giovedì 5 ottobre 2017

Data ex lege di scadenza AIA centrale Enel di Spezia e cosa dovrebbe fare il Sindaco

Vedo ancora girare le date più fantasmagoriche sulla scadenza ex lege della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla centrale Enel di Spezia. Purtroppo troppa gente, anche addetti ai lavori, scrive senza avere letto la legge e le interpretazioni ufficiali ministeriali, che poi in questo caso è quello che conta. La questione non è solo formale e peraltro non riguarda solo la centrale di Spezia ma tutti gli impianti assoggettati alla Procedura di AIA quanto meno di competenza statale ma per interpretazione sistematica anche regionale.
Quindi il lettore mi perdonerà se ritorno sul tema ma mi pare sia molto importante. Soprattutto è importante chiarire un concetto che da quanto leggo e sento non è chiaro a molti interlocutori sia istituzionali che di parte ambientalista. Questa volta non mi limiterò agli enunciati generali ma farò una disamina puntuale della vigente normativa.



LA SCADENZA DELL’AIA ORA È DIVENTATA AVVIO DELLA PROCEDURA DI RIESAME
Con la riforma al DLgs 152/2006 introdotta dal DLgs. n. 46 del 2014 non esiste più formalmente una scadenza automatica dell’AIA con relativo rinnovo da parte della autorità competente, ma la scadenza è legata ai termini per avviare la procedura di riesame dell’AIA.
Nella sostanza non cambia moltissimo perché comunque alla scadenza dei nuovi termini di legge viene disposto l’avvio della procedura di riesame comunque. Però nel diritto i termini cambiano il significato degli effetti giuridici. Per cui se c’è scadenza di una autorizzazione e senza rinnovo  disposto esplicitamente c’è automaticamente ex lege il fermo dell’impianto, se invece si avvia la procedura di riesame alla scadenza del termine di legge fino a che tale procedura è aperta non c’è chiusura dell’impianto salvo che questa venga disposta (dalla autorità competente o dalla magistratura) per violazioni di legge o delle prescrizioni autorizzatorie vigenti al momento dell’avvio della revisione.
Infatti a conferma di questa interpretazione il comma 11 dell’articolo 152/2006 (riformato nel 2014) recita: 11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.”

Chiarito questo aspetto terminologico non secondario giuridicamente vediamo in concreto cosa dice letteralmente la legge su scadenza e revisione delle AIA.



LE SCADENZE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI REVISIONE DELL’AIA
Riproduco di seguito la legge con una precisazione come risulta dalla lettura coordinata della lettera b) comma 3 e dei commi 8 e 9 dell'articolo 29-octies del DLgs 152/2006 come riformato nel 2014


Commi 8 e 9 articolo 29octies:
8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.
9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.”

Lettera b) comma 3 articolo 29-octies:
3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: …
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.”



LA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE CHIARISCE ULTERIORMENTE IL PASSAGGIO DA SCADENZA EX LEGE  PER IL RINNOVO A PROCEDURA DI RIESAME
Tutto quanto sopra per i “precisi” è stato ulteriormente ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27 ottobre 2014 interpretativa delle conseguenze giuridiche determinate dalla entrata in vigore del DLgs n. 46 che nel 2014 ha modificato il DLgs 152/2006
Afferma la Circolare in relazione alla disciplina dell’istituto del rinnovo periodico:
Con l’emanazione del DLgs 4 marzo 2014 n. 46, l’istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall’articolo 29-octies, commi 2,3 e 3 del DLgs 152/2006 non è più formalmente contemplato dall’ordinamento. Conseguentemente:
a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto) i provvedimenti di AIA, sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, ad esempio non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5,6, o 8 anni;…
d)sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata).”

La Circolare poi prosegue chiarendo un aspetto che può essere rilevante proprio nei casi come quello della centrale Enel di Spezia dove date di “scadenza” ex lege dell’AIA e data di dismissione del sito per scelta della società Enel tendono a confondersi nel dibattito pubblico.
La Circolare  afferma: “Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata  violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame ala data del previsto rinnovo.”



