mercoledì 9 agosto 2017

Terre e rocce di scavo nuovo regolamento: limiti pericolosi per l’ambiente!

E’ pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento (vedi QUIsull’utilizzo delle terre e rocce da scavo che abroga il precedente decreto ministeriale 161/2012 (per un esame di questo decreto ora abrogato vedi QUI.)

Di seguito una prima analisi sui limiti più significativi di questo nuovo regolamento che semplifica fortemente l’utilizzo di materiale che in realtà è sempre stato considerato per anni rifiuto.


LA QUESTIONE DELL’AMIANTO E LA PRESENZA DI SOSTANZE INQUINANTI NELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO CONSIDERATE SOTTOPRODOTTI E NON PIU’ RIFIUTI
Le terre e rocce da scavo, declassificate come sottoprodotti e quindi non più soggette alla normativa sui rifiuti, potranno contenere amianto.  
Nella versione iniziale dello schema di decreto il limite massimo era a 100 mg/kg.  e il suggerimento veniva dall’Istituto Superiore di Sanità considerato il limite di legge (NOTA (NOTA 1) vigente troppo alto : 1000 mg/Kg.
Rilevo su questo aspetto il parere contrario dell’apposita Sezione del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento (parere Numero 00390/2016 e data 16/02/2016) secondo il quale la scelta di togliere il divieto della presenza di amianto dalle terre e rocce di scavo:  “non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall’Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e, conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché “la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto”.

Il limite di concentrazione di amianto consentito resta quindi quello di 1000 mg/kg.  Nell’Unione Europea le varie disposizioni vigenti indicano una concentrazione limite di amianto dello 0,1%, equivalente a quella di 1000 mg/kg contenuta nel Testo Unico Ambientale. Peccato che non esista una norma della UE sul punto ma solo norme nazionali quindi il riferimento al vincolo del gold plating non ha alcun valore giuridico. Infatti la legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) al comma 2 articolo 32 afferma che “gli atti di recepimento di direttive dell’Unione europea non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Ma nel caso specifico tali limiti non esistono basti leggere la direttiva quadro su rifiuti 2008/98/CE.
Il vero motivo del mantenimento di un livello significativo di amianto anche nelle terre e rocce da scavo non più considerate rifiuti, lo ammette la commissione del Senato che ha chiesto di mantenere il vecchio limite con questa motivazione emblematica: “La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull’amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/Kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quelle della Gronda di Genova o del Terzo Valico del Giovi) ai 100 mg/Kg, la gran parte dei materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi.”!!!



LA QUESTIONE DELLA PRESENZA DI MATERIALE DI ORIGINE ANTROPICA E INQUINANTE NELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO NON PIÙ CONSIDERATE RIFIUTI
Le terre e rocce da scavo potranno contenere fino al 20% in peso materiali di “origine antropica” , l’allegato 10 al decreto in esame definisce la Metodologia per la quantificazione dei materiali  di origine antropica ma in modo molto generico tanto che si afferma: “La valutazione non e' finalizzata alla  specifica  delle singole classi  merceologiche,  bensi'  a  separare  il  terreno  con caratteristiche stratigrafiche e geologiche  naturali  dai  materiali origine antropica in modo che la  presenza  di  questi  ultimi  possa essere pesata
La presenza di sostanze e materiali di origine antropica oltre che inquinanti di origine naturale (vedi amianto) nelle terre e rocce di scavo,  non più considerate rifiuti, risulta in palese contraddizione con l’articolo 185 del DLgs 152/2006 (tutt’ora in vigore), come pure la lettera c) paragrafo 1 articolo 2 della Direttiva 2008/98,  non considera come rifiuto ilsuolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. 
Inoltre il comma 4 di detto articolo 185 afferma che il  suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, non sono classificati come rifiuti se qualificati come sottoprodotti o preventivamente trattati.



LA QUESTIONE DEI RESIDUI DI LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
Il nuovo regolamento conferma la esclusione(già introdotta dall'art. 28, comma 1, legge n. 221 del 2015)  dalla nozione di terre e rocce da scavo, i residui della lavorazione dei materiali lapidei novità, consentendo agli operatori di qualificarli come sottoprodotti quindi non più rifiuti. In questo modo viene aggirato il minimo divieto che c'era nella versione originale del Decreto 161/2012  alla presenza di sostanze pericolose quali:  flocculanti con acrilammide o poliacrilammide. Voglio ricordare che l'acrilammide è un cancerogeno e La poliacrilamide è utilizzata come agente flocculante nei limi da lavaggio di inerti.



UTILIZZO CON AUTOCERTIFICAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO NON CONSIDERATE RIFIUTI
La utilizzabilità delle terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione del produttore di questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi dimensioni come si evince chiaramente dall’articolo 22 del nuovo regolamento. Non a caso il Consiglio di Stato in Adunanza Generale nel parere sul  nuovo Decreto ha chiesto di inserire l’obbligo di controlli randomizzati (casuali) sul materiale utilizzato ma non è stato accolto.



CONCLUSIONI
Si conferma la volontà di semplificare l’uso di un materiale che spesso nasconde sostanze pericolosamente inquinanti. Questa semplificazione non potrà che favorire situazione come quella, ma è solo un esempio in corso, del recupero ambientale della ex cava Brina di Santo Stefano Magra trasformata, alla faccia delle autodichiarazioni su materiali vergini e terre e rocce di scavo, in una discarica abusiva come da provvedimento di sequestro di quel sito da parte della Procura della Repubblica del Tribunale della Spezia.




NOTE 
[1] nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, della parte quarta del d.lgs. 152, relativa alla concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, è riportato un valore per l’amianto di 1000 mg/ kg che, secondo quanto rilevato in nota, “corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier)”

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