domenica 20 dicembre 2015

Le scadenze e la revisione dell’AIA anche per la centrale Enel di Spezia

Come ho scritto in un post precedente (che trattava specificamente della prospettata chiusura della centrale Enel spezzina vedi QUI) non esiste più una norma specifica sulla scadenza della singola autorizzazione integrata ambientale (AIA).
La normativa  è cambiata completamente ed è sicuramente migliorata sempre che di dovere avrà voglia di applicarla.
Sarebbe quindi necessario che non si mettessero in giro notizie confuse che si rifanno alla previgente normativa che prevedeva una scadenza precisa della singola AIA di 5 o al massimo 8 anni nel caso in cui l’impianto avesse avuto la eco registrazione  europea EMAS.

Vediamo invece come sono cambiate le cose su questo aspetto della normativa che ha un grande rilievo anche per la discussione aperta in città sulla prospettata chiusura della centrale Enel nel 2021.
Avere chiaro il quadro giuridico amministrativo è fondamentale per svolgere una discussione trasparente ma anche efficace sotto il profilo legale ma soprattutto della tutela della salute dei cittadini spezzini. 

Il nuovo articolo 29-octies del DLgs 152/2006 contiene novità rilevanti su questa problematica.
 Il nuovo articolo290cties afferma che: “1.  L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT,  nuove o aggiornate, applicabili  all'installazione  e  adottate  da  quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo  riesaminata,  nonché di eventuali nuovi  elementi  che  possano  condizionare  l'esercizio
dell'installazione.”.

Appare chiaro che il rinnovo periodico della versione precedente viene trasformato in revisione.

Quindi la revisione può essere avviata sempre senza attendere i 5 anni ordinari dal rilascio (6 od 8 se l’impianto è soggetto ad eco certificazione: ISO od EMAS) come previsto dalla normativa precedente (ora 10 o 16 se la installazione è a EMAS mentre 12 se a ISO ma legata non alla scadenza dell'AIA ma alla sua revisione automatica, come riporto successivamente in questo post ).


La REVISIONE DELL'AIA PUO' ESSERE AVVIATA IN QUALSIASI MOMENTO NON ESSENDOCI PIU' SCADENZE FORMALI DI DURATA DELL'AIA PER IL SINGOLO IMPIANTO
In particolare la nuova normativa contiene un inciso di grande novità nell’ultima parte del comma 2 sopra riportato per cui la revisione può essere avviata in ogni momento se emergono: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”.
Questo inciso va letto in modo coordinato con le condizioni di revisione dell’AIA descritti dal comma 4 dell’articolo 29octies del DLgs 152/2006  (introdotto dal DLgs 46/2014):
Punto 1. livello di inquinamento eccessivo dell’impianto con la necessità di adeguarlo alle migliori tecnologie disponibili
Punto 2. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni
Punto 3  a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di  sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche
Punto 4. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,  nazionali o regionali  lo esigono. 
Punto 5. necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che,  in  condizioni  di esercizio  normali,  le  emissioni  corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili

La revisione di cui sopra si avvia in qualsiasi momento se esistono le condizioni sopra esposte. Il nuovo articolo 29-octies prevede poi che la revisione vada automaticamente avviata:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea   delle   decisioni   relative   alle conclusioni  sulle   BAT   riferite   all'attività   principale   di
un'installazione. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, in questo caso, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio  delle  installazioni  alle  condizioni dell'autorizzazione.
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo  riesame  effettuato  sull'intera installazione. Nel caso di inosservanza di questo termine l'autorizzazione si intende scaduta. Il termine è esteso a 16 anni se la installazione è registrata EMAS, 12 anni se è registrata UNI EN ISO 14001.

Quindi nella versione precedente il decorso dei termini era il regime ordinario di revisione che ora invece diventa regime secondario rispetto alla possibilità di avviare la revisione in qualsiasi momento a certe condizioni.

Secondo la Circolare Ministro Ambiente 27/10/2014 (prot. N.0022295 GAB):
a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del dlgs 46/2014) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del DLgs 46/2014, ad esempio non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5,6 o 8 anni;
b) ai sensi delle disposizioni transitorie del’articolo 29 DLgs 46/2014 i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
c) qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i procedimenti di cui al punto b) sono archiviati, ove il gestore lo richieda”.
d) sono prorogate le scadenza di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l’autorità competente di avviare di sua iniziativa una riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell’AIA”.




Nessun commento:

Posta un commento