lunedì 25 gennaio 2016

Soldi Enel a Piazza Verdi: l’archiviazione non sposta il giudizio di illegittimità sulla Convenzione

La Procura di Spezia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto sull’uso dei soldi previsti dalla Convenzione Enel Comune della Spezia per il progetto di riqualificazione di Piazza Verdi.
Da giurista prendo atto di questa decisione come anche del possibile accoglimento della richiesta di archiviazione. Ma sempre da giurista rilevo che se è vero che comportamenti pur macroscopicamente illegittimi possono non integrare alcuna fattispecie di reato, è altrettanto indiscutibile che l'illegittimità non è sintomo di buona amministrazione nell'interesse generale degli amministrati.
Usare soldi che comunque derivano dalla presenza di una centrale termoelettrica a carbone in pieno centro urbano per finanziare i costi di una perizia suppletiva relativa alla riqualificazione di una piazza lontana dai quartieri direttamente interessati dall’impatto della centrale, è una decisione non solo illegittima (come dimostrerò di seguito) ma moralmente inaccettabile anche perché in realtà di quello che c’è scritto nella convenzione Enel - Comune gran parte non è stato attuato (si veda anche l’articolo del Secolo XIX di oggi in cronaca della Spezia) come d’altronde era avvenuto per quella precedente (ed anche questo lo dimostrerò di seguito in questo post).



PERCHÉ USARE I SOLDI DELLA CONVENZIONE ENEL ENTI LOCALI È ILLEGITTIMO
La Convenzione di cui stiamo trattando, è prevista dal comma 15 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006. Questo articolo nella sua rubrica recita:“Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”. Ora il dotto giurista di turno in Comune potrebbe obiettare che la rubrica di una articolo di legge non è la legge stessa secondo il brocardo latino: Rubrica legis non est lex” e in caso di contrasto con il contenuto dell’articolo prevale quest’ultimo.
Quindi tutto a posto ha ragione il Sindaco? Non credo proprio, vediamo perché...

Per verificare se ha ragione il Sindaco bisogna leggersi il comma 15 dell’articolo in questione che recita nella sua parte finale: “l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto dalla autorizzazione integrata ambientale  e dalle sue prescrizioni, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”.  Quindi è chiaro dal dettato della norma, e non solo quindi della rubrica, come la convenzione e la sua attuazione debba essere coordinata con la procedura di rilascio dell’AIA.

Ma c’è di più secondo l’ultimo inciso del comma 15 articolo 29-quater:Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.”, ora a quali termini fa riferimento il comma 10? Proprio a quelli entro i quali l’AIA deve essere rilasciata a partire dalla data di presentazione della domanda. 

A questo punto un altro “dotto giurista” della Amministrazione Comunale potrebbe sostenere che il testo della Convenzione non fa alcun riferimento all’articolo del DLgs 152/2006 sopra citato, quindi non c’entra nulla con il contenuto dello stesso ed i relativi vincoli che ne derivano.
Premesso che come dimostrerò successivamente il Comune non sta neppure rispettando il dettato della Convenzione, il “dotto giurista” di turno dovrebbe sapere che la Convenzione è un atto amministrativo in quanto approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale e poi sottoscritta il 18.2.2014 da Comune della Spezia ed Enel SpA. Ora è noto che in un atto amministrativo ciò che ha contenuto precettivo è il suo contenuto prima ancora che il suo titolo. Tanto che nel definire il concetto di contenuto di atto amministrativo, autorevole dottrina (Sandulli) tratta anche del “contenuto implicito” che deriva, anche se l’atto non vi faccia riferimento, dall’ordinamento.


Vediamo quindi il contenuto della Convenzione:
1. L’articolo 2 della Convenzione afferma che la sua finalità è “una maggiore integrazione tra le attività di Enel e quelle del Comune, sulla base di principi ispiratori condivisi che tendono allo sviluppo di una Città sostenibile”.
2. Nelle sue premesse la Convenzione nelle sue premesse rileva come: “presso il Ministero dell’Ambiente è tutt’ora in corso la procedura per il rilascio del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale e che nell’ambito di tale iter Enel Comune di La Spezia, Comune di Arcola, Provincia di La Spezia e Regione Liguria stanno confrontandosi attorno ad un programma di interventi atti a contenere ulteriormente l’impatto grazie alla adozione di soluzioni tecnologiche appropriate”.
3. L’articolo 7 della Convenzione fa invece esplicito riferimento al decreto AIA per la centrale spezzina prevedendo ulteriori ipotesi di miglioramento tecnologico dell’impianto come particolari filtri per le emissioni polverose, per lo scarico del carbone fino a prevedere un tavolo tecnico permanente con le Istituzioni Locali “atto alla valutazione delle prestazioni ambientali della centrale e degli eventuali interventi di miglioramento”.
4. La durata delle Convenzione è dal 2013 al 2022, guarda caso il 2013 è la data di rilascio dell’AIA e il 2022 è la data in cui deve essere rinnovata l’AIA salvo che la centrale venga chiusa. Infatti l’AIA al momento in cui venne rilasciata aveva per durata 8 anni (quindi fino a alla fine del 2021 considerato che il decreto di AIA è stato pubblicato nel settembre del 2013). Ovviamente queste scadenze temporali non sono più valide oggi ma questo non rileva ai fini del nostro ragionamento volto a dimostrare solo che al momento in cui venne approvata la Convenzione questa venne pensata proprio in stretto rapporto anche temporale oltre che di contenuti (vedi punti da 1 a 3 precedenti) con il rilascio dell’AIA.

