mercoledì 17 dicembre 2014

Le assunzioni “politiche” in Regione Liguria e la normativa sulla Trasparenza

Dopo i post precedenti usciti sul sito http://www.laspeziaoggi.it/news/ in relazione alla vicenda della assunzione della dott.sa Stellini da parte dell’Assessore Regionale Raffaella Paita nel suo staff di segreteria politica, vorrei  precisare ulteriormente la vicenda da un punto di vista giuridico amministrativo.

Farò quindi riferimento, nel seguito di questo post, al mancato rispetto di una serie di normative relative alla trasparenza degli atti e delle informazioni in materia di assunzioni a tempo determinato negli enti pubblici.  con particolare riferimento a quelle relative agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.


Peraltro che i nostri enti pubblici regionali e locali siano poco predisposti al rispetto delle norme sulla Trasparenza l’ho già dimostrato in questa sezione del mio blog, vedi  QUI.

Ma torniamo agli aspetti legali della vicenda in oggetto.



I CONTRATTI PER IL SUPPORTO AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DEVONO CONSENTIRE LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO DI CHI VIENE ASSUNTO ANCHE A TEMPO DETERMINATO
In particolare negli atti fino ad ora esaminati, risulta non adeguatamente rispettata, in primo luogo, la parte dell'articolo 15 del DLgs 33/2013 relativa alla necessità negli atti di assunzione di mettere in "specifica evidenza delle eventuali  componenti variabili o legate alla valutazione del risultato".
Sempre l'articolo 15 prevede l'obbligo di pubblicare, tra l'altro, i dati completi relativi alla  indicazione dei soggetti percettori e delle ragioni dell'incarico. Quindi appare troppo generico definirlo in questo caso come “a supporto” delle segreteria politica dell'Assessore.

Quindi il rispetto della citata norma dell’articolo 15 sarebbe ancora più utile considerato che lo spostamento della  dott.sa Stellini potrà produrre un duplice problema di risultato: 
1. la carenza in organico che viene a realizzarsi per circa 4 mesi nel Comune di Spezia,
2. gli obiettivi per  valutare il suo lavoro presso l'assessorato regionale. 

Invece  nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la Regione e la dott.sa in questione si legge genericamente che:
Il collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
a)Prestare attività di collaborazione coordinata e continuativa in piena autonoma e con libera iniziativa in merito alla organizzazione della propria attività
b) Svolgere attività coordinata e continuativa concernente attività di supporto alla Segreteria Politica dell’Assessore alle Infrastrutture


LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA
Tenendo conto che, sempre secondo il citato articolo 15 del DLgs 33/2013, la pubblicazione degli elementi per poter valutare in trasparenza la attività della neo assunta: “ è condizione della efficacia dell'atto di incarico”. 
Non solo, ma la mancata corretta e completa pubblicazione di tali atti e informazioni può comportare, nel caso di pagamento del corrispettivo al neo assunto,  la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, con la conseguenza del pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta al neo assunto.



LA NECESSARIA VALUTAZIONE DELLA ASSUNZIONE IN RAPPORTO AL QUADRO COMPLESSIVO DELLE ENTE INTERESSATO
Inoltre l'articolo 17 del DLgs 33/2013 chiarisce che le nuove assunzioni a tempo determinato nella PA devono dimostrare una coerenza con le esistenti (nell'ente Regione nel caso di specie) diverse tipologie di rapporto nonché con la distribuzione di questo tipo di personale tra le diverse qualifiche e aree professionali. Secondo questa norma questo obbligo di coerenza vale anche per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
Insomma bisogna dimostrare che davvero questa assunzione era utile all'assessore non come persona fisica ma come responsabile politico di un settore della Amministrazione Regionale.



LA NORMATIVA SULLA PRIVACY NON SI APPLICA AI CASI COME QUELLO DI CUI STIAMO TRATTANDO
Infine c'è un’ultima violazione, a nostro avviso, della normativa nelle modalità di assunzione in discussione.
Se noi andiamo a leggere delibera del Comune di Spezia di messa in aspettativa della dott.sa neo assunta in Regione, noteremo che il nome della dott.sa neo assunta in Regione non viene citato ma solo quello del numero di matricola. Qui si profila una ulteriore possibile illegittimità, con la violazione della seguente norma: "le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia  addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale" (DLgs 196/2003 Codice  in materia di  protezione dei dati personali come modificato dal comma 9 articolo 2 della  Legge  4 marzo 2009, n. 15: legge delega sulla trasparenza nella PA)

Ma non è finita qui.......

