mercoledì 7 gennaio 2015

Centrale Enel. Federici & Paita: rimuovere le responsabilità con le battute!

Il Sindaco della Spezia Massimo Federici, qualche giorno fa ne ha sparata un'altra delle sue probabilmente pensando di aiutare l’immagine “ambientalista” della candidata Raffaella Paita alle primarie PD per la presidenza della Regione; immagine ambientalista ampiamente offuscata  da tempo come ho spiegato in questi post, vedi QUIa cominciare dal suo vuoto programma elettorale. 

L’ultima dichiarazione di Federici resta nel filone di questa candidata: sparare annunci senza alcuna verifica della loro fattibilità amministrativa e rimuovendo le vere responsabilità su quello che non è stato fatto fino ad ora e che potrebbe essere messo in campo da subito.

Dichiara Federici: “entro il 2020 chiuderemo la centrale Enel”!   Come dire, la sparo grossa su un cosa della quale comunque nessuno mi potrà venire a rendere conto visto che nel 2020 il sig. Federici non sarà più Sindaco.

Nel frattempo il Sindaco Federici da anni avrebbe potuto fare tre cose essenziali per tutelare la salute dei cittadini, tre cose che ovviamente si è guardato bene da fare.
Le tre cose in realtà sono tre strumenti giuridico amministrativi
1. Il parere Sanitario del Sindaco
2. La sospensione della autorizzazione alla centrale per violazione delle prescrizioni e/o eventuale ordinanza sanitaria del Sindaco  
3. La revisione dell’AIA



IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO
Esprimere in sede di rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) il Parere Sanitario previsto dalla legge nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria sul Territorio. Questo Parere non è stato rilasciato producendo non solo una palese illegittimità nella procedura (Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009) ma soprattutto impedendo che prima del rilascio dell’AIA venisse valutata la situazione sanitaria del sito interessato dalla centrale e quindi dell’impatto che su questa produce,  sia per il passato che per il futuro. Questa lacuna può essere colmata in qualsiasi momento dipende solo dalla volontà del Sindaco. 



LA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CENTRALE
Si tratta di verificare le condizioni per imporre una sospensione sia della autorizzazione precedente all’AIA, sia dell’AIA stessa.

Intanto la autorizzazione del 1997 era già stata violata più volte senza che venisse utilizzato lo strumento della sospensione come previsto dall’allora vigente normativa, vedi QUI.

Riguardo alla Autorizzazione attuale (l’AIA del 2013),  il comma 9 dell’articolo 29decies DLgs 152/2006 (come modificato dal DLgs 46/2014)  prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente (Ministero Ambiente per la centrale Enel di Spezia) proceda:
a) alla diffida, assegnando un termine ai gestori per adeguarsi;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate  più di due volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

Questa procedura è di competenza del Ministero dell’Ambiente, ma,  in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni, il Sindaco può intervenire con i propri poteri di ordinanza sanitaria come previsto dal comma 10 dell’articolo 29decies del DLgs 152/2006 che recita: “10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”.

A mio avviso allo stato attuale delle conoscenze ci sono una serie di prescrizioni contenute nell’AIA rilasciata alla centrale Enel di Spezia, che non appaiono rispettate. In particolare:
1.  Monitoraggio gestione stoccaggio materiale polverulenti (Paragrafo 4.4. Piano Monitoraggio) – da avviare dal 26/3/2014 e operativo dal 26/9/2014.
2. Report quantità emesse di SOX, NOX, CO, Polveri nei transitori dei gruppi generatori e piano monitoraggio transitori (punto 9 Paragrafo 10.3.1. Prescrizioni Parere Istruttorio - Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della tabella 8). Tali report dovranno fissare le quantità di emissioni dei singoli inquinanti sia per i singoli episodi transitori che per il totale anno. Questo Rapporto non è stato prodotto neppure nella recente pubblicazione dell’Enel del monitoraggio su emissioni e ricadute dei microinquinanti (vedi QUI SEZIONE ADEMPIMENTI DELL’AIA).
3.  Controllo semestrale serbatoi combustibili e parco carbone (Paragrafo 3.1.2. Piano di Monitoraggio tabella 3 e Paragrafo 6.1).
4. Presentazione  sistema di monitoraggio delle emissioni e immissioni secondo un crono programma con ente di controllo : Provincia Arpal  (Punto 1 articolo 4 del Decreto).  Per ora  Ispra ha presentato solo un generico programma secondo cronologia e metodologia (vedi QUI pagina 1 di 18 SEZIONE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO). 
5. Individuazione stazioni della rete di monitoraggio del sito di Pitelli nelle quali effettuare la caratterizzazione delle acque di falda (Paragrafo 6.2. Piano di Monitoraggio, misure da eseguire secondo tabella 18).

Secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente del 27/10/2014 la violazione delle prescrizioni sopra elencate (in particolare la 1 la 2 e la 3)  costituisce sicuramente violazione di legge ai sensi dell’avvio della procedura di sospensione dell’AIA come sopra descritta in quanto non rientra nella esclusione prevista da detta  Circolare. È chiaro infatti che la violazione di queste prescrizioni può produrre danni immediati all’ambiente e alla salute dei cittadini non richiedendo una loro attuazione negli anni successivi.



LA REVISIONE DELL’AIA 
Il DLgs 46/2014  ha cambiato le modalità di revisione dell’AIA. Il nuovo articolo290cties afferma che: “1.  L'autorità  competente riesamina  periodicamente  l'autorizzazione   integrata   ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.
Quindi la revisione dell’AIA può essere richiesta in qualsiasi momento senza attendere la durata dell’AIA ordinaria a condizione che ci siano motivazioni adeguate per chiedere tale revisione: “nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio della installazione”, afferma la citata nuova normativa. 
La revisione deve essere avviata dal Ministero dell’Ambiente ma può essere motivatamente richiesta anche dal Comune territorialmente interessato dalla centrale. 
Ma questa revisione, come ho spiegato QUIrichiede una istruttoria motivata che, ad esempio avrebbe dovuto partire dal Parere Sanitario del Sindaco mai rilasciato.



CONCLUSIONI
I tre strumenti sopra delineati sono gli unici che possono, in modo giuridicamente fondato, portare alla chiusura della centrale prima del 2020. Peraltro questa data è assolutamente un non senso giuridico amministrativo.
Perché se il Comune e il Ministero dell’Ambiente non  attivassero nessuno dei suddetti strumenti si applicherebbero le norme vigenti in materia di durata dell’AIA. In particolare:
Il Decreto dell’AIA che afferma una durata di questa di 8 anni a partire dal settembre 2013: scadenza quindi settembre 2021.
Il comma 8 dell’articolo 29octies del  DLgs 152/2006 secondo il quale se non sono intervenute motivazioni nuove, come quelle riportate in precedenza in questo post, la revisione dell’AIA può essere avviata solo dopo 16 anni, vale a dire nel 2029!


Quindi sarebbe bene che il Sindaco Federici svolgesse seriamente le sue funzioni, utilizzasse pienamente  i poteri che la legge gli conferisce ora e lasciasse perdere le battute ad effetto utili forse per la campagna elettorale della sua "amica" ma deleterie per la salute dei cittadini.

  











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