lunedì 17 novembre 2014

Sblocca Italia: Inceneritori contro norme europee e nazionali

Oltre a Paesaggio (vedi QUIe Bonifiche (vedi QUIla legge di conversione del Decreto Sblocca Italia si è occupato anche di inceneritori, promuovendoli a impianti strategici per l’interesse nazionale (sic!) con la scusa del rispetto di norme europee che proprio le maggioranze che hanno governato fino ad ora hanno contribuito a violare a livello nazionale e regionale (vedi da ultimo QUI). 

Con questo post analizzo l’articolo 35  (per il testo completo dell’articolo vedi QUIdella legge di conversione del Decreto Sblocca Italia che ci regala un'altra perla di questo Governo del “Fare”.



INDIVIDUAZIONE IMPIANTI DI INCENERIMENTO ESISTENTI O AUTORIZZATI
Secondo il comma 1 articolo 35 della legge di conversione  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi dal 11/11/2014), il Presidente del Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  Stato Regioni, con proprio decreto, individua  a  livello  nazionale: 
1. la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani  e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a  livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto,
2. gli impianti di incenerimento con recupero energetico  di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire  il  fabbisogno residuo,  determinato  con finalità di  progressivo   riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e  nel  rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di  riciclaggio,  tenendo conto della pianificazione regionale.



INCENERITORI COME INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI INTERESSE NAZIONALE
Secondo l’ultima parte del comma 1 dell’articolo 35 della legge di conversione del Decreto Sblocca Italia gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di  preminente interesse nazionale.
Cosa vuol dire dichiarare come infrastrutture strategiche gli inceneritori sopra menzionati?

In realtà gli impianti di gestione rifiuti come gli inceneritori, non solo quelli della Campania, erano già stati dichiarati infrastrutture di interesse strategico nazionale dalla legge 123/2008. In particolare secondo questa legge chi cerca di opporsi alla costruzione o ampliamento di questi impianti rischia reati ad hoc:
1. articolo 682 del codice penale:  rubricato come “Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare” e prevede l’arresto da tre mesi a un anno ovvero l’ammenda da 52 euro fino a 309 . Questa fattispecie di reato servirà a punire chi cercherà di impedire l’avvio dei lavori di realizzano del sito. 
2. Fatta  salva  l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli  o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale. Questo articolo del Codice Penale è rubricato come “Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità” e prevede la reclusione fino ad 1 anno, mentre i capi e gli organizzatori possono arrivare ad essere puniti fino a 5 anni . Questa fattispecie di reato servirà a punire chi prima o dopo la realizzazione del sito  ne ostacolerà la funzionalità. 
Quanto sopra è stato stigmatizzato dal documento del Consiglio Superiore della Magistratura di analisi di queste norme (Seduta straordinaria del 9 giugno 2008  ): “L’introduzione di tali nuovi reati sembra riguardare non la sola Campania ma l’intero territorio nazionale e ciò rende ancor più necessaria, per superare i vizi di indeterminatezza che caratterizzano le fattispecie, una maggior precisione nella determinazione delle modalità di individuazione dell'«interesse strategico nazionale», delle condotte rilevanti e del concetto di «gestione dei rifiuti». Con particolare riferimento all’ipotesi di reato introdotta dall’art. 2 comma 9, la mancata precisazione delle modalità dell’azione causale idonea a determinare l’evento del reato potrebbe prestarsi a dubbi di costituzionalità sotto il profilo della tassatività e determinatezza della norma penale imposto dall’art. 25 della Costituzione” . 

In secondo luogo dichiarare gli inceneritori di interesse strategico vuol dire applicare ad essi il DPCM 8/4/2008: “Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”.  Questo decreto si applica anche ( vedi QUI al punto 17) agli impianti civili di produzione di energia e altre infrastrutture critiche.  Voglio ricordare che il segreto di stato è finalizzato tra l’altro a tutelare: “l'integrità  della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali”, quindi potrebbe essere applicabile al caso in esame considerata la definita strategicità degli inceneritori ai fini del rispetto delle Direttive UE sui rifiuti (sul rispetto di queste Direttive ci tornerò sul punto più avanti in questo post).
Secondo questo DPCM le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attività ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono  conservati  nell'esclusiva  disponibilità  dei  vertici  delle amministrazioni  originatrici  ovvero  detentrici  con  modalità  di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione  o  la  distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
Non solo ma su decisione del Consiglio dei Ministri si potrebbe arrivare anche alla applicazione di altra norma di questo DPCM secondo la quale nei  luoghi  coperti  dal  segreto di Stato,  le funzioni di controllo  ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo  collocati a livello  centrale  dalle amministrazioni interessate  che li  costituiscono  con  proprio  provvedimento.