Risulta quindi con chiarezza il legame tra la Convenzione, l’impatto ambientale della centrale e il rilascio dell’AIA (vedi sopra citazioni ai punti 1 e 3). In altri termini, come di fatto afferma lo stesso preambolo della Convenzione, senza l’avvio del rilascio dell’AIA non ci sarebbe stata la Convenzione (vedi sopra citazioni ai punti 2 e 4).
D’altronde l’ulteriore prova sta nella Convenzione precedente quella del 2001 (sulla quale tornerà di seguito nel post) che fa riferimento nel suo preambolo (come quella del 2014) al decreto ministeriale di autorizzazione all’esercizio della centrale dopo le necessarie misure di adeguamento alla evoluzione della normativa dell’epoca (DPR 203/1988 e allegato IV Dpcm 27/12/1988).


Ma c’è molto di più
Il Comune per giustificare lo stanziamento di soldi per il progetto di Piazza Verdi potrebbe utilizzare l’articolo 8 della Convenzione che fa riferimento ad interventi non direttamente di mitigazione dell’impatto ambientale della centrale ma invece di riqualificazione urbanistica in alcune aree del territorio comunale.
Anche qui è il testo letterale dell’articolo 8 citato che gioca contro l’utilizzo dei fondi Enel per Piazza Verdi.
Infatti già il primo comma di detto articolo fa esplicito riferimento ai quartieri del Levante, quindi non certo a Piazza Verdi.
Il quarto comma prevede la possibilità di sostituire gli interventi programmati con altre opere pubbliche ma avendo come priorità le finalità di riqualificazione ambientale e le aree sopra definite con priorità sempre per i quartieri del Levante.
Ma soprattutto l’articolo 8 quando entra nel merito degli interventi da realizzare fa riferimento:
1. ad un piano interenti per migliorare le condizioni ambientali dei quartieri limitrofi alla centrale e dell’area portuale
2. cessioni aree in sostituzione aree bacini ceneri prodotte dalla combustione del carbone nella centrale, aree sempre in zona centrale enel e quartieri del Levante (vedi allegato C alla Convenzione)
3. impegno del Comune negli strumenti urbanistici vigenti a salvaguardare la operatività della centrale.


Da quanto sopra analizzato risulta con estrema chiarezza che l’intervento su Piazza Verdi con i soldi della Convenzione Enel non aveva alcun collegamento, questo sia per i legami della Convenzione con l’AIA e la sua disciplina ma anche a prescindere da tali legami come ho appena dimostrato.




LA VIOLAZIONE DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE SANATA DALLA CONVENZIONE DEL 2014
La lettera e) delle Premesse della Convenzione del 2014 rimuove le specifiche violazioni della vigente Convenzione approvata dal Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e sottoscritta da Comune ed Enel il 21/1/2002.
In particolare di quella Convenzione molti impegni non furono rispettati.
1. Mancato rispetto punto 7.2. articolo 1 della Convenzione che prevede l’aggiornamento della rete sul controllo della qualità dell’aria alla evoluzione delle nuove tipologie di inquinanti (si pensi solo a titolo di esempio ai microinquinanti organici ed inorganici): monitoraggio non attivato con regolarità come rilevato dalla stessa relazione dell’Istituto Superiore di Sanità vedi link sopra.
2. Mancata attuazione del punto 7.3 articolo 1 della Convenzione in quanto il permanere della rumorosità della centrale dimostra che gli impegni ai monitoraggi e le misure di riduzione delle emissioni rumorose previste non sono stati rispettati in modo efficace per la tutela della salute dei cittadini.
3. Mancato rispetto del punto 7.4 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la realizzazione del raccordo ferroviario per la movimentazione dei materiali, al fine di collegare con apposito progetto tali interventi con l’utilizzo più razionale delle infrastrutture a servizio dell’area portuale, progetto che non risulta mai presentato.
4. Non è dato sapere se il punto 7.8 articolo 1 della Convenzione sia stato rispettato: prevedeva la presentazione di un piano di utilizzo delle ceneri e dei gessi, prodotti dalla attività della centrale, alternativo alla discarica.
5. Non rispettato il punto 7.9 articolo 1 della Convenzione sulle possibili collaborazioni con l’Università, in accordo con gli enti locali. L’attuazione di questo punto poteva essere utile sia per avviare studi sull’impatto sanitario della centrale sia per avviare progetti di promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
6. Non rispettato il punto 7.10 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la riqualificazione urbanistica delle aree non utilizzate per l’attività della produzione energetica
7. Non rispettato il punto 7.7. articolo 1 della Convenzione relativo all’avvio di un Osservatorio epidemiologico, utilizzando i contributi previsti dall’articolo 2, Osservatorio mai stato avviato completamente come confermato dalla recente audizione dell’ASL in Consiglio Comunale.
8. Non rispettato il punto 2 articolo 2 della Convenzione sulla cessione di aree di qualità utili a favorire nuovi insediamenti produttivi
9. Non rispettato il punto 3 articolo 2 della Convenzione sul recupero del calore residuo emesso dalla centrale.


