mercoledì 27 dicembre 2017

Waterfront porti di Genova e Spezia, Progetto Palmaria nelle mani di un Commissario Regionale?

All’interno della nuova legge regionale ligure di stabilità per il 2018 l’articolo 2 introduce una norma semplificatrice delle procedure decisionali che è potenzialmente (se applicata come prevista dalla lettera della nuova norma regionale) molto rilevante per definire i contenuti di progetti in aree strategiche per il territorio ligure compresi il Waterfront dei porti di Spezia e Genova e l’isola Palmaria ma anche il Polo di Cornigliano.



GLI AMBITI TERRITORIALI STRATEGICI INDIVIDUATI DALLA NUOVA LEGGE REGIONALE
Secondo la nuova norma regionale costituiscono ambiti territoriali strategici di rilievo regionale le seguenti aree:
a) Waterfront di levante di Genova;
b) Ambito urbano del porto antico di Genova costituito dal ponte Parodi e calata Santa Limbania con l’edificio Hennebique e le aree e gli edifici retrostanti;
c) Aree di intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente del P.T.C. dell’Area Centrale Ligure: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6  Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI10 Aeroporto, AI11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano;
d) Isola Palmaria a Portovenere;
e) Waterfront di La Spezia;
f) Ex parco ferroviario del Roja a Ventimiglia;
g) Parco Costiero del Ponente del vigente P.T.C.P. (ex tracciato ferroviario).



LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI STRATEGICI
In questi ambiti strategici individuati dalla nuova legge regionale  si prevedono  interventi che saranno finanziati dal Fondo strategico regionale previsto dalla  Leggi regionali  del 27 dicembre 2016, n. 34   (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017) e del    
16 febbraio 2016, n. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)
In particolare  Il Fondo strategico è destinato a coprire interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità per una serie di obiettivi tra i quali vi sono:
1. sviluppo e agli accessi al sistema portuale ligure quale terminale di origine e destinazione dei traffici lungo i corridoi europei Reno-Alpi e Scandinavia-Mediterraneo 
2. favorire la modernizzazione anche in chiave internazionale del turismo in Liguria valorizzando gli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio;

La gestione del Fondo è assegnata alla FI.L.S.E. o a sua controllata. Il Fondo può essere costituito ed implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi nazionali e comunitari, da fondi rotativi esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate.



LA PROCEDURA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI STRATEGICI : ARTICOLO 2 NUOVA  LEGGE REGIONALE
Per gli ambiti come elencati sopra, la Regione promuove la formazione degli atti di intesa con i Comuni interessati, le Autorità Portuali e con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio in presenza di beni paesaggistici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilendone le modalità di attuazione e programmando le risorse economiche necessarie per la loro realizzazione.
Con l’atto di intesa può essere nominato un Commissario Straordinario regionale cui è demandato il compito di agevolare l’attuazione dell’intesa e la realizzazione degli interventi previsti, attraverso azioni di indirizzo, supporto e coordinamento.

Contenuti della Intesa
All’atto di intesa relativo all’ambito territoriale strategico di rilevo regionale è allegato lo schema di assetto con l’indicazione delle condizioni vincolanti e dei contenuti variabili in sede di attuazione degli interventi che non comportano la modifica dell’intesa e dei termini massimi di attuazione; all’atto di intesa relativo ai progetti di rinnovo edilizio sono allegate le prescrizioni relative alle modalità tecniche di esecuzione degli interventi, l’individuazione degli edifici oggetto di intervento ed i termini per l’esecuzione dei lavori.

Efficacia giuridico amministrativa degli atti di intesa
L’atto di intesa, ove necessario, produce gli effetti di variante dei vigenti piani urbanistici e territoriali, generali e di settore, di livello comunale e regionale ai sensi della vigente legislazione regionale ed in tal caso è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui alla vigente normativa in materia e di pubblicità e partecipazione nei modi e con i tempi stabiliti con lo stesso atto



GLI OBIETTIVI NASCOSTI DELL’INTESA
Quindi risulta chiaro, e sfido chiunque a dimostrare il contrario,  che con questa norma come descritta dalla lettera della nuova legge regionale si vogliono ottenere i seguenti risultati:

1. far decidere i contenuti sugli interventi in aree strategiche come i waterfront dei porti di Genova e Spezia o di aree di pregio naturalistico come l’Isola Palmaria, ad un ristretto numero di rappresentanti istituzionali (Giunte della Regione e dei Comuni e Autorità Portuale).

