mercoledì 24 febbraio 2016

Legge ligure: semplificare la VIA non aiuta l’ambiente e l’economia

Il Consiglio Regionale della Liguria ha recentemente approvato la legge regionale n. 1 del 16 febbraio 2016 (per il testo vedi QUIche all’articolo 26 prevede semplificazioni per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) integrandola con quella delle autorizzazioni ambientali (in particolare Autorizzazione Integrata Ambientale) necessarie per avviare i progetti sottoponibili appunto a tale procedura.
In particolare recita l’articolo 26 della nuova legge regionale: “La Regione persegue una politica per la crescita sostenibile e rivede le proprie normative in campo ambientale nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia riorganizzando le proprie procedure in modo da evitare duplicazioni ed aggravanti procedurali e provvedendo ad unificare all’interno della procedura di VIA le procedure e le autorizzazioni ambientali necessarie alla realizzazione degli interventi soggetti a tale procedura.”

Questa norma è per certi versi inutile e per altri, soprattutto se male interpretata a livello applicativo, in palese contrasto con le norme europee in materia di VIA ma anche di Autorizzazione Integrata Ambientale. Infatti costituisce una sorta di delega in bianco alla Giunta Regionale in una materia delicatissima come quella della disciplina della valutazione dell'impatto ambientale per progetti ed opere potenzialmente pericolose per ambiente e salute. 
Vediamo perché……….


DIFFERENZE  E INTEGRAZIONI TRA VIA ED AIA
Come è noto, almeno per gli addetti ai lavori, la stragrande maggioranza di opere sottoponibili a VIA è anche sottoponibile ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La differenza tra le due procedure è  che mentre la VIA verifica la compatibilità ambientale del progetto, attività, impianto con il sito dove verrà collocato prevedendo quindi anche la opzione zero, l’AIA invece autorizza la sostenibilità ambientale del modello di gestione delle attività, del progetto, dell’impianto con il sito in cui verrà svolta o collocato. Non a caso il Consiglio di Stato nel suo parere Sez. II, 18 giugno 2008, n. 1001 aveva sottolineato che la VIA e l’AIA sono procedure che attengono ad interessi pubblici diversi: l’una alla tutela dell’ambiente l’altra alla prevenzione dell’inquinamento. 

PERCHE' L’OBIETTIVO SEMPLIFICATORIO DELLA NUOVA NORMA REGIONALE È INUTILE
È inutile perché dovrebbe essere noto che  il comma 2 articolo 10 del DLgs 152/2006 (Testo unico ambientale) in relazione ai progetti e opere dove la VIA e l’AIA sono di competenza regionale, preveda espressamente:
1. la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA.
2. l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure
3. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione
4. nel caso di cui al punto 3, lo studio di impatto ambientale e gli  elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste per l’AIA dalla apposita normativa (vedi commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter DLgs 152/2006) e il provvedimento finale di VIA anche le condizioni e le misure supplementari previste per l’AIA dalla apposita normativa (vedi articoli 29-sexies e 29-septies del DLgs 152/2006).

Come si può vedere quindi già la normativa nazionale prevede questa possibilità e quindi sarebbe bastato fare riferimento a questa senza scomodare addirittura una modifica della legislazione regionale in materia di VIA come prevede l’articolo 26 della nuova legge regionale.
Peraltro in Liguria dopo la riforma delle competenze delle Province (ex legge regionale 15/2015, vedi QUI da pagina 32) alcune competenze ambientali che riguardano l’AIA resteranno alle Province come ad esempio per gli impianti di gestione rifiuti.
Quindi nel caso in cui la titolarità della funzione resterà distinta tra Regione e Provincia bastava semplicemente richiamare sempre la norma nazionale, sulla integrazione della documentazione di VIA con quella di AIA,  sopra riportata.