Infine essendo considerati questi inceneritori di “rilevanza strategica per l'interesse nazionale”  possono  rientrare nella applicazione della recente legge 56/2012: “Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.”
Questa legge fino ad ora è stata attuata con riferimento alle reti e infrastrutture energetiche ma la dizione usata dalla legge che converte il decreto sblocca Italia fa chiaramente interpretare che la legge 56/2012 sopra citata sia applicabile anche agli inceneritori individuati secondo la legge di conversione del Decreto Sblocca Italia.  E’ vero che manca il regolamento attuativo ma lo Sblocca Italia  li ha già definiti strategici ex lege. 
Questo significa un controllo del Consiglio dei Ministri sulle società che gestiscono gli impianti che può arrivare anche porre il veto su delibere atti e decisioni. 



INCENERITORI E SUPERAMENTO PROCEDURA DI INFRAZIONE DELLA UE CONTO L’ITALIA:  UNA BALLA!
Sempre l’ultima parte del comma 1 articolo 35 della legge di conversione del Decreto Sblocca Italia afferma che gli impianti così individuati inoltre attuano  un  sistema  integrato  e  moderno  di gestione di rifiuti urbani e assimilati,  garantiscono  la  sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di  superare  e  prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle  norme europee  di  settore  e  limitano  il  conferimento  di  rifiuti  in discarica.

Ora queste procedure di infrazione della UE riguardano principalmente l’eccesso di discariche come sistema di smaltimento e il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Peraltro procedura già andata a sentenza del 15 ottobre del 2014 (vedi  QUI). 

In questo caso la legge Sblocca Italia stravolge volutamente sia il senso delle procedure di infrazione suddette che soprattutto la vigente normativa comunitaria in materia dei principi di autosufficienza  e gerarchia nella gestione dei rifiuti.

Cominciamo dal principio di autosufficienza. Davvero questo principio si assolve con gli inceneritori? È così che dice la norma europea? Ecco cosa dice la norma europea, e anche quella italiana fino ad ora vigente, in proposito.

Gli  Stati  membri  adottano,  di  concerto  con  altri  Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei  rifiuti  urbani  non  differenziati  provenienti  dalla  raccolta domestica,  inclusi  i  casi  in  cui  detta  raccolta  comprenda  tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle tecnologie  più  idonei,  al  fine  di  garantire  un  elevato  livello  di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.
Secondo il nuovo articolo 182bis del DLgs 152/2006 lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

........quindi la norma europea fa sempre riferimento ad impianti, non esclusivamente ad inceneritori.

Ma la questione più rilevante è un'altra e riguarda i  principi nella gerarchia della gestione dei rifiuti secondo le norme comunitarie.
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica  in materia  di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a)  prevenzione: misure,  prese  prima  che  una  sostanza,  un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto e quindi in primo luogo evitare la produzione del rifiuto fin dall’inizio
b)  preparazione per il riutilizzo: cioè  le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
c)  riciclaggio: inteso come  qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i  materiali  di  rifiuto  sono  ritrattati  per  ottenere  prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini;
d)  recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia: quindi qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di  permettere  ai  rifiuti  di  svolgere  un  ruolo  utile  sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; e
e)  smaltimento. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento

Si mantiene la priorità alle operazioni di prevenzione e recupero per materia e solo alla fine recupero di energia e smaltimento che risultano quindi i meno prioritari e confermano un in indirizzo che vede l’incenerimento dei rifiuti come ultima ratio messa sullo stesso piano dello smaltimento, infatti nella definizione di smaltimento rientra anche l’operazione che ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. A conferma di ciò si veda l’articolo 12 della Direttiva dove si conferma che lo smaltimento avviene solo dopo il recupero e alternativamente a questo ultimo.
Non a caso nella nuova definizione di riciclaggio viene escluso il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento, il che significa che  gli stati membri dovranno impegnarsi affinché i materiali riciclabili (carta, plastica raccolti nelle famose campane) non finiscano né in discarica né a recupero energetico . Questa definizione appare coerente con uno stabilizzato indirizzo della UE fin dalla Comunicazione della Commissione del 30/7/1996 secondo la quale  il riciclaggio non doveva comprendere le operazioni di preparazione di combustibile da destinare a produzione di energia    ma solo le operazioni di recupero del materiale. Ma si veda anche, più recentemente, la Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti che: "esige che tutti i rifiuti destinati al recupero di energia o all’incenerimento rimangano rifiuti sottoposti alla direttiva 2000/76 sull’incenerimento degli stessi” .

Questo assume un grande rilievo di principio in chiaro contrasto con la normativa espressa dal decreto sblocca Italia sopra descritta.
Significativo infine è l’avere introdotto il principio per cui la suddetta gerarchia può essere in alcune situazioni modificata ma sempre avendo come base per la decisione il ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di flussi di rifiuti specifici. E’ chiaro per fare un esempio che invece spostare l’intero modello gestionale a favore dell’incenerimento come vuole fare il decreto sblocca Italia risulta in palese contrasto con questo principio appena descritto.

