domenica 18 marzo 2018

Consiglio di Stato su Piano regolatore portuale Spezia e le incaute dichiarazioni del Presidente della Autorità di Sistema Portuale


La Presidente della Autorità di Sistema Portuale dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1619/2018 (vedi QUI) che ha respinto il ricorso contro le modalità di attuazione del PRP da parte della associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società, con toni arroganti minaccia di chiedere risarcimenti danni contro gli ambientalisti che a suo dire “fermerebbero lo sviluppo del porto di Spezia”.


Voglio ricordare alla Presidente della Autorità Portuale che l'istituzione che presiede non è di sua proprietà sia pure "pro tempore", che la costa della città di Spezia non è di sua proprietà e neppure degli operatori portuali ma data in concessione. Voglio altresì ricordare che ricorrere conto un provvedimento della autorità pubblica è un diritto costituzionale e che i costi del ricorsi compresa la eventuale non compensazione delle spese legali sono l'unico vero strumento costituzionale per far pagare chi perde la causa come, peraltro, è avvenuto con la recente sentenza del consiglio di stato, se la legga nella parte finale signora Presidente!

Quindi cara signor Presidente i suoi annunci arroganti sui danni da far pagare agli ambientalisti per "presunti" blocchi allo sviluppo del porto non hanno alcun fondamento.

Se il PRP non è stato attuato fino ad ora è principalmente responsabilità degli enti che lo hanno voluto. Anzi sarebbe da sottolineare la vicenda dei dragaggi fermi per l'inchiesta della magistratura.
Li si ci sarebbe da intervenire per chiedere i danni alla ditta che ha violato le prescrizioni di dragaggio producendo un danno a tutto il golfo e alle attività presenti, ma anche ai dirigenti della AP e agli enti di controllo che non hanno impedito lo scempio del dragaggio stigmatizzato da una sentenza della Cassazione!


Vuol chiedere i danni? Guardi prima di tutto in casa sua quindi!


SECONDO CONSIGLIO CHE FORNISCO ALLA SIGNORA PRESIDENTE:  si vada a rileggere le prescrizioni di VIA e la delibera del Consiglio Regionale che approvarono il PRP. In particolare le seguenti:

1. Quelle sulla fascia di rispetto (in gran parte non attuate) vedi QUI

2. Quelle sulle procedure e gli strumenti di attuazione del PRP che affermano Le Norme di attuazione del PRP risultano per un verso, come afferma la stessa Relazione illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione degli interventi previsti è demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che vengono prescritti per tutti gli Ambiti considerati dal Piano”  questi Schemi di assetto urbanistico costituiscono strumenti urbanistici attuativi del piano quadro (il PRP)  e dovranno (come afferma la sopra citata delibera regionale”: “……riportare per ciascun ambito la relativa disciplina di intervento in termini di destinazione d’uso, parametri e modalità attuative, flessibilità  delle relative indicazioni.”   
Come ho spiegato  QUI e, più  recentemente  QUI  la giurisprudenza costituzionale e comunitaria conferma che questi strumenti urbanistici attuativi devono essere sottoposti a procedura di VAS con la partecipazione della comunità locale nelle sue diverse articolazioni. 
Questi strumenti devono essere sottoposti a VAS non perché possano costituire varianti generali al PRP ma per due ragioni ben spiegate dalla giurisprudenza costituzionale, comunitaria ed amministrativa:
2.1.il PRP da cui discendono gli schemi di assetto urbanistico non ha mai avuto una VAS ma solo una VIA, mentre ora la VAS è obbligatoria per i PRP e le loro varianti.
2.2. gli interventi di nuove banchine sono assoggettabili a verifica di assoggettabilità a VIA come d’altronde è avvenuto per l’ampliamento del Molo Garbaldi trattato nella sentenza recentissima del Consiglio di Stato

Nessuno dei due punti è stato preso in considerazione nel ricorso al TAR e al Consiglio di Stato poi sfociati nella sentenza che sappiamo che ovviamente non si è pronunciata su queste due problematiche procedurali, quindi sarebbe interessante capire le intenzioni della Autorità di Sistema Portuale su entrambi.

Peraltro occorre dire che le nuove linee guida CLSP (vedi QUI)  approvate in conferenza Stato Regioni dopo la riforma della legge quadro sui porti del 2016, non a caso hanno introdotto un terzo strumento per verificare l’iter procedurale nel caso di modifiche al PRP: quello della Variante Stralcio. Ciò conferma la inadeguatezza delle vecchie linee guida applicate al caso in esame nella sentenza del Consiglio di Stato. Ovviamente le nuove linee guida non sono applicabili all’attuale PRP ma sono indicative di una tendenza di fondo che richiede una maggiore attenzione valutativa alle modifiche che intervengono sui piani regolatori. Secondo le nuove linee guida infatti la Variante Stralcio consiste in “modifiche che non riguardano i contenuti sistemici del PRP”.  Indiscutibile che la modifica al Molo Garibaldi trattato nella sentenza del Consiglio di Stato sarebbe rientrata nella Variante Stralcio e non nell’adeguamento tecnico funzionale se le nuove linee guida fossero state applicabili. Questo giusto per sottolineare la non assoluta fondatezza di merito (non formale ovviamente) delle dichiarazioni trionfalistiche della Presidente dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla “bontà” delle procedure seguite per attuate il PRP spezzino fino ad ora.  



INFINE VOGLIO RICORDARE alla smemorata Presidente della Autorità di Sistema Portuale altri due atti ufficiali rimossi già dal suo predecessore senza alcuna motivazione formale

L’ordine del giorno del  Consiglio Regionale del 19/2/2006 che prevedeva la costituzione di un Tavolo di concertazione sulla attuazione del Piano Regolatore del Porto approvato dal Consiglio Regionale.  Secondo l’odg il tavolo avrebbe dovuto:  “ promuovere, un apposito accordo di programma con l’Autorità Portuale competente e gli enti locali interessati finalizzato a definire il percorso politico amministrativo che accompagnerà l’approvazione – realizzazione delle diverse fasi del PRP , in coerenza con quanto previsto dal giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente relativamente alla natura di piano quadro del PRP;……”.

Il verbale del Tavolo di concertazione sull’attuazione del PRP del 30/11/2009 si affermava quanto segue:
1. per ognuno dei 10 ambiti del PRP doveva essere definito uno schema di assetto urbanistico
2. prima dell’inizio di qualsiasi intervento negli ambiti doveva essere verificata ( a cura del Ministero dell’Ambiente con il supporto dell’Arpal e dell’Ispra) l’attuazione di tutti gli interventi di mitigazione indicati nelle integrazioni forniti dall’A.P. alla Regione in sede di  approvazione del PRP;
3. la definizione dei programmi di monitoraggio, ex ante ed ex post, sulla base di indicatori ambientali idonei, per la verifica degli effetti ambientali ed in particolare dell’inquinamento atmosferico, idrico ed acustico;
4. definizione di procedure di partecipazione/informazione da parte dei soggetti interessati e della popolazione, per ogni singolo intervento e ambito;
5. sulla base della verifica di cui al punto 2 dimostrare a cura dell’AP la coerenza dei risultati di tale verifica con le azioni/progetti previsti nelle diverse aree del PRP.





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