sabato 7 aprile 2018

VIA volontaria o VIA postuma?


Seguendo varie vertenze ambientali  dove gli impianti e le attività che producono disagi alla popolazione residente non avevano avuto la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale  nei tempi di legge, c’è chi chiede ai gestori di detti impianti di avviare una VIA “volontaria”.
La VIA volontaria, giuridicamente parlando, non esiste e prenderla in considerazione rischia, sempre che i gestori degli impianti la accettino, di essere gestita in totale discrezionalità da coloro che avevano già violato la normativa (con la complicità delle Autorità Competenti in materia) e che hanno prodotto e continuano a produrre disagi ai residenti della zona interessata dall’impatto ambientale e sanitario.


La VIA volontaria avrebbe senso solo nel caso in cui i gestori dell’impianto abbiano rispettato le norme in materia nei tempi stabiliti dalle stesse. 
Nei casi che seguo (LaminaM di Borgotaro -PR, Impianto rifiuti Costa Mauro di Albiano Magra - MS, Impianto Bitumi a San Piero a Sieve -FI, discarica Volpara -GE, cementificio di Matera, discarica di ex cava Fornace - MS, cockeria di Cairo Montenotte - Sv) la procedura di VIA non è stata applicata quando doveva esserlo ex lege quindi la VIA da applicare è la VIA POSTUMA.



COSA È LA VIA POSTUMA
La VIA postuma è semplicemente la applicazione della VIA successivamente alla realizzazione di un impianto e/o progetto che non ha avuto la VIA quando è stato autorizzato inizialmente e che doveva avere questa procedura ex lege.



COME DEVE ESSERE SVOLTA LA VIA POSTUMA
La VIA postuma è definita da norme regionali (come in Toscana: articolo 43 legge regionale 10/2010 e allegato A della DGR 1261 del 5/12/2016)ma soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e della giustizia amministrativa italiana.
In particolare:
Corte Giustizia 3 luglio 2008 causa C-215/06
Corte Costituzionale  120/2010:
Corte Costituzionale  209/2011
Corte di Giustizia 26 luglio 2017 cause riunite C‑196/16 e C‑197/16
Corte di Giustizia 28 febbraio 2018 causa C117-017
TAR Toscana (sentenza n. 156 pubblicata lo scorso 30 gennaio 2018

Di queste sentenze ho scritto QUI e QUI.

La giurisprudenza sopra elencata afferma, in sintesi, i seguenti principi:
1. La mancata VIA deve vedere una VIA ex post in tutti i casi in cui nell’impianto in questione c’è regolarizzazione di autorizzazione, sospensione o rinnovo autorizzazione, annullamento della autorizzazione
2. non si può regolarizzare la VIA regolarizzando la sola autorizzazione al progetto.
3. VIA  preventiva  e  VIA  "postuma"  devono essere pertanto  perfettamente  simmetriche  e  di  pari  ampiezza  e approfondimento
4. La VIA ex post deve essere effettuata sempre sull'intera opera o attività e non solo sulla parte eventualmente modificata del progetto od opera



CONCLUSIONI
Quindi quando è applicabile la VIA ex post, come nei casi che ho elencato all’inizio del post, parlare di VIA volontaria non solo non ha senso sotto il profilo normativo ma soprattutto si rimuove un dato fondamentale: gli impianti in questione sono stati autorizzati con una procedura illegittima e questa illegittimità può essere colmata solo applicando la legge e la giurisprudenza sopra citata. Non solo ma lasciando la decisione di avviare la VIA alla totale discrezionalità dei gestori degli impianti si rimuovono le responsabilità delle Autorità Pubbliche competenti che sono in realtà obbligate ad imporre la VIA altro che volontariato!

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