Il nuovo articolo 179 del DLgs 152/2006 riproduce in generale quanto previsto sul punto dalla Direttiva 2008/98/CE. In particolare si ribadisce, e non poteva essere così per coerenza con la normativa e gli indirizzi applicativi della UE, che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.



LA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE RIGUARDA ANCHE INCENERITORI ESISTENTI
Non si tratta di impianti nuovi ma prevalentemente esistenti infatti l’articolo 35 afferma che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico[1], tenendo in considerazione lo stato della qualità  dell'aria come previsto dal citato decreto legislativo n. 155 del 2010.[2]



GLI INCENERITORI POSSONO RICEVERE RIFIUTI ANCHE DA FUORI REGIONE
Secondo il comma 6 dell’articolo 35 della legge di conversione del Decreto Sblocca Italia: “6. Ai sensi del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei  rifiuti  urbani  in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve  comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo  fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento  di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.”
È ovvio che, nella logica di questa legge,  arriveranno questi rifiuti da fuori regione perché le ipotesi sono due:
1. o restano le emergenze e quindi arriveranno per queste,
2. o si va verso un superamento delle emergenze e gli inceneritori avranno bisogno di rifiuti per ammortizzare i costi di gestione anche da fuori regione.
Ma c’è una terza ipotesi quella cocombustione prevista dalla attuale legislazione, non a caso il comma 3 dell’articolo 35 della legge di conversione dello Sblocca Italia usa il termine generico di: “impianti  di  recupero  energetico  da  rifiuti”, dizione dentro la quale rientrano sia gli inceneritori dedicati che gli impianti di cocombustione o di coincenerimento[3].  Peraltro  e ad ulteriore conferma la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali al paragrafo 4 dell’articolo 42: “Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento.

Infine ci potrebbe essere una quarta ipotesi quella del CSS di cui ho trattato QUI,  la “via di fuga” per questo governo nel caso in cui gli impianti di incenerimento non riuscissero a partire nel numero stabilito.

Comunque l’incenerimento dei rifiuti di un'altra Regione viene lautamente compensato. Afferma il comma 7 dell’articolo 35 della legge di conversione del Decreto Sblocca Italia: “7. Nel caso in cui in impianti di recupero  energetico  di  rifiuti urbani localizzati in  una  regione  siano  smaltiti  rifiuti  urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli  impianti  sono  tenuti  a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella
misura massima di 20 euro  per  ogni  tonnellata  di  rifiuto  urbano indifferenziato  di  provenienza   extraregionale.”

Quanto sopra appare in netto contrasto con il comma 3 articolo 182 del DLgs 152/2006 secondo il quale: “3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.” Infatti la procedura di individuazione di questi inceneritori prevede solo di “sentire” la Conferenza Stato Regioni, tutt’altra cose degli accordi di cui parla il comma 3 suddetto. 



POTRANNO ESSERE BRUCIATI RIFIUTI PERICOLOSI NEGLI INCENERITORI NATI PER RIFIUTI URBANI
Secondo il secondo periodo del comma 6 articolo 35 della legge di conversione dello Sblocca Italia: “Sono altresì  ammessi,  in via  complementare,  rifiuti  speciali  pericolosi  a  solo rischio infettivo….”.  Quei rifiuti che per ragioni di tutela di chi dovrebbe farlo non sono neppure campionati (ex lettera b) comma 5 articolo 237septies DLgs 152/2006), ma della salute dei cittadini invece chi si occupa?
Comunque sarà possibile bruciare questa tipologia di rifiuti a condizione che l'impianto  sia  dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto e il rifiuto; a tale fine le autorizzazioni integrate ambientali sono adeguate ai sensi del presente comma.  Vedremo se questa prescrizioni ex lege verrà rispettata soprattutto negli impianti di coincenerimento!



VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Secondo il secondo periodo del comma 8 articolo 35 della legge di conversione del Decreto Sblocca Italia: I  termini  previsti  dalla  legislazione  vigente  per  le procedure di valutazione di impatto ambientale e di  autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si  considerano perentori”.
Una norma apparentemente ridicola da una analisi letterale,  perché come sa perfettamente chi segue le istruttorie di VIA e AIA non basta certo scrivere “perentori” per  garantire il rispetto dei termini dei procedimenti, soprattutto quelli complessi come quelli in esame, procedure che peraltro possono essere integrate in un unico procedimento come dovrebbe essere noto al legislatore. 
Comunque il legislatore dovrebbe sapere che da tempo è in vigore una norma ben più efficace della parolina magica “perentori” per garantire il rispetto dei termini dei procedimenti. Stiamo parlando della legge 69/2009[4]  secondo la quale la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale . In particolare la legge 69/2009 aggiunge alla legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo) un nuovