lunedì 22 giugno 2015

Convenzione Enel e Piazza Verdi:perché il Comune dichiara il falso e si contraddice

Nel post di ieri (vedi QUIho spiegato come l’atto del Comune che sposta i finanziamenti dell’enel per la salute e l’ambiente al progetto di Piazza Verdi sia in palese contraddizioni con la vigente normativa nazionale.

In questo post invece voglio analizzare puntualmente la contraddizione dell’atto del Comune addirittura con la stessa Convenzione (per il testo completo vedi QUI) a dimostrazione che l’ipotizzata distrazione di fondi pubblici e di danno erariale da tale distrazione non è poi così tanto ipotetica.

La determina del dirigente del Comune (che trovate QUI  ) nel giustificare il finanziamento del progetto di Piazza Verdi con i soldi della Convenzione con l’Enel cita l’articolo 10 di questa ultima.

Ora l’articolo 10 della Convenzione  riguarda gli ulteriori contributi che l’Enel si impegna a versare al Comune oltre a quelli già previsti nel resto della Convenzione.
Recita questo articolo: “Enel, in aggiunta a quanto previsto all’art. 4, all’art. 6, lett. a), b), c), d), e), nonché al valore delle attività svolte dalla medesima in forma diretta all’ art. 8 e alle azioni previste all’art. 9, si impegna a versare al Comune della Spezia, un ulteriore contributo economico di €. 4.200.000.= Euro (quattromilioniduecentomila), nel corso del periodo di validità della presente convenzione (2013 – 2022)

 Quindi l’articolo 10 si limita a prevedere  ulteriori contributi non per nuovi interventi ma in aggiunta agli interventi già indicati nel resto della Convenzione di cu appunto vengono citati gli articoli precisi. Vediamo quindi  quali sono questi interventi a cui l’articolo 10 aggiunge ulteriori finanziamenti annuali da parte Enel:  

Articolo 4: promozione impianti fotovoltaici e progetti di risparmio energetico, efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e della viabilità di proprietà del Comune , teleriscaldamento usando acque termiche della centrale;

Articolo 6: partecipare allo sviluppo della nuova società di gestione del “Distretto delle Tecnologie navali e marine”, sostenere attività sperimentali legate alla mitilicultura, collaborare con la Fondazione “Università della Spezia”, studio epidemiologico;

Articolo 8: Le Parti, nel ritenere fondamentale il conseguimento di una migliore qualità della vita, si impegnano a contribuire allo sviluppo e alla riqualificazione ambientale e urbanistica della città, ed in particolare dei quartieri del levante. L’articolo fa riferimento ad apposita cartografia (allegato A alla Convenzione) dove la perimetrazione delle aree su cui intervenire non riguarda il centro città. Infatti l’articolo 8 fa riferimento a interventi di riqualificazione urbana o ambientale nei quartieri limitrofi alla Centrale e in opere di risparmio energetico (come è noto Piazza Verdi non è in un quartiere limitrofo alla centrale)  nonché nel migliorare le condizioni ambientali in particolare, dell’area portuale
Si prevedono infine cessione di aree da Enel al Comune (tutte nella zona est della città);

Articolo 9:  progetto Spezia Smart. Il progetto consiste: nel potenziamento della rete enel, progetti vari di efficientemente energetico anche su edifici comunali, sistemi informativi a campione per un gruppo limitato di consumatori enel, infrastrutture per mobilità elettrica e di car sarin, sistema di e-mobility leggera,


Rispetto al quadro di interventi sopra elencati la Determina chiarisce che la somma stanziata verrà indirizzata alla “Riqualificazione architettonica ed artistica di Piazza G. Verdi, in forza della convenzione sottoscritta tra il Comune della Spezia ed ENEL SpA in data 18.2.2014 – art. 10 (quota parte dei contributi che ENEL si è impegnata a versare per l’anno 2015)”.



CONCLUSIONI
Appare assolutamente chiaro come il dirigente del Comune di Spezia non poteva utilizzare il finanziamento della Convenzione Enel per finanziare:
1. un progetto che non riguarda assolutamente nessun tema o tipologia di intervento previsto dalla Convenzione
2. un progetto che riguarda un area non individuata da quelle previste, sotto il profilo urbanistico,  per gli interventi della Convenzione.


Con la Determina dirigenziale in oggetto  siamo di fronte ad una distrazione chiara di fondi pubblici in contrasto non solo con la legge nazionale ma anche con gli altri atti deliberati dal Consiglio Comunale: la Convenzione del 2014. 




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