martedì 10 aprile 2018

Gli atti ufficiali lo dimostrano: il centro commerciale in area ex SIO può essere bocciato


Finalmente ho potuto esaminare la documentazione completa dell’iter amministrativo e, anche se ne ero piuttosto certo da prima, ora ho pure i riscontri documentali completi per  riaffermare quello che sostengo da tempo. Il nuovo centro commerciale nell’area ex SIO nel Comune di Spezia può essere fermato o bocciato per le motivazioni e secondo le modalità che spiego nel post che segue...



1. La verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) andava svolta in sede di adozione del PUO (Progetto Urbanistico Operativo) che contiene il nuovo intervento commerciale) e non dopo la sua adozione  ma contemporaneamente alla deliberazione comunale n. 110 del  29 marzo 2017.  Come afferma l’articolo 16 del DLgs 152/2006: non è possibile adottare un Piano o uno strumento urbanistico senza aver prima ottenuto il parere motivato di VAS. Recita l’articolo 16 del DLgs 152/2006: “1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma”. Non solo ma secondo il documento metodologico utilizzato dagli uffici regionali per lo svolgimento delle istruttorie di VAS: occorreva, in sede di adozione del PUO una conferenza di valutazione per concordare con l'autorità competente i contenuti del rapporto ambientale preliminare come previsto dal documento per lo svolgimento di VAS degli uffici regionali competenti.


2. Comunque la verifica di assoggettabilità a VAS non si è mai conclusa quindi il procedimento di approvazione del PUO non si è mai perfezionato. All’epoca in cui fu adottato il PUO (29 marzo 2017) la competenza per le procedure di VAS era ancora della Regione (dal 12 aprile 2017 come è noto sono passate ai Comuni per i piani, varianti, piani attuativi di competenza comunale). Ebbene nella sezione procedimenti conclusi di VAS della Regione non c’è alcune riferimento al PUO dell’area ex SIO!   


3. A prescindere dai punti 2 e 3 nel caso specifico non doveva essere avviata la  verifica di assoggettabilità a VAS. Il PUO andava e va sottoposto direttamente a VAS ordinaria perché il PUO è attuativo del PUC vigente (non quello nuovo decaduto in data 27/12/2017) che non ha avuto a suo tempo la VAS perché non era ancora in vigore in Liguria quando venne approvato. Sul punto si veda la sentenza della Corte di Giustizia del  10 settembre 2015  (causa C-473/14): “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”. Non solo ma ciò è confermato dalla legge n.106 del 2011 (comma 8 dell’articolo 5  modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942) ripresa dalla SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE n. 58 del 2013.  
  

4. Il progetto di centro commerciale, oltre che a VAS, deve andare a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come previsto dal testo unico ambientale. Sul punto è intervenuta con chiarezza la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 251 del 28/10/2013 vedi QUI) come ho spiegato ampiamente QUI.


5. Non esiste la Convenzione da allegare al PUO: nel senso che la documentazione prodotta dagli uffici comunali riguarda uno schema di convenzione non sottoscritto dalle parti.  Ricordo che la Convenzione è  l'atto che perfeziona il PUO e potrebbe dare le motivazioni legali alla società Talea di agire contro il comune per i diritti quesiti che ad oggi non esistono. Peraltro se la Convenzione firmata esiste è tenuta in un cassetto il che sarebbe gravissimo visto che sarebbe tenuta nascosta anche ai Consiglieri Comunali.  Comunque la relazione (degli uffici comunali) che descrive l’iter amministrativo seguito fino ad ora dal PUO non la cita minimamente.  Questa relazione fa riferimento solo agli adempimenti di pubblicazione del PUO e dell’avvio della verifica di assoggettabilità a VAS.

  
6. leggendo la relazione predisposta dagli uffici comunali sull’iter amministrativo del PUO qui esaminato emerge una ulteriore illegittimità. La relazione afferma nella parte finale: “Contestualmente è stato riattivato presso la Regione Liguria il percorso di Vas”. Dal 12 aprile 2017 la competenza della VAS per i PUO come quello in esame è passata ai Comuni. I Comuni devono quindi organizzarsi con apposito ufficio secondo gli indirizzi della giurisprudenza amministrativa descritti in questo mio post QUI.
Infatti se si va a vedere l’elenco dei procedimenti di VAS in corso presso la Regione quello sul PUO in questione non c’è, questo nonostante l’avviso dell’avvio del nuovo iter di adozione/approvazione del PUO sia stato predisposto dal Comune di Spezia in data 19 gennaio 2018.

7. non è vero che i Comuni non hanno alcun potere per fermare i centri commerciali anche da un punto di vista Urbanistico come ho spiegato in questo post QUI. Certo sentire un assessore regionale ligure che dichiara che il nuovo centro di grande distribuzione verrà fermato con la pianificazione regionale del commercio significa che l'assessore non vuole bloccare questo nuovo progetto perchè dovrebbe sapere che dopo la liberalizzazione del commercio altri sono gli strumenti giuridico-amministrativi con cui fermare i centri commerciali come spiego nel post sopra linkato. 


CONCLUSIONI
Visto quanto sopra affermare che il Comune è obbligato ad approvare il PUO è dichiarazione priva di ogni fondamento amministrativo. Se questa Amministrazione Comunale è a favore del nuovo centro commerciale lo dica con chiarezza e si assuma le responsabilità della sua scelta senza scaricarla su altri compresi coloro che hanno governato nel passato e che hanno commesso i loro errori sicuramente ma, nel caso in esame, non irreversibili, errori come è noto che hanno pagato con la perdita del governo del Comune.
Insomma ci sono le condizioni per bocciare il centro commerciale:
a) sia seguendo l’iter di VAS ordinaria e di VIA,
b) sia introducendo una variante al PUC vigente,
c) sia bloccando in autotutela quanto fino ad ora svolto sotto il profilo procedurale visti i vizi sopra esposti.



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