martedì 10 febbraio 2015

Granulati Muto srl Vezzano Ligure: autorizzazione al di sotto di ogni sospetto!

La nuova autorizzazione,  a seguito della Conferenza dei Servizi deliberante, all’impianto di trattamento inerti in località Lagoscuro  (Comune di Vezzano Ligure), di proprietà della Granulati Muto srl,  lascia sconcertati per molti motivi e non solo ambientali!

Ma soprattutto questa vicenda conferma per l’ennesima volta la superficialità con la quale spesso e volentieri le autorità preposte alla prevenzione e tutela della salute pubblica e dell’ambiente gestiscono le istruttorie che portano ad autorizzare attività fortemente inquinanti.

L’impianto della Granulati Muto srl (prima Inerti Muto srl) è gestito da una famiglia chiacchierata  non solo per motivi  ambientali, ma soprattutto ha una storia di violazioni di legge in campo ambientale sistematiche (vedi QUI) sia passata che molto recente; storia che avrebbe richiesto una maggiore attenzione prima del rilascio della nuova autorizzazione, come dimostro di seguito……


LE  RIMOSSE RESPONSABILITÀ PENALI DELLA DITTA INERTI – GRANULATI MUTO SRL 
Il primo motivo di sconcerto è addirittura da profilo penale. Non si riesce a comprendere come sia stato possibile in tutti questi anni non sanzionare penalmente i responsabili della azienda avendo questi signori sistematicamente permesso la produzione di gravissimi disagi a decine di famiglia residenti nelle zone limitrofe. La giurisprudenza sul punto è univoca: a prescindere dalla violazione dei limiti di emissione ex lege e dalla presenza o meno di una autorizzazione alla lavorazione, si realizza comunque la contravvenzione prevista dal comma 1 articolo 279 del DLgs 152/2006 (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5347, da ultimo 1713/2015) nel caso di emissioni anomale. 



IL RUOLO PASSIVO  DELL’ASL
Il secondo motivo di sconcerto sta nel parere dell’Asl (prot. 82/2014)  rilasciato in Conferenza dei Servizi. Questo parere è privo di una qualsiasi verifica del potenziale impatto sanitario dell’impianto.  Ricordo che stiamo parlando di un impianto già sequestrato due volte per violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni precedenti! 
Rispetto a questo quadro i “signori” dell’ASL affermano nel loro parere: “L’assenza di modificazioni del ciclo produttivo e dei sistemi di abbattimento della polverosità ambientale descritte nella relazione tecnica del 2008 non fanno intravedere motivazioni per non volturare la autorizzazione unica ambientale già rilasciata alla società Inerti Muto srl nel 2008”!
È proprio l’assenza di modifiche del ciclo produttivo e dei sistemi di abbattimento delle polveri che dovrebbe far riflettere sulla necessità di una verifica puntuale dell’impatto sanitario dell’impianto. 
Non c’è mai stata fino ad ora un formalizzazione di una volontà della ditta Inerti Muto (ora Granulati srl) di migliorare il disagio sanitario prodotto dall’impianto in oggetto. Infatti dalla documentazione prodotta, dalla ditta Granulati Muto srl, per la domanda di AUA Tutto il materiale, derivante sia direttamente dal vaglio primario sia dal frantoio secondario, è avviato ad  una torre di vagliatura all’interno della quale avviene anche il lavaggio con acqua, ciò permette di non generare emissioni diffuse”.
E' indiscutibile come in questo caso venga di nuovo in rilievo il ruolo che l’ASL continua a giocare in queste istruttorie:  di mera ratifica formale di quanto presentato dal soggetto che presenta la domanda di autorizzazione, essendo totalmente assente una vera analisi dell’impatto sanitario dell’impianto tanto più in un caso come questo dove i disagi sono reiterati da anni.

