venerdì 7 agosto 2015

Convenzione Enel: risposte illogiche, illegittime, illegali del Comune

In risposta al chiarissimo articolo apparso sul Secolo XIX di ieri relativo all’ennesimo spostamento di soldi dalla convenzione enel ad altri capitoli di bilancio, l’Amministrazione del Comune di Spezia così risponde: “Per compensare la riduzione di risorse dovute ai finanziamenti regionali e centrali sul capitolo dei servizi culturali, sono stati transitoriamente utilizzati una parte dei finanziamenti Enel destinati a specifiche borse di studio nell’agosto 2013. Ci preme sottolineare che sitratta di una misura congiunturale e che si prevede di recuperare altre risorse per attivare il finanziamento di tali borse.”

Una risposta illogica ma soprattutto totalmente illegittima.



PERCHÉ LA RISPOSTA DEL COMUNE DI SPEZIA È ILLOGICA  E ILLEGITTIMA
Risposta Illogica perché gli stessi soldi non possono essere spesi due volte, quindi i soldi della convenzione Enel passati al capitolo dei servizi culturali saranno (forse) recuperati usando altri soldi pubblici non gli stessi per finanziare le borse di studio previste dalla Convenzione.

Risposta Illegittima perché comunque i soldi della Convenzione non potevano essere usati per altri fini in quanto vincolati da una precisa norma di legge: il comma 15 dell’articolo 29-quater del DLgs 152/2006. Secondo questa norma il fine della convenzione è: “l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali
In questo testo è chiaro come le strategie aziendali siano quelle del gestore della centrale Enel, essendo la convenzione strettamente coordinata con la procedura di rilascio della autorizzazione integrata ambientale a detto impianto. Quindi le istituzioni culturali del Comune e il progetto di Piazza Verdi non c’entrano un tubo con quanto previsto da detta norma e se me lo consentite neppure le borse di studio a meno che non riguardino problematiche strettamente inerenti l'impatto ambientale e sanitario della centrale.

Per un approfondimento di questo aspetto vedi QUI.



I PROFILI PENALI DEL COMPORTAMENTO DEL COMUNE DI SPEZIA
Siamo quindi di fronte ad una vera distrazione di fondi pubblici.
Vale a dire che nel caso in esame si configura il reato di malversazione in danno dello Stato, ex art. 316 c.p., tutte le volte in cui qualcuno incassi fondi pubblici senza però di fatto destinarli all’attività per cui li abbia ricevuti e si consuma nel momento stesso in cui tale inadempimento si verifica ( Cassazione penale, sez. VI, sentenza 18/11/2010 n° 40830).
La Magistratura spezzina avrà voglia di indagare su questo profilo?  consentitemi di essere dubbioso ma l'ipotesi di reato c'è tutta a mio avviso. 
Aggiungerei anche un danno da distrazione. Infatti:  "Sussiste il danno erariale da distrazione quando una amministrazione comunale , beneficiaria di finanziamenti pubblici a destinazione vincolata, utilizza gli stessi per scopi differenti rispetto a quelli posti a base della richiesta di finanziamento, in particolare per la realizzazione di opere diverse, anche se aventi finalità istituzionali." (Corte dei conti, Sezione Toscana, n. 35/2013). 
è indiscutibile che i finanziamenti della Convenzione abbiano caratteristiche di finanziamenti pubblici vincolati da una legge: il comma 15 articolo 29-quater del DLgs 152/2006. 


LA CONVENZIONE ENEL COMUNE DI SPEZIA AD OGGI NON È STATA RISPETTATE NEI SUOI PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI
Ad oggi non risultano comunque rispettati i seguenti impegni previsti dalla Convenzione:
1. elaborazione del programma di adeguamenti strutturali  in materia di fonti rinnovabili di cui (articolo 4 della Convenzione)
2. attuazione dell’impegno Enel SpA ad  iniziative di diffusione delle migliori metodologie, già sperimentate in ambito aziendale, nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo le ,istituzioni del territorio , le Imprese, le Organizzazioni Sindacali,  (articolo 5 della Convenzione).
3. rispetto dell’impegno Enel allo sviluppo della nuova società di gestione del “Distretto delle Tecnologie navali e marine” (comma 1 articolo 6 della Convenzione)
4.rispetto dell’impegno a sostenere le ulteriori fasi dello studio epidemiologico in
Corso e a quali fasi si riferisce in particolare e con quali obiettivi (lettera e) articolo 6 della Convenzione
5. avvio  di un  tavolo tecnico permanente con le Istituzioni Locali atto alla valutazione delle prestazioni ambientali della centrale e degli eventuali interventi di miglioramento (lettera c) articolo 7 della Convenzione)



