venerdì 23 gennaio 2015

Il Comune di Sarzana nega accesso agli atti: comportamento contro la Legge!

Il Comitato  Sarzana che botta anche a nome dei cittadini che stanno organizzando la contestazione alla installazione della antenna per telefonia mobile in località Grisei a Sarzana ha chiesto di poter accedere agli atti della pratica autorizzatoria di questo impianto.

La risposta del Comune di Sarzana è arrivata con lettera dello scorso 21 gennaio 2015. La lettera nega l’accesso per il seguente motivo: “la richiesta risulta incompleta con particolare riferimento alla motivazione e dichiarazione del possesso dell’interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti”.

Una risposta dichiaratamente contra legem e che come vedremo rimuove oltretutto un preciso obbligo di pubblicazione degli atti relativi alla pratica in oggetto. 
Ma intanto partiamo dal diritto di accesso.


La normativa distingue due tipologie di accesso. Quello generale normato  principalmente dalla legge 241/1990 e quello relativo alle informazioni ambientali normato dal DLgs 195/2005. 



LA DEFINIZIONE DI INFORMAZIONE AMBIENTALE  COMPRENDE LA PRATICA DELLA ANTENNA IN LOCALITÀ GRISEI
Quindi la prima cosa da verificare è  a  quale tipo di accesso fa riferimento la richiesta del “Comitato  che Botta”: quello ordinario o quello ambientale.

Sia la Convenzione di Aarhus su informazione partecipazione accesso alla giustizia ambientale , che la Direttiva 2003/4/CE e il DLgs 195/2005 affermano che per informazione ambientale si deve intendere: “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:…… b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni….”.  Stesso principio è affermato anche nell’articolo 3-sexies del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale).   

Quindi è indiscutibile che anche gli impianti in questione rientrino nella definizione di informazione ambientale sopra riportata. Non a caso il Codice delle Comunicazione elettroniche che disciplina la materia in generale delle stazione radio base e ripetitori TV  fa rinvio , sotto il profilo dei limiti di esposizione da campi elettromagnetici ad apposita legislazione ambientale: legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e al DPCM 8/7/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
Non solo ma nel caso della antenna in località Grisei viene in considerazione un altro fattore che fa rientrare la pratica nell’ambito della definizione di informazione ambientale sopra riportata. Infatti l’antenna è localizzata in area interessata da vincolo paesaggistico.  Ora, come ho dimostrato QUI,  non solo in questo caso occorre il nulla osta della Soprintendenza, ma siamo nel campo delle informazioni ambientali infatti sia la Convenzione di Aarhus, la Direttiva 2003/4/CE e il DLgs 195/2005 prevedono che per informazione ambientale si intenda anche il paesaggio (si veda punto 6 comma 1 articolo 2 del DLgs 195/2005).



L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA PRATICA RELATIVA ALL’IMPIANTO IN LOCALITÀ GRISEI NON RIENTRA  TRA I MOTIVI PER ESCLUDERE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Abbiano quindi visto che la pratica in oggetto rientra sicuramente nella definizione di informazione ambientale, quindi la seconda questione da esaminare è se la richiesta di accesso in questione sia da rigettare, in base ai motivi ex lege, per escludere l’accesso alle informazioni ambientali.
Vediamoli questi motivi ex articolo 5 del DLgs 195/2005:
L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:
a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la 
richiesta di accesso;
b) la  richiesta  è  manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui allo articolo 1;
c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento.  In tale caso, l'autorità pubblica informa il  richiedente  circa l'autorità che prepara il  materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
e) la  richiesta  riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse 
pubblico tutelato dal diritto di accesso.
f) la richiesta può danneggiare diritti alla riservatezza o all’ambiente.



Come si vede nessuno dei 6 motivi sopra elencati riguarda quello invece fornito dal Comune di Sarzana e cioè la mancanza di motivazione e di dichiarazione del possesso dell’interesse diretto concreto e attuale alla conoscenza degli atti.

La ragione è che per le informazioni ambientali la normativa a cominciare dal DLgs 195/2005 prevede espressamente che “L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del  presente  decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne  faccia  richiesta,  senza  che questi debba dichiarare il proprio interesse.” (comma 1 articolo 3 DLgs 195/2005).