Testo della Convenzione Enel-Comune della Spezia del 2001
Per il testo dei punti da 7.1 a 7.9 della convenzione vedi al seguente LINK
Per il testo dei punti 7.10 e articolo 2 punto 1 vedi al seguente LINK
Per il testo dei punti 2 e 3 articolo 2 vedi al seguente LINK




LA CONVENZIONE OCCASIONE PERSA PER AVVIARE UN VERO RISARCIMENTO DEI DANNI AMBIENTALI E SANITARI PRODOTTO DALLA CENTRALE ALLA NOSTRA CITTÀ

Comunque anche a prescindere da quanto scritto sopra la Convenzione del 2014 è stata l’ennesima occasione persa dalla città come ho spiegato QUI.

Una occasione persa e soprattutto un clamoroso mancato rispetto che il candidato a Sindaco Federici si era preso in questa lettera inviata ai Verdi il 19/3/2007 nella quale (nella parte relativa alla centrale Enel, per il testo completo vedi QUI) si affermava testualmente:
La questione della Convenzione relativa al risarcimento dei danni ambientali dovrà essere ripresa tenendo in considerazione i criteri di definizione del danno ambientale stabiliti dalla recente normativa europea in materia. Comunque la questione della Convenzione dovrà essere parte integrante del processo di valutazione per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale alla centrale termoelettrica della Spezia.  In tal senso questa autorizzazione non dovrà essere vissuta come una semplice scadenza formale ma come l’occasione per rimettere in discussione l’impianto nelle attuale funzioni e caratteristiche. Testo ripreso quasi uguale in quello che divenne il Programma elettorale del futuro Sindaco Federici.
Quindi Federici da candidato riconosceva la necessità che AIA e convenzione lette in modo coordinato dovessero porre anche la questione del risarcimento del danno ambientale alla città prodotto dalla centrale enel a partire dagli anni 60. Non a caso nel programma elettorale di Federici del 2007 si faceva esplicito riferimento alla “causa per il risacimento del danno ambientale pregresso”.



LA CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI DIMENTICATA DALLA AMMINISTRAZIONE FEDERICI 
La Perizia Annovi, Cocheo, Cruciani,  (Perizia tecnica in incidente probatorio nei procedimenti n° 2540/91 R.G. notizie di reato e n° 6656/91 R.G. GIP contro Benedetti Luigi ed altri – Ufficio del GIP della Pretura Circondariale di La Spezia. Vol. I, Vol. II, Appendice) già nel gennaio 1993 affermava senza ombra di dubbio che: “Esiste un rapporto di causalità fra emissioni della CTE Enel e ricadute nelle zone limitrofe duplice, riguardando sia le immissioni non visibili che quelle visibili dalla popolazione” e che “ E’ stato accertato che esiste un nesso di causalità fra funzionamento della centrale ed aumento della deposizione gravinometrica in alcune località limitrofe all’impianto”. 
Sulla base di quella perizia i dirigenti Enel patteggiarono la pena ammettendo la loro responsabilità per le ripetute emissioni anomale. 
Nel procedimento penale relativo alla violazione della legge Merli (in vigore all’epoca, siamo negli anni 90) il giudice, utilizzando le perizie dell’USL 12 e dell’IRSA relative al giudizio di legittimità davanti al TAR (sull’ordinanza di chiusura della CTE Enel per violazione dei limiti agli scarichi termici), stabilì che si fosse verificato un danno ambientale condannando i due direttori della CTE e riconoscendo i diritti alle parti civili attraverso una provvisionale di £. 50.000.000; tale somma doveva essere considerata un anticipo sul risarcimento totale del danno che, secondo la perizia a firma Prof. Finzi Contini (che sosteneva essere già in atto, e da tempo, una gravissima compromissione ambientale del golfo della Spezia), veniva prudenzialmente quantificato in 229 miliardi del vecchio conio.
Ovviamente le varie Amministrazioni succedutesi in questi anni non solo non hanno mai attivato le cause civili possibili sulla base delle suddette sentenze penali ma neppure hanno posto la questione del risarcimento del danno ambientale sia al momento della autorizzazione del 1996 che ora in sede di rilascio dell’AIA e della relativa convenzione allegata. Anzi hanno perfino rimosso una relazione commissionata dalla stessa Amministrazione Comunale, grazie soprattutto alla azione dell’allora Avvocato Civico Accordon che nel  Marzo 2000 aggiornava i costi dei danni ambientali prodotti dalla presenza della centrale nel nostro territorio


P.S.
Per chi ha voglia di approfondire ulteriormente a questo Link troverà tutti i miei post sulla questione convenzione Enel - Comune della Spezia









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