LE CONSEGUENZE DI QUANTO SOPRA NEL CASO AD ESEMPIO DELLA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
Ora ad esempio nel caso della centrale enel di Spezia l’attuale AIA prevede la durata di 8 anni e quindi secondo la normativa ormai abrogata l’AIA scadeva:
1. a settembre del 2021 se l’impianto resta certificato, come è attualmente, EMAS (8 anni dal rilascio dl 2013)
2. a settembre del 2018 se l’impianto perde la certificazione EMAS  (5 anni dal rilascio del 2013)

Ma in base alla nuova normativa sopra descritta e come confermato dalla Circolare sopra riportata le scadenze per il rinnovo dell’AIA non ci sono più  e servono solo per stabilire  l’avvio della procedura di riesame. Le date ora sono le seguenti:
1. se l’impianto resta certificato EMAS la scadenza per l’avvio della procedura di riesame è il settembre 2029 (16 anni dal rilascio dell’AIA);
2. se l’impianto non resta certificato EMAL la scadenza per l’avvio della procedura di riesame è il settembre 2023 (10 anni dal rilascio dell’AIA).

A conferma definitiva di quanto sopra analizzato sia sufficiente la lettera che il Ministero dell’Ambiente (Direzione generale per le valutazioni ambientali) ha inviato ad Enel Produzione Spa in data 16/12/2014. Secondo questa lettera nella seconda parte si afferma testualmente:
“ Si conferma che è stata ridefinita ex lege la durata della validità dell’AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA in oggetto avverrà con i tempi di cui all’articolo 29-octies del DLgs 152/2006 come modificato dal DLgs 46/2014”.



COSA DOVREBBE FARE IL SINDACO DI UN COMUNE CHE HA SUL SUO TERRITORIO IMPIANTI ESISTENTI SOGGETTI AD AIA
In relazione al quadro di nuove scadenze e procedure di riesame  dettato dalla normativa sopra descritta il Sindaco ovviamente non può incidere sulle date che sono fissate dalla legge  come pure sulle dismissioni anticipate che sono prodotto di decisioni dei gestori degli impianti. Il Sindaco, però, come massima autorità sanitaria comunale e soprattutto avvalendosi del potere di Parere Sanitario può fare tre cose per spiegarle prendo ad esempio il caso della centrale Enel di Spezia:

1. dimostrare con una valutazione di impatto sanitario che la centrale a prescindere da quando chiuderà produce un impatto sanitario eccessivo e quindi proporre prima delle scadenze sopra esaminate  prescrizioni per una revisione dell’AIA ex comma 7 [NOTA 1] articolo 29-quater del DLgs 152/2006

2. chiedere la applicazione di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale, sopra citata, del 27 Ottobre 2014 nel passaggio dove si afferma, in relazione all’allungamento delle date per l’avvio della procedura di riesame dell’AIA, la necessità di un carteggio tra Enel e Autorità Competente (nel caso della centrale spezzina: Ministero Ambiente)dal quale: “… dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidjussioni prestate quale condizioni della efficacia dell’AIA”.  La questione delle fidejussioni è significativa anche ai fini della futura bonifica dell’area. Sul punto il Sindaco dovrebbe altresì chiedere chiarimenti ad Enel e Ministero Ambiente in relazione alle garanzia finanziarie da allegare alla Relazione di Riferimento, documento depositato da Enel che dovrebbe ex lege fare il quadro dell’inquinamento in atto in quell’area. Ora sempre in riferimento alla centrale spezzina (ma il principio estendibile ad altri impianti assoggettati ad AIA) Enel afferma in premessa a detta Relazione di riferimento di aver versato copia del versamento effettuato ai sensi del Decreto 272 del 2014. Il punto che la normativa è cambiata in materia o meglio è stata specificata dal Decreto 26 Maggio 2016 (vedi QUI) che ha specificamente disciplinato i criteri da tener conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie da versare per chi è obbligato alla Relazione di riferimento. Questo obbligo costituisce attuazione del principio chi inquina paga quindi andrebbe coordinato con la normativa sul danno ambientale (vedi considerando n. 25 della Direttiva 2010/75/UE madre del DLgs 46/2014).

3. chiedere in quale modo è stato rispettato quanto scritto nella lettera che il Ministero dell’Ambiente ha inviato ad Enel in relazione all’adeguamento alle scadenze della nuova versione del DLgs 152/2006 dopo la riforma del 2014. Si afferma in quella lettera che è stata presentata una richiesta di aggiornamento dell’AIA da parte di Enel e che: “entro 1 gennaio 2016 la centrale deve essere adeguata alla nuova versione del DLgs 152/2006”.  Una idea io ce l’ho di cosa voglia dire tutto questo ma è opinione personale, sarebbe interessante sapere ufficialmente cosa ne pensa il Sindaco  e ovviamente Enel e Ministero dell’Ambiente.











[NOTA 1]7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.

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