2. far diventare varianti automatiche i contenuti delle Intese agli strumenti di pianificazione di ogni livello, trasformando i consigli comunali in organi di mera ratifica burocratica di scelte strategiche per i diversi territori. Non a caso la nuova norma regionale prevede che se l’intesa comporti variante ai piani urbanistici e territoriali, è adottata con deliberazione del consiglio comunale e approvata con deliberazione della giunta regionale. Quindi derogando anche alle stesse norme urbanistiche regionali che prevedono dopo l’adozione la approvazione del Consiglio Comunale e solo dopo questo secondo passaggio istituzionale la approvazione della Giunta Regionale (si veda articolo 38 legge regionale 36/1997)

3. derogare alle norme di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione all’interno dei quali dovrebbero essere inseriti gli interventi degli ambiti territoriali strategici anche in termini di partecipazione del pubblico. Infatti la nuova legge regionale prevede, nel caso gli interventi siano in modifica di piani urbanistici territoriali e ambientali dei diversi livelli istituzionali,  questa diventi automaticamente (dopo l’intesa ristretta tra Regione Comune e Autorità Portuale) variante ai suddetti piani. Ora questa ipotesi è disciplinata anche dal comma 1 articolo 6 del DLgs 152/2006 che prevede in questi casi la esclusione della Procedura di VAS. Il tutto con buona pace della affermazione, bugiarda, della nuova legge regionale che fa salve le procedura di VAS . Ma c’è un limite formale alla applicazione di questa norma nazionale sancito dall’articolo 5 della legge 106/2011 secondo il quale uno strumento urbanistico che va in variante ad un piano che non ha avuto a sua volta la VAS deve quanto meno essere sottoposto a verifica di assoggettabilità per la VAS. Ricordo per fare un esempio che il Piano Regolatore del Porto di Spezia (visto che la nuova legge regionale definisce tra gli ambiti territoriali strategici anche il waterfront del porto di Spezia)  non ha avuto a suo tempo la VAS.

4. lasciare l’attuazione della Intesa in mano ad una persona singola (il Commissario) decisa di fatto  dalla Regione o meglio dalla Giunta Regionale (quindi controllabile direttamente da questa e dal suo Presidente) stravolgendo ogni procedura ex lege di attuazione degli strumenti di pianificazione/programmazione ma soprattutto, come vedremo subito, la stessa filosofia di fondo della procedura di valutazione ambientale strategica dei piani territoriali che, a parole, la nuova legge regionale dichiara di voler rispettare.

Insomma la nuova legge regionale dice se volete i finanziamenti del Fondo Strategico Regionale dovete passare dalle “forche caudine” della Intesa con la Regione e della gestione del Commissario nominato dalla Regione.



LO STRAVOLGIMENTO DELLA FILOSOFIA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
Prevedere coma fa la legge regionale che l’intesa tra enti definisca preventivamente il contenuto (quindi gli interventi specifici) di strumenti di pianificazione significa trasformare la valutazione ambientale strategica da strumento preventivo di valutazione degli impatti di detti strumenti in strumento di compatibilizzazione a posteriore di quanto espresso nei piani.  In questo modo invece di costruire il piano attraverso la valutazione di scenari alternativi come previsto dalla normativa, si valuterà lo scenario definito dalla Intesa con buona pace della definizione di Valutazione dei Piani e Programmi prevista dal DLgs 152/2006 comprensiva della consultazione del pubblico.
Non a caso la Valutazione Ambientale dei Piani/programmi si chiama strategica (VAS) perché   questa valutazione degli effetti deve essere svolta parallelamente alla elaborazione degli scenari di impatto economico e sociale dello strumento di pianificazione in discussione.
La fase di elaborazione degli scenari deve essere  parallela alla costruzione del Piano da valutare e deve vedere un coinvolgimento del pubblico.
Secondo Consiglio di Stato n. 4926 del 2012: “ Nel rimarcare che la VAS di cui alla
DIR 2001/42/Ce, è volta garantire che gli effetti sull'ambiente di determinati piani e
programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di
compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la VIA) sulle singole
realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione
comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per
la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello
sviluppo sostenibile, gli usi del territorio”.
Quindi la nuova legge regionale viola il carattere di fondo della procedura di VAS  che consiste in un processo decisionale completo e amministrativamente distinto, ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di costruzione della politica/piano/programma:
• dalla elaborazione delle proposte,
• alla elaborazione e valutazione degli scenari alternativi,
• all’adozione delle decisioni,
coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi.



CONCLUSIONI
Questa norma è quindi potenzialmente pericolosa per tutte le ragioni sopra esposte e rischia di ridicolizzare anche i dichiarati intenti partecipativi ad esempio del c.d. progetto Palmaria (l’isola è stata definita ambito territoriale strategico dalla nuova legge regionale).

Come abbiamo visto ci possono essere strumenti formali per bloccare l’applicazione scorretta di questa nuova norma, ma prima di tutto dovrebbero essere i territori a vigilare a cominciare dai Comuni che, se non altro per la propria dignità istituzionale, dovrebbero rifiutarsi di aderire a questa Intesa normata dalla nuova legge regionale.

E parliamoci chiaro per accedere ai finanziamenti del Fondo Strategico Regionale (come prevede la legge regionale 1/2006 che lo ha istituto) non c’è bisogno di mettere parti rilevanti del  territorio comunale nelle mani di un Commissario teleguidato dalla Giunta Regionale!



P.S.

Su come affrontare la valutazione/approvazione del progetto di waterfront ho scritto QUI.

Su come affrontare la valutazione/approvazione del progetto Palmaria ho scritto QUI.






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