Allora perché la previsione di una revisione di legge regionale sulla VIA in chiave semplificatoria? A pensare male si fa peccato ma……  


PERCHÈ L'OBIETTIVO SEMPLIFICATORIO DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE È PERICOLOSO 
Secondo la Direttiva Europea 2010/75/UE il coordinamento tra le procedure di VIA e AIA  non ha una finalità meramente semplificatoria ma prima di tutto di garantire un approccio integrato effettivo di tutte le autorità competenti per questa procedura.

In altri termini il coordinamento tra le due procedure, VIA e AIA, deve servire prima di tutto a permettere una istruttoria completa al fine di dimostrare la compatibilità del progetto con il sito (VIA) e la compatibilità del modello gestionale di tale progetto con il sito (AIA). Per questo come abbiamo visto sopra la norma nazionale anche nel caso di competenza regionale prevede la integrazione dei documenti previsti per l’AIA all’interno della procedura di VIA.
In tal senso la documentazione per la VIA dovrà essere opportunamente integrata con:
a) le informazioni previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA)  e 2 (sintesi non tecnica della domanda)  dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006
b) le informazioni ex rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie a rischio se applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si tratta di sito registrato EMAS)
c) le condizioni per il rilascio dell’AIA ex articolo 29sexies DLgs 152/2006: MODELLO GESTIONALE IMPIANTO  
d) se applicabili, le misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie Disponibili) secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006.

Quanto sopra significa che siamo di fronte ad un unificazione dei provvedimenti e dei relativi procedimenti ma la specificità della istruttoria propedeutica al rilascio dell’AIA viene comunque salvaguardata.

Nella stessa direzione va la giurisprudenza amministrativa:

A conferma si veda Consiglio di Stato del 17/10/2012 n. 5299 secondo il quale: “alla delineata autonomia funzionale degli atti in questione consegue che l’eventuale intangibilità dell’autorizzazione integrata ambientale (nel caso di specie) non potrebbe spiegare alcun effetto sanante dei vizi di cui è affetta la valutazione di impatto ambientale, non potendosi neppure logicamente (ancor prima che sul piano strettamente giuridico) ammettere che le problematiche attinenti la localizzazione e gli aspetti strutturali di un impianto siano assorbite o inglobate dal provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’impianto stesso.” 
Si veda inoltre Consiglio di Stato del 19/3/2012 n. 1541: “E’ vero infatti che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro diversità di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell’art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica dell’attività riguardo a particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale” (specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la AIA per gli impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui, nel momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente si presuppone la permanenza della loro distinzione).

In altri termini, secondo queste sentenze, VIA e AIA possono anche coordinarsi temporalmente ma la seconda non può essere assorbita dalla prima sotto il profilo dei contenuti che devono essere valutati perché i parametri istruttori e tecnici di queste due procedure devono restare distinti e devono risultare dal provvedimento finale che conclude la VIA coordinata con l’AIA. Questa distinzione sostanziale comporta anche una conseguenza procedurale i vizi dell’AIA non possono sanare quelli della VIA in termini processuali.



CONCLUSIONI
La nuova norma regionale  risulta quindi, relativamente alla prospettata semplificazione in materia di VIA e AIA, inutile e potenzialmente pericolosa.

Inutile perché in materia di coordinamento tra VIA e AIA vale quanto già affermato dalla normativa nazionale sopra citata e non c’è da aggiungere altro se non applicarlo anche a livello regionale.

Pericoloso perché, proprio in quanto inutile e non richiesto, potrebbe nascondere un tentativo di aggiramento dei principi applicativi delle procedure di VIA e AIA come affermati anche dalla giurisprudenza in materia. 

L’unica vera semplificazione consiste nella corretta applicazione delle procedure ambientali previste dalle leggi di derivazione comunitaria e una preventiva trasparente e convinta partecipazione del pubblico.

Questa è la strada che ci insegnano le esperienze che emergono dai conflitti ambientali di questi anni: i conflitti non si aggirano con le semplificazioni ma si gestiscono coinvolgendo le comunità interessate fin dall’avvio dei processi decisionali, il tutto nel rispetto della legge e delle buone pratiche dalle migliori esperienze europee. 


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