Occorreva era un vero e proprio rapporto sul potenziale impatto sanitario delle emissioni dall’impianto in oggetto, vale a dire almeno un confronto tra
1. Descrizione delle caratteristiche dell’impianto, dell’area e della  popolazione potenzialmente esposta. Vale a dire: Spazi, locali, impiantistica in base alla tipologia attività, scarichi e approvvigionamento idrico, gestione acque meteoriche, emissioni in atmosfera, sistemi di abbattimento polveri, sistemi di lavorazione a ciclo chiuso, condizionamento, valutazione area circostante all’impianto;
2. Valutazione del possibile impatto dell’impianto sulla salute della popolazione. Si tratta delle procedure di c.d. “health impact assessment” con le quali, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e considerando le relazioni esposizione-risposta già scientificamente conosciute, si valuta quale potrà essere l’impatto sanitario atteso dell’impianto sulla salute della popolazione;
3. Valutazione degli effetti sanitari dell’impianto ormai operativo sulla base dei primi due punti.
L’ASL non è in grado di svolgere questa attività perché non adeguata per il personale? Lo scriva almeno se non altro il problema diventerebbe formalmente pubblico!
Altrimenti questo comportamento sfiora la omissione di atti di ufficio.

Invece l’Asl nel suo parere rinvia la problematica sanitaria ai “controlli analitici delle emissioni in atmosfera e ai controlli della efficienza dei filtri

  


LE INSUFFICIENTI PRESCRIZIONI PER LA TUTELA CONTRO LE EMISSIONI DIFFUSE DELLE POLVERI
Le prescrizioni citate dal’ASL nel suo parere erano già contenute nelle autorizzazioni precedenti. Si veda ad esempio le prescrizioni alle lettere d) ed e)  della autorizzazione del 2011 ( Determina dirigenziale del 7/6/2011 n.106  che riprendeva la  Determina Dirigenziale del 27/4/2009 n. 56):
d) la ditta dovrà effettuare i controlli analitici delle emissioni con cadenza annuale, i certificati di analisi dovranno essere conservati in stabilimento ….
e) i sistemi di abbattimento delle polveri con filtri a maniche di tutti i depolveratori dovranno essere sottoposti a controllo per verificare stato di usura con frequenza semestrale….”

Rilevo che queste prescrizioni, come altre,  sono state sistematicamente violate dalla ditta in questione (che ora ha nome diverso ma è gestita dagli stessi proprietari cioè la famiglia Muto), si veda la Diffida della Provincia del 6/8/2014 (vedi QUI). Da ultimo nella Conferenza dei Servizi, in sede referente,  del 8/10/2014 la Provincia richiede (Nota del 8/10/2014 n.46985) la dimostrazione del rispetto di queste prescrizioni, cito dal verbale: “si informa che la voltura della autorizzazione alle emissioni in atmosfera in capo alla nuova società (Granulati srl ndr.) sarà rilasciata solo a seguito dell’acquisizione della certificazione analitica delle emissioni in atmosfera”.

Insomma e per concludere l’ASL si sente rassicurata solo sulla base del potenziale rispetto di prescrizioni mai rispettate nel passato!

Ma c’è di più. Non vengono applicate altre prescrizioni previste dalla legge. Anche recentemente la Cassazione (sentenza 1713/2015) ha affermato che: “Non vi è dubbio che le disposizioni in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico si applichino anche agli impianti di frantumazione dei materiali di cava stante la oggettiva attitudine di questi a dare luogo ad emissioni di pulviscolo e di particolato dell'atmosfera”. Quindi all’impianto di cui stiamo parlando si applicano anche  le prescrizioni contenute all’allegato V parte I (vedi  QUI) alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico, e stoccaggio di materiali polverulenti, in particolare si veda  l’obbligo relativo il contenimento ermetico delle polveri” previsto dal punto 2.1. (produzione e manipolazione di materiali polvurolenti).
Norma totalmente ignorata dai signori di Provincia, Comune, Arpal ed Asl.  Norma applicabile proprio al caso in esame visto il perdurare delle emissioni polverose da anni nonostante le varie prescrizioni fino ad ora inserite nelle autorizzazioni del 2009 e del 2011.