Come mai allora il Comune ha negato l’accesso al Comitato? Per arroganza sicuramente ma anche per ignoranza, in quanto ha confuso l’accesso generale con quello ambientale. Nell’accesso ordinario sono solo gli interessati che possono accedere agli atti e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, dove per interessati la legge 241/1990 all’articolo 22  intende: “tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso”. 

Possiamo dire che per il Comune di Sarzana la Convenzione di Aarhus, la Direttiva 2003/4/CE e il DLgs 195/2005 (e per carità di patria non cito la univoca giurisprudenza in materia) non esistono. 
Infatti il Comune di Sarzana non ha un regolamento specifico sull’accesso tanto meno quello per le informazioni ambientali. Ha solo una generica scheda da compilare per i richiedenti l’accesso, vedi QUI,  dove si riprende quanto sopra riportato ex lege 241/1990: un interesse diretto e attuale all’accesso dello specifico documento. Interesse non richiesto per le informazioni ambientali come abbiamo visto sopra.

La cosa divertente, si fa per dire, è che il Comune di Sarzana nel suo regolamento dell’Ufficio relazioni con il pubblico, all’articolo 6 prevede “L’accesso partecipativo”.  Secondo il comma 1 di questo articolo: “1. Ai cittadini residenti è riconosciuto il diritto di prendere visione degli atti del provvedimento; (salvo i casi di segretezza di cui all'art. 24 della L. n. 241/90 e di quelli che saranno definiti con atti specifici) e di presentare memorie scritte e documenti: che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.”.   Quindi applicando questo articolo il Comune avrebbe dovuto riconoscere il diritto di accesso al Comitato che Botta, altrimenti come può un soggetto partecipare al procedimento se non conosce gli atti? Ma i “furbetti” del Comune al comma 3 di detto articolo inseriscono l’inghippo per fregare i cittadini attivi: “3. A tutti coloro che sono portatori di interessi qualificati, il diritto di accesso si esercita previa adeguata motivazione dell'istanza” (sic!).   Insomma il titolo accattivante di accesso partecipativo finisce poi nel testo complessivo dell’articolo per riprodurre gli stessi limiti dell’accesso ex lege 241/1990.

Ma il punto è che non solo nel Comune di Sarzana sono sconosciute le norme in materia di accesso alle informazioni ambientali, il Comune di Sarzana dimostra di non conoscere la nuova normativa sul c.d. Accesso Civico. 



LA DOCUMENTAZIONE PER LA PRATICA RELATIVA ALLA ANTENNA IN LOCALITÀ GRISEI DOVEVA ESSERE PUBBLICATA DAL COMUNE SENZA ALCUNA RICHIESTA DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI
Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni. Sulle innovazioni introdotte da questa normativa ho trattato QUI e più diffusamente QUI
Successivamente è intervenuta  una delibera della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito CIVIT) che chiarisce puntualmente ed in particolare i documenti che ogni amministrazione deve pubblicare compresi quelli relativi al governo del territorio (edilizia e pianificazione urbanistica) e dell'ambiente).  
La delibera in esame conferma che la Amministrazione dovrà pubblicare ulteriori dati/documenti rispetto a quelli per i quali esista già un obbligo ex lege. La delibera fa riferimento agli schemi di provvedimento quindi agli atti istruttori compresi verbali delle conferenze dei servizi.  (vedi QUI). 
Il legame tra accesso alle informazioni ambientali e normativa sull’Accesso Civico è confermato dall’articolo 40 del DLgs 33/2013 secondo il quale: “1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152,  dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.”.



COSA POSSONO FARE I CITTADINI DI FRONTE AI CASI COME QUELLO DELLA ANTENNA IN LOCALITÀ GRISEI
Intanto di fronte ad un diniego di accesso illegittimo è sempre possibile il ricorso in forma semplificata al TAR , da attivare entro 30 giorni dal ricevimento del diniego. Il TAR decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.

Ma si può utilizzare anche la normativa sull’Accesso Civico.  Questa tipologia di accesso disciplinata dal DLgs 33/2013 L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è  gratuita e  va  presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui sopra, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione, entro trenta  giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente  al  richiedente, ovvero comunica al medesimo  l'avvenuta  pubblicazione,  indicando il collegamento  ipertestuale  a quanto richiesto.  Se il documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già pubblicati nel rispetto della normativa  vigente, l'amministrazione   indica  al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.


  




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