venerdì 12 giugno 2015

Granulati Muto: lo scaricabarile di Comune e Sindaco di Vezzano Ligure

Il Comune di Vezzano Ligure ha risposto alla richiesta del Comitato Lagoscuro inviata in data 16 Maggio 2015,  di anticipare le prescrizioni relative agli orari di funzionamento dell’impianto della Granulati Muto.

La richiesta del Comitato  nasceva da una situazione paradossale.

La Conferenza dei Servizi in sede deliberante del 14 Gennaio 2015, promossa dal Comune di Vezzano Ligure,  ha approvato, sulla base del quadro delineato in sede referente,  nuovi e precisi limiti  di funzionamento dell’impianto in oggetto sia per i giorni feriali (dalle 6 alle 22.00), il sabato dalle 6 alle 13 ed esclusione totale dei festivi.

Ma queste prescrizioni non sono mai state tradotte in una autorizzazione della Provincia, perché nel frattempo la Granulati Muto ha ricevuto un provvedimento precauzionale di interdizione antimafia (vedi QUI).

Così paradossalmente nonostante un provvedimento così grave sia pure sotto profili diversi da quelli strettamente ambientali, la Granulati Muto ha continuato ad operare senza rispettare le nuove prescrizioni della Conferenza dei Servizi. 

Insomma per il provvedimento interdittivo antimafia la ditta non può essere autorizzata ma al contempo può continuare ad inquinare i cittadini residenti nella zona.

Il tutto nella inerzia sia della Provincia (ente autorizzatore) che del Comune.

Ora il Comune con una nota del 8 giugno 2015 risponde con tono burocratico che : “ a seguito della normativa vigente e del relativo Regolamento con la disciplina DPR 59/2013, la non competenza dell’Ufficio scrivente in merito alla modifica richiesta”


Ma è vero che il Comune non può fare nulla, è vero che non ha la competenza per imporre l’anticipazione delle misure di prevenzione sanitaria previste peraltro da una Conferenza dei Servizi da esso convocata ex lege?.

È vero che il rilascio della autorizzazione finale è competenza della Provincia (la cosiddetta Autorizzazione Unica Ambientale)  che assorbe il nulla osta acustico del Comune ma….

1. Prima di tutto il Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria ha in materia i poteri di ordinanza ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie tutt’ora in vigore e confermato dalla normativa successiva.  Considerato che il disagio della popolazione residente è stato confermato anche da tutti gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi ci sono tutti gli elementi per fondare motivatamente una ordinanza del Sindaco che anticipi le prescrizioni per ora rimaste lettera morta in danno della salute e della qualità della vita dei cittadini residenti nella zona!

2. L’istruttoria per il rilascio del nulla osta acustico resta di competenza del Comune. Infatti come risulta dagli atti delle Conferenze dei servizi referente e deliberativa, La Provincia ha dato parere favorevole (parere del 14/1/2015 prot. n. 472) al rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune di Vezzano .  Ed è proprio sulla base delle problematiche acustiche e del disagio prodotto ai cittadini che sono state previste le nuove prescrizioni sulle modalità di funzionamento dell’impianto, per ora non tradotte nella autorizzazione

3. La attuale classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60 decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55 (notturni).  Stiamo parlando di valori alti sotto il profilo della tutela della salute umana. Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano a distanza limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa  ha rilevato come non si possa  ritenere ragionevole perché non fondato  su una realistica rappresentazione  della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni  non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine. 



INFINE: IL MANCATO ESERCIZIO DEI POTERI DEL COMUNE IN MATERIA DI INDUSTRIE INSALUBRI DI PRIMA CLASSE
L’attuale Sindaco di Vezzano Ligure, ma il discorso vale anche per i precedenti, non ha mai usato i suoi poteri preventivi in materia di tutela della salute.
L’impianto della ditta Granulati Muto srl rientra nelle industrie insalubri di prima classe: si veda il  punto 83 sezione B  Parte I allegato al DM 5/9/1994: 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione.

L’impianto di Inerti in località Lagoscuro è, come abbiamo visto sopra, soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA per il testo del regolamento vedi QUI) . Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo 3 elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi dell’articolo più volte citato sopra.  Quindi restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri.

In cosa consistono questi poteri del Sindaco lo ha spiegato, anche recentemente, il Consiglio di Stato. 

Con sentenza n. 2751 del 27/5/2014  il Consiglio di Stato afferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.
1. l’opportunità di una diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;

2. se con adeguata motivazione, l’attività  insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l’igiene e la salute dei residenti;

3. che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza

4. la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri,  riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”

5. se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti  sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre

6. se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati,  non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).




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