IL DIFETTO STA NEL MANICO, ANZI NEL CONTENUTO DELLA  CONVENZIONE
Nel senso che al di la del rispetto o meno dei punti rilevanti della Convenzione e degli spostamenti di stanziamenti in essa previsti, questa era già non adeguata nei contenuti votati dal Consiglio Comunale nel 2013 (Per il testo della Convenzione vedi QUI), ad esempio:
1. si fa riferimento al Piano Energetico Comunale che non compensa di certo il mantenimento della centrale a carbone e quindi delle emissioni di gas serra della stessa.
2. secondo l’articolo 2  la città deve diventare sostenibile. Ma la filosofia della legge che sta alla base della convenzione è che deve essere semmai la centrale ad adeguarsi al sito, nel senso che il suo modello gestionale deve adeguarsi al territorio e non viceversa come è avvenuto fino ad ora;
3. l’articolo 4 prevede investimenti su fonti rinnovabili. Gli investimenti, peraltro non certo significativi (3 milioni di euro) riguarderanno progetti di promozione delle fonti rinnovabili in una logica di scambio territorio – centrale che è l’esatto opposto dei principi dell’AIA: specificità del sito, norma di qualità ambientale, modello gestionale dell’impianto sostenibile rispetto all’impatto sanitario e ambientale dello stesso;
4. l’articolo 6 prevede vari finanziamenti a pioggia su attività formative non  tutte legate alla attività della centrale e al controllo del suo inquinamento e dell’impatto di questo sulla salute dei cittadini. Oltretutto come abbiamo visto sopra non solo non potevano prevedere questi finanziamenti ma addirittura non li hanno neppure rispettati!
5. l’articolo 7 contiene impegni talmente generici sulla ambientalizzazione della centrale che di fatto sono inapplicabili;
6. l’articolo 8 ribadisce la cessione di aree bacini ceneri ancora da bonificare ripetendo quanto già previsto da una bozza di convenzione del 2006 mai approvata. Non solo ma invece che applicare il principio della riduzione in pristino di dette aree si prevede una compensazione monetaria anche in questo caso sostitutiva della riutilizzabilità delle aree stesse.   Incomprensibile la frase: “Qualora intervengano necessità di parziali bonifiche”, è chiaro che devono intervenire le bonifiche siamo in un SIN o al massimo in SIR , comunque in un’area da bonificare ex lege!

Il progetto SMART allegato alla convenzione Enel - Comune
L’allegato E alla Convenzione prevede poi il cosiddetto progetto Smart: mirato ad attuare iniziative a favore della qualità del servizio elettrico, per la promozione della efficienza energetica per cittadini ed imprese, la mobilità elettrica, lo smart lighting e altri eventuali interventi nell’ambito della sostenibilità energetica ed ambientale della città

Su questo aspetto voglio essere molti chiaro, visto che so per certo che il Comune sta organizzando un convegno per il prossimo settembre su questo tema, il progetto Smart contenuto nella Convenzione non c’entra nulla con quello che dovrebbe essere il contenuto della Convenzione nel senso sopra esposto. Enel con la convenzione deve finanziare:
1. interventi di risanamento ambientale dell’impianto in rapporto con il resto della città
2. indagine epidemiologiche per valutare l’impatto sanitario passato, presente e futuro della centrale a carbone.

Quindi se qualcuno anche nel campo ambientalista (magari per ambizioni personali e professionali) pensa di partecipare attivamente a questo convegno,  sappia che in questo modo legittima i contenuti di una convenzione contro la legge  e contro i principi di diritto comunitario in materia di risarcimento del danno ambientale.



INFINE UN POCO DI STORIA IN QUESTA CITTÀ DI SMEMORATI: ENEL E COMUNE NON HANNO RISPETTATO NEPPURE LA PRECEDENTE CONVENZIONE
La cosa assume una gravità maggiore se si considera che anche la precedente Convenzione (frutto della autorizzazione alla centrale degli anni 90)  approvata dal Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e sottoscritta da Comune ed Enel il 21/1/2002, non vide rispettati quasi tutti gli impegni in essa previsti e questa violazione è stata addirittura oggetto di una sanatoria nell’articolo 3 della nuova Convenzione di cui stiamo trattando. Precisamente i punti violati della vecchia Convenzione del 2002 erano:
1. Mancato rispetto punto 7.2.  articolo 1 della Convenzione che prevede l’aggiornamento della rete sul controllo della qualità dell’aria alla evoluzione delle nuove tipologie di inquinanti (si pensi solo a titolo di esempio ai microinquinanti organici ed inorganici): monitoraggio non attivato con regolarità come rilevato dalla stessa relazione dell’Istituto Superiore di Sanità vedi link sopra.
2. Mancata attuazione del punto 7.3 articolo 1 della Convenzione in quanto il permanere della rumorosità della centrale dimostra che gli impegni ai monitoraggi e le misure di riduzione delle emissioni rumorose previste non sono stati rispettati in modo efficace per la tutela della salute dei cittadini.
3. Mancato rispetto del punto 7.4 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la realizzazione del raccordo ferroviario per la movimentazione dei materiali, al fine di collegare con apposito progetto tali interventi con l’utilizzo più razionale delle infrastrutture a servizio dell’area portuale, progetto che non risulta mai presentato.
4. Non è dato sapere se il punto 7.8 articolo 1 della Convenzione sia stato rispettato: prevedeva la presentazione di un piano di utilizzo delle ceneri e dei gessi, prodotti dalla attività della centrale, alternativo alla discarica.
5. Non rispettato il punto 7.9 articolo 1 della Convenzione sulle possibili collaborazioni con l’Università, in accordo con gli enti locali. L’attuazione di questo punto poteva essere utile sia per avviare studi sull’impatto sanitario della centrale sia per avviare progetti di promozione dell’uso delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.
6. Non rispettato il punto 7.10 articolo 1 della Convenzione che prevedeva la riqualificazione urbanistica delle aree non utilizzate per l’attività della produzione energetica
7. Non rispettato il punto 7.7. articolo 1 della Convenzione relativo all’avvio di un Osservatorio epidemiologico, utilizzando i contributi previsti dall’articolo 2,  Osservatorio mai stato avviato completamente come confermato dalla recente audizione dell’ASL in Consiglio Comunale.
8. Non rispettato il punto 2 articolo 2 della Convenzione sulla cessione di aree di qualità utili a favorire nuovi insediamenti produttivi
9. Non rispettato il punto 3 articolo 2 della Convenzione sul recupero del calore residuo emesso dalla centrale.  






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