venerdì 7 aprile 2017

Spezia nuovo cemento senza VAS e a prescindere dal nuovo PUC

Si discute sulla "magnificenza" del nuovo PUC e nel frattempo ecco arrivare, dopo il progetto dell’area ex SIO, un altro  progetto urbanistico operativo ( di seguito PUO) per  trasformare due capannoni fatiscenti di Acam, in via Fontevivo, in 3 edifici di 5 piani, e 2 strutture commerciali.
Dalle notizie uscite sul Secolo XIX stamane si tratterebbe di un nuovo insediamento integrato: 30% case, 30% commerciale, 40% flessibile, su15.563 metri quadrati di superficie lorda.

Tralasciando, si fa per dire, le questioni di bonifica dell’area  questione tutt’altro che banale visto che da questa si misura anche la sostenibilità economica del PUO, la questione di cui voglio trattare  è che l’Amministrazione Comunale non applicherà la Valutazione Ambientale Strategica ( di seguito VAS) al nuovo PUO in questo sostenuta principalmente dalla Regione.
In questo modo si conferma la superficialità istruttoria con la quale vengono affrontate le decisioni di pianificazione del territorio. Appena è possibile si cercano di aggirare le procedura di legge più rigorose. È successo per i dragaggi, è successo per le modifiche al molo Garibaldi, è successo per l’impianto di deposito ceneri nel porto di Spezia ma solo per citare alcuni esempi recenti.

LA STRATEGIA DI AGGIRAMENTO DELLA VAS DALLE LEGGI REGIONALI ALLE DECISIONI NEI COMUNI 
Premesso che l’articolo 51 della legge urbanistica ligure individua nella VAS un passaggio,sia pure eventuale,  fondamentale nell’approvazione dei PUO. Il punto è che questa scelta di non applicare al PUO  in questione la VAS (neppure nella forma della verifica di assoggettabilità quindi ex lege senza cioè una istruttoria mia) è sintomo di un disegno che per l’ennesima volta mira a non applicare correttamente questa importante procedura di prevenzione dell’impatto ambientale dei piani urbanistici.

L’ultima legge regionale che ha modificato la legge quadro sulla VAS è emblematica di questo disegno.
Infatti da un lato introduce l’obbligo della VAS per i piani e programmi su aree minori (anche nel senso delle dimensioni areali). Questa modifica non è dovuta ad un improvviso senso di responsabilità ambientalista della maggioranza che l’ha votata in consiglio regionale ma si tratta della mera attuazione di quanto previsto dalla Corte Costituzionale che con sentenza 178/2013  aveva dichiarato incostituzionale la norma regionale ligure che escludeva la VAS da questi piani minori tra cui anche i PUO. La sentenza della Corte Costituzionale accoglieva pienamente i motivi di ricorso dell’Avvocatura di Stato in particolare veniva dichiarata la illegittimità costituzionale del comma 2 articolo 3 della legge regionale ligure per il quale i piani per piccole aree e le modifiche minori di piani e programmi in generale possono essere automaticamente esclusi dalla procedura di verifica se non rientrano nei casi indicati da un apposito allegato alla legge regionale (allegato A), anche l’allegato è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente: “identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi”.
L’allegato A alla legge regionale ligure in esame definisce alcune categorie di piani e programmi, fondando l’applicabilità della procedura di verifica sulla base di soglie dimensionali (es. ampiezza area interessata dal piano). Secondo la sentenza della Corte Costituzionale: “la dimensione quantitativa e l'entità delle modifiche dei piani, possono giustificare , sulla base di criteri predeterminati, l'esonero dalla procedura di Vas, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece l'esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale.”


L'AGGIRAMENTO DELLA VAS AI PIANI ATTUATIVI-VARIANTI- PUO DI PIANI URBANISTICI GENERALI CHE NON HANNO AVUTO LA VAS
Ma mentre da un lato per dovere costituzionale si adegua la normativa ligure sulla VAS alla sentenza della Corte Costituzionale, allo stesso tempo la nuova legge regionale abroga la norma che prevedeva l’obbligo di una verifica di assoggettabilità a VAS per gli strumenti urbanistici attuativi, nonché i  PUO in attuazione di strumenti e piani urbanistici comunali che non siano stati assoggettati a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS. Ora questa è ad esempio la condizione del PUC di Spezia vigente ma anche di molti piani urbanistici in Liguria pochissimi dei quali hanno avuto negli anni scorsi una VAS corretta secondo i principi della Direttiva 2001/42/CEE e addirittura molti non l’hanno proprio avuta una VAS perché approvati prima della entra in vigore della legge regionale nel 2012.

