a mitigare il complessivo impatto ambientale delle opere autorizzate e va commisurato agli effetti inquinanti che, seppur mantenuti nei limiti consentiti dalla legge, devono per quanto possibile essere contrastati con adeguati interventi il cui costo economico graverebbe, altrimenti, per intero sulla collettività.”



CONCLUSIONI
Una sentenza che costituisce, se ci sarà la volontà di applicare i principi ivi esposti, uno strumento utilissimo alle Amministrazioni Comunali che, sulla base di criteri eventualmente definiti dalle Regioni ma anche disciplinati dai regolamenti edilizi, potranno imporre ulteriori (rispetto a quelle/i previsti dalla leggi ambientali) prescrizioni e interventi di tutela preventiva dell’ambiente e della salute dei cittadini alle innumerevoli attività industriali/artigianali esistenti sul territorio (cave, auto officine, stabilimenti industriali, impianti gestione rifiuti industriali, capannoni ad uso produttivo etc. etc.), che speso producono un inquinamento diffuso o una alterazione della qualità della vita, dell’ambiente e del paesaggio significativo.  Ovviamente la applicazione dell’onere ecologico sopra descritto dovrà essere, soprattutto nel suo ammontare, adeguatamente motivato. 
Tutto ciò apre una scommessa importante non solo per le Regioni (che devono fissare ex lege i criteri per quantificare l’onere) ma anche per i Comuni che dovranno meglio definire i parametri di qualità e gli obiettivi di prevenzione nella tutela di ambiente e salute della loro circoscrizione territoriale, attraverso:
1. i loro strumenti di pianificazione del territorio,
2. la loro attività di programmazione dei controlli  sulle attività esistenti e le modifiche delle stesse
3. la loro attività di conoscenza della qualità dell’ambiente e dei rischi presenti nella loro circoscrizione territoriale di competenza.


P.S.
si veda più recentemente sentenza Consiglio di Stato 4531 del 2017 che conferma la applicabilità dell'onere ecologico sopra descritto pur dando torno nel caso di merito al Comune. Afferma infatti nella sua parte finale la sentenza: "Deve aggiungersi che le conclusioni raggiunte non sono in contrasto con il riconoscimento del cd. “onere ecologico” nelle decisioni di questo Consiglio richiamate dal Comune appellante (CdS, sez. V, n. 2717 del 2014; sez. IV, n. 969 del 2015). Infatti, nella prima, la fattispecie giudicata concerneva uno scomputo parziale delle opere di urbanizzazione; nella seconda, l’amministrazione aveva richiesto il contributo per costo di costruzione ed il Consiglio fa salva l’imposizione di un contributo per oneri di urbanizzazione fondata sull’art. 19 TUE."

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