mercoledì 18 novembre 2015

Antenne Telefonia: Consiglio di Stato dice no nelle aree verdi

Il Consiglio di Stato con sentenza  n. 4188 depositata in data 8 settembre 2015 (vedi QUI), è intervenuto su una questione che vede spesso controversie tra  Comuni, comitati di cittadini e gestori della telefona mobile.

Il tema oggetto della sentenza  riguarda il potere del Comune di impedire la realizzazione di antenne di telefonia mobile in aree definite sensibili per ragioni sanitarie e/o paesaggistiche.

La norma nazionale di riferimento in questo caso è il comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 secondo il quale: “6. I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Spetta alle Regioni fissare i criteri localizzativi generali affinché i Comuni possano individuare puntualmente le aree definite come sensibili (combinato disposto articolo 8 e 3 della legge 36/2001).  



LA CONTROVERSIA OGGETTO DELLA SENTENZA
Un gestore di telefonia ha presentato al  Comune di Venezia istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del DLgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche: per il testo aggiornato vedi QUI). 
Secondo il gestore non essendo stato comunicato nel termine di novanta giorni prescritto dall’art. 87, comma 9, del d. lgs. 259/2003 alcun provvedimento di diniego, si perfezionava il titolo abilitativo per silentium.
Invece il Comune di Venezia comunicava l’avvio del procedimento diretto all’annullamento in autotutela del silenzio-assenso, sul presupposto che il sito oggetto di intervento ricadesse secondo il PRG all’interno di Zona Territoriale Omogenea “PV: Parcheggio e/o Verde attrezzato (parco, gioco) del VPRG del Comune di Venezia” e che l’intervento edilizio contrastasse con l’art. 50 del Regolamento edilizio in riferimento all’ubicazione di progetto dell’impianto, ricadente all’interno di un sito sensibile area a verde attrezzato (parco, gioco) di progetto.
Il gestore ha impugnato questa decisione del Comune di Venezia motivandola principalmente con la considerazione: “che, non essendo stato realizzato alcun parco, il vincolo doveva intendersi decaduto.



LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di annullamento della sentenza di primo grado, che già aveva dato ragione al Comune, con le seguenti motivazioni:

1. L’individuazione dei siti sensibili prescinde dal fatto che la destinazione sia stata, o meno, attuata nel momento in cui si presenta un’istanza di autorizzazione per nuova antenna. Perché il confronto non  va fatto tra la localizzazione dell’antenna e quanto è stato fatto in quell’area ma tra la nuova opera e  la destinazione dell’area impressa dalle previsioni dello strumento urbanistico generale per l’esistenza di un altrettanto generale potere conformativo proprio dell’Amministrazione.

2. il vincolo conformativo è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

3. Il vincolo conformativo ha validità a tempo determinato quindi non è necessario che quanto previsto dal vincolo (il parco giochi e area verde) siano effettivamente realizzati al momento della presentazione della istanza di autorizzazione per l’antenna di telefonia.

4. Se ogni divieto di installazione dovesse presupporre, per essere legittimo, sempre e comunque l’effettiva destinazione dell’area alla conformazione impressale dal piano regolatore, verrebbe frustrata l’essenza della pianificazione urbanistica e dei poteri riconosciuti all’autorità comunale, che anche in questa materia sono appunto finalizzati a pianificare ex ante in modo ordinato ed organico l’assetto del territorio e non, invece, a consentire la realizzazione di opere potenzialmente con esso contrastanti salvo, poi, verificarne ex post la compatibilità.

5. Se adeguatamente motivate le aree definite sensibile possono essere inserite nei regolamenti comunali (sia edilizi che quelli specifici per gli impianti di telefonia e radiotv) quali zone di esclusione di antenne da telefonia. Si fa riferimento quindi a zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico (non necessariamente vincolate ai sensi del Codice dei Beni Culturali, ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, all’individuazione di siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche.  Sul punto si veda anche Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5231, del 30 ottobre 2013[Nota 1].

6. non pare irragionevole né illegittima la previsione del Regolamento Edilizio Comunale di Venezia, in attuazione di normativa regionale, di annoverare tra i siti sensibili le aree ricomprese a verde attrezzato (parco giochi), atteso che tali aree possono esporre gli utenti e, in particolare, utenti particolarmente sensibili – bambini in tenera età, adolescenti, persone disabili che frequentino tali aree ludico-ricreative – all’emissione, prolungata e ravvicinata, di onde potenzialmente nocive per la loro salute.

7. La permanenza nei parchi giochi e aree verdi non può essere definita saltuaria ai fini di dimostrare il potenziale rischio elettromagnetico per chi vi sosta. Afferma il Consiglio di Stato: “…esperienza insegna, quasi come fatto notorio, che tali aree adibite a verde pubblico e/o sportive attrezzate sono luogo di ritrovo frequente e prolungato per larghi strati della popolazione e, in particolare, per quelli che minori possibilità di ritrovo hanno in altre aree private a ciò dedicate”.

8. Non costituisce violazione dei principi del legittimo affidamento del privato e del buon andamento della pubblica amministrazione, l’esercizio del potere di annullamento in autotutela, da parte del Comune, dopo la formazione del silenzio-assenso e la quasi ultimazione dei lavori. Secondo il Consiglio di Stato: “il provvedimento di autotutela ha, motivatamente, sottolineato l’esigenza primaria di garantire il corretto uso del territorio, rispetto al quale le ragioni del privato, in una ipotesi come quella esaminata, sono recessive, alla luce della valutazione comparativa degli interessi correttamente svolta dall’Amministrazione, la quale si è comunque premurata di chiarire che l’erogazione del segnale telefonico non viene meno in assenza del nuovo impianto, in quanto la zona non è sprovvista di segnale telefonico.”. Infatti, prosegue il Consiglio di Stato: “l’annullamento, intervenuto il 14.8.2014, è stato disposto circa tre mesi dopo l’ultimo atto integrativo dell’istanza di permesso di costruire e, cioè, il parere dell’ENAC, che porta la data del 29.5.2014, e dunque in un lasso di tempo non irragionevolmente distante dal consolidarsi degli effetti del precedente silenzio-assenso.”.

  
P.S.
per ulteriori approfondimenti vedi QUI e QUI






[1] Il Comune di Lecce, facendo esercizio del potere assegnatole dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 9 marzo 2007, il Regolamento recante “Norme concernenti gli impianti radioelettrici con frequenza di trasmissione tra 100 kHz a 300 GHz”. Tale Regolamento non consente l’installazione degli impianti in particolari zone sensibili. Sulla base di tali disposizioni il Comune ha negato alla società di telefonia mobile l’autorizzazione alla installazione del suo impianto nel sito indicato che ricade (pacificamente) in un’area nella quale, ai sensi delle predette disposizioni, è preclusa l’installazione di impianti. Peraltro, i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale d’installazione di impianti su tutto l’insediamento abitativo né sono tali da non garantire comunque la copertura dell’intero territorio comunale. In particolare risulta che l’Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l’ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio.


















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