Questa  modifica è in palese contrasto in primo luogo con una recente sentenza della Corte di Giustizia del  10 settembre 2015  (causa C-473/14)
La Corte di Giustizia nello sentenza in oggetto ha affrontato in sede pregiudiziale (domanda di interpretazione da parte di un giudice nazionale) la seguente questione: Se un piano regolatore di un agglomerato urbano metropolitano (grande regione di Atene nel caso specifico), che fissa gli obiettivi generali, indirizzi e programmi generali per la pianificazione territoriale e urbanistica di un’area più vasta dell’agglomerato, e che non ha avuto precedentemente una VAS, debba comportare che in caso di  specificazione di un piano attuativo di detto piano regolatore occorra invece la VAS.

La Corte di Giustizia a detta domanda pregiudiziale ha così statuito: “l’adozione di un atto contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Quanto sopra alla luce dei principi e della ratio della Direttiva 2001/42/CEE secondo i quali, sempre secondo la sentenza in esame: “la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui  le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (vedi anche sentenza sempre della Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).

Ma l’abrogazione di questa norma appare in contrasto anche con:
1.  La legge è la n.106 del 2011 al comma 8 dell’articolo 5  modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il testo vedi QUI) stabilendo che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti  a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali,  gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato,  la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di  assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso ligure il PUC). 
2.   la sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013 che nel dichiarare la parziale incostituzionalità della legge regionale della Regione  Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.”.
3.   Corte Costituzionale con sentenza  n. 197 del 2014
Relativamente alla applicabilità della VAS (sia ordinaria che verifica di assoggettabilità) ai piani minori su piccole aree e alle varianti ai piani urbanistici generali (comunali, provinciali, regionali e di aree protette): “la necessità del ricorso  alla  procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato  meramente quantitativo  riferito  alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull'ambiente sia aprioristicamente  ed  astrattamente affermata  in  ragione  della  loro  modesta  entità, bensì dalla accertata significatività  dell'impatto  sull'ambiente e sul patrimonio  culturale  che  detti  interventi  (seppure  non estesi) concretamente  hanno capacità  di produrre (come   espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 6 del DLgs. n. 152 del 2006)”.
Quindi esiste l’automatica applicazione della procedura di verifica, senza stabilire allegati e categorie con soglie restrittive :
a) ai piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.
b) alle modifiche minori dei piani e programmi

il principio affermato dalla Corte di Giustizia: ““la finalità della Direttiva 2001/42 consiste nel garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente, per cui  le disposizioni che delimitano l’ambito di applicazione di tale direttiva, ed in special modo quelle che enunciano le definizioni degli atti ivi previsti, devono essere interpretate in senso ampio. Qualunque eccezione o limitazione a tali disposizioni, conseguentemente, deve essere di stretta accezione.” (Corte di Giustizia UE causa C‑567/10, EU:C:2012:159, punto 37).


IL PASSAGGIO DI COMPETENZE SULLA VAS DEI PIANI URBANISTICI LOCALI DALLA REGIONE AI COMUNI 
La questione di una corretta applicazione della VAS ai piani urbanistici attuativi o atti ad essi assimilabili rischia di diventare ancora più rilevante alla luce di un'altra modifica introdotta alla legge regionale ligure sulla VAS. Questa modifica prevede I Comuni, le Province e la Città Metropolitana sono autorità competente per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, di programmi e delle loro varianti, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni. Quindi ad esempio i PUO che oltretutto sono approvati in via definitiva dalla Giunta neppure dal Consiglio Comunale


CONCLUSIONI
Era già tutto scritto, come scrivevo in un post del mio blog del 21/6/2014 nel documento degli indirizzi del futuro PUC presentato nel 2014. Scrivevo su quel documento:
“ <<L’Amministrazione Comunale spezzina con quel documento aveva presentato gli indirizzi futuri del Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC) alla luce della procedura di verifica di adeguatezza del vigente PUC ai sensi dell’articolo 45  della legge urbanistica ligure, resa obbligatoria dal superamento dei 10 anni dalla approvazione dello stesso.

Si leggeva in quel  documento che la partecipazione interverrà successivamente alla procedura di verifica della adeguatezza del PUC vigente. Dobbiamo quindi intendere che per il pregresso tutto è già stato deciso o comunque le eventuali modifiche saranno oggetto della solita urbanistica contrattata (tra interessi e poteri forti: operatori portuali, lega coop e annessi vari) invece di quella partecipata? Sembra proprio di si a leggere le dichiarazioni del Comune secondo il quale: “Una volta portata a termine la verifica di adeguatezza con conseguente adozioni di varianti di interesse generale che rivestono carattere di urgenza ( casa, e adeguamenti alla normativa regionale) si aprirà il processo partecipativo……>>”. 

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