LA  ASSUNZIONE IN ESAME SEMBRA NON RISPETTARE NEPPURE LA LEGGE REGIONALE LIGURE IN MATERIA
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa oggetto di questo post si fonda sulla legge regionale 38/1990 ( per il testo coordinato vedi QUI). Questa legge disciplina le modalità di assegnazione di personale di fiducia ai gruppi consiliari e agli assessori regionali.
La legge regionale pur stabilendo deroghe alla normativa generale sulle assunzioni a tempo determinato nelle Pubbliche Amministrazioni, all’articolo 5bis richiede esplicitamente che nella formalizzazione dell’incarico fiduciario a supporto della segreteria politica dell’Assessore (vedi articolo 5 di detta legge) si debbano dimostrare particolare competenze professionali che non vengono assolutamente citate dal contratto di collaborazione. 

Peraltro sempre questa legge regionale al comma 3 dell’articolo 5 prevede un tetto di spesa preciso per queste assunzioni, il cui rispetto nel contratto di collaborazione non viene neppure citato, forse nella determina che lo approva ma questo allo stato non è  a mia conoscenza perché non  è ancora stata pubblicata sulla apposita sezione nel sito della Regione. Considerato quanto sopra riportato sulla normativa sulla trasparenza e accesso civico questa determina non può essere considerata tra gli atti non pubblicabili e accedibili secondo la  lunga procedura di accesso agli atti non pubblicati della Regione (vedi QUI). 
Infatti a conferma si veda la norma nazionale (DLgs 150/2009)[1] che prevede l’obbligo di pubblicare nel sito della Regione anche gli: “i)  gli  incarichi,  retribuiti  e  non  retribuiti,  conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati” a conferma della massima trasparenza richiesta in questa materia. Sul tetto di spesa per questo tipo di incarichi a supporto di organi di indirizzo politico occorre tenere in considerazione anche quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 17 del DLgs 33/2013 secondo il quale:”le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo determinato con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico”.  Peraltro la Regione Liguria relativamente agli incarichi a tempo determinato a supporto della Giunta pubblica (vedi  QUIattualmente pubblica, nell'apposita sezione del proprio sito, solo tre nomi e i relativi costi di cui uno solo a supporto della segreteria di un Assessore. Non ce ne sono altri? Strano no?



LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Infine e giusto per concludere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, come quello oggetto del presente post,dovrebbe rispondere ai principi generali della normativa sul pubblico impiego (DLgs 165/2001), non applicandosi la disciplina generale sul mercato del lavoro oggetto della recente riforma Fornero. In particolare sul punto si veda  la Circolare Ministeriale 15/7/2004 (vedi QUIche chiarisce bene come debbano essere valutate ed applicate queste tipologie di contratti anche con riferimento alle funzioni di indirizzo politico: Deve però aggiungersi che anche le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche alla luce dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo, la motivazione che sottende l’attivazione della collaborazione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi.”



CONCLUSIONI
Come di vede dalla analisi sopra esposta la questione va ben al di la della assunzione della dott.sa Stellini, ma riguarda la assoluta necessità che nella gestione del denaro pubblico, ed in presenza di una disoccupazione intellettuale di massa, venga rispetta rigorosamente la legge ed in particolare la trasparenza nelle modalità di scelta. 

È  demagogia tutto questo? Non credo proprio, direi invece che dovrebbe essere il presupposto di ogni buona politica. Poi se un Assessore Regionale ha proprio bisogno di “quella persona” in particolare la paghi con il suo stipendio, anche troppo lauto viste le “competenze”  e le modalità di selezione dei nostri politici.






[1] Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164) (GU n. 254 del 31-10-2009  - Suppl. Ordinario n.197)   http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-10-31&atto.codiceRedazionale=009G0164&elenco30giorni=false














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