mercoledì 1 novembre 2017

Piano Antenne Sarzana: fa paura la VAS o la confusione della Amministrazione Comunale?

Sono ormai quasi 30 anni che mi occupo giuridicamente di valutazioni ambientali di progetti e piani ma una sciocchezza amministrativa come quella dichiarata dalla maggioranza di Sarzana in Consiglio Comunale sul piano antenne telefonia mobile non la avevo ancora sentita: "l’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS ndr) ci permetterebbe un percorso più facile ma non ci compete".

Come non vi compete? Facciamo per l'ennesima volta chiarezza sul punto che come vedremo non riguarda solo il Piano Antenne ma tutta la pianificazione/programmazione di competenza comunale relativamente alla VAS...


La VAS di piani come quello in questione ormai è di competenza dei Comuni. Il comma 2 articolo 5 legge regionale 32/2012, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 6/2017, recita:  “I comuni, le Province e la Città metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui all'articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni.”.
Ora credo che su una cosa siamo tutti d’accordo: il Piano Antenne deve essere approvato dal Consiglio Comunale. Infatti l’articolo  72-undecies della legge regionale 18/1999 recita: I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale…”. 

Leggendo insieme le due norme regionali sopra citate risulta con chiarezza che:
il Comune approva i piani antenne che, essendo strumenti di pianificazione che integrano la pianificazione urbanistica comunale, devono essere approvati dal Consiglio Comunale
Il Comune essendo Autorità Procedente (che approva il Piano) è anche Autorità Competente al rilascio del Parere Motivato di VAS

La conseguenza di quanto sopra è che se il Comune è Autorità Competente deve decidere anche se assoggettare a VAS o meno il Piano Antenne. Infatti è sufficiente leggere anche qui la normativa regionale chiarissima:
a) il comma 1 articolo 13 della legge regionale 32/2012 recita:  “l'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente”;
b) Il comma 6 articolo 13 della legge regionale 32/2012 aggiunge: “L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti.”.

D’altronde che la confusione su questo atto regni sovrana in Comune a Sarzana risulta da questa dichiarazione dello scorso 13 settembre sul Secolo XIX rilasciata dall’amministrazione comunale di Sarzana: “L’ufficio Vas della Regione a cui avevamo inviato il Piano affinché fosse valutato– spiega - ce lo ha restituito in quanto assegna ai Comuni il ruolo di autorità competente per la Vas e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni”.  Quindi il Comune sa benissimo che la competenza sulla VAS per i Piani come quello sulle antenne di telefonia è sua ma continua a rinviare le proprie responsabilità. 

Insomma il Comune non ne esce con i "paciughi"! Deve gestire direttamente la procedura di verifica di VAS, deve decidere se mandare il Piano Antenne a VAS ordinaria oppure no e lo deve fare dopo una istruttoria e con un provvedimento motivato
Peraltro sul punto già ho avuto modo di spiegare che in realtà il Piano deve andare a VAS ordinaria. Infatti:
Secondo la lettera a) comma 2 articolo 6 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale che disciplina i principi della VAS anche per le Regioni ed enti locali) sono assoggettati a procedura di VAS, tra gli altri, i piani per il settore delle telecomunicazioni.
Il comma 2 suddetto afferma poi che tutte le tipologie di piani elencati alla lettera a) sono assoggettati a procedura di VAS senza quindi preliminare verifica di assoggettabilità, tranne quanto disciplinato dal comma 3 dello stesso articolo 6.
Il comma 3 fa riferimento a quei piani che pur rientrando nei settori elencati nel comma 2 riguardano aree di territori limitate (piccole aree) e/o modifiche di piani minori che non stravolgono in modo significativo il piano esistente (ad es. una variante generale ad un piano urbanistico comunale andrebbe sottoposto a VAS ordinaria non rientrando nella clausola di esclusione del comma 3).
Ora è indiscutibile che il Piano Antenne riguardi potenzialmente tutto il territorio comunale e non un area singola e piccola, quindi…


Infine, come in modo peraltro confuso sembra affermare in Consiglio Comunale l’Amministrazione, quest’ultima deve organizzare i proprio uffici per gestire la procedura di VAS e attenzione lo deve fare non solo per il Piano Antenne ma anche per i piani e programmi futuri di competenza del Comune. Quindi una struttura creata non una tantum ma stabile nella quale possono ovviamente cambiare le persone ma non l’ufficio stesso e le sue funzioni da definire in apposito regolamento comunale. e/o delibera di giunta.
Come funzione tutto ciò l’ho spiegato QUI.

Quanto sopra andava fatto fin dall'avvio del Piano Antenne e visto che l'Amministrazione non lo ha fatto dovrebbe riaprire il procedimento di adozione approvazione del Piano per evitare che lo stesso sia dichiarato illegittimo prima ancora che da un TAR dalla Regione Liguria. 


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