IL PARERE DELL’AREA AMBIENTE DELLA PROVINCIA: RUMORE
La Provincia ha dato parere favorevole (parere del 14/1/2015 prot. n. 472) al rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune di Vezzano  con la seguente misura cautelare: “le fasce orarie di funzionamento dell’impianto saranno dalle 6 alle 22 dei giorni feriali”.  Si conferma quindi quando già previsto dalla autorizzazione del 2011 al punto 2.  Questo nonostante che la Diffida della Provincia già citata dello scorso Agosto aveva rilevato la violazione sistematica di questa prescrizione.
Conclude il suo parere favorevole la Provincia con una sorta di auspicio al “volemose bene”: “si raccomanda inoltre… di tenere sotto controllo la efficienza delle opere di mitigazione messe in atto, cercando di non contribuire ad un eventuale aumento della rumorosità della zona”.

Come al solito (vedi  QUI) il Comune di Vezzano Ligure non ha pubblicato tutti gli atti, neppure dietro esercizio del diritto di accesso del Comitato dei cittadini, vedi ad esempio:  la Documentazione integrativa di impatto acustico e le Integrazioni del 15/12/2014 alla Relazione Tecnica del 27/10/2014.

Al di la di questo comportamento non trasparente e contra legem del Comune  di Vezzano occorre sottolineare che sul rumore il problema non andava affrontato solo in relazione al’impianto in esame, considerato che la normativa di tutela oggi appare spuntata e che è stata ulteriormente spuntata dalla pianificazione delle Amministrazioni che hanno governato il Comune negli ultimi anni. La attuale classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60 decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55 (notturni).  Stiamo parlando di valori alti sotto il profilo della tutela della salute umana. Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano a distanza limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa  ha rilevato come non si possa  ritenere ragionevole perché non fondato  su una realistica rappresentazione  della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni  non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine. Senza considerare che secondo Consiglio di Stato: “E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto” (Consiglio di Stato  Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n. 2957)



IL SINDACO DI VEZZANO LIGURE RIMUOVE LE SUE RESPONSABILITÀ POLITICO AMMINISTRATIVE E DELLE AMMINISTRAZIONI PRECEDENTI
Il Sindaco di Vezzano afferma che più di quello che è stato fatto non si poteva fare. Non è vero!
Non è vero sotto il profilo repressivo. Il Sindaco nonostante le reiterate violazioni di legge della ditta non ha mai esercitato i suoi poteri di autorità sanitaria
Non è vero sotto il profilo autorizzatorio: come abbiamo visto molte prescrizioni che potevano essere inserite nelle autorizzazioni non sono mai state prese in considerazione

Ma soprattutto non è vero sotto il profilo preventivo cioè di pianificazione della presenza di impianti a rischio ambientale e sanitario come quello di cui stiamo trattando in questo post. Qui viene in considerazione una normativa totalmente rimossa dal Sindaco di Vezzano che peraltro siede in questa amministrazione da innumerevoli anni visto che nella sindacatura precedente era già amministratore. 
La normativa rimossa è quella delle Industrie Insalubri.



LA NORMATIVA SULLE INDUSTRIE INSALUBRI
L’impianto della ditta Granulati Muto srl rientra nelle industrie insalubri di prima classe: si veda il  punto 83 sezione B  Parte I allegato al DM 5/9/1994: 83) Minerali e rocce: macinazione, frantumazione.

L’impianto di Inerti in località Lagoscuro è, come abbiamo visto sopra, soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA per il testo del regolamento vedi QUI) . Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo 3 elenca le autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si fa alcun riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi dell’articolo più volte citato sopra.  Quindi restano pienamente i poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri.

In cosa consistono questi poteri del Sindaco lo ha spiegato, anche recentemente, il Consiglio di Stato. 

Con sentenza n. 2751 del 27/5/2014  il Consiglio di Stato afferma principi chiarissimi sulla collocazione delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.
1. l’opportunità di una diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500 metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali di autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;

2. se con adeguata motivazione, l’attività  insistente su un sito che dista poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo, dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale riguardanti l’igiene e la salute dei residenti;

3. che le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio a 100 ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza

4. la fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri,  riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche “preesistenti edifici destinati a residenza”

5. se le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti esistenti  sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre

6. se è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U. n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli abitati,  non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934 al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons. Stato, V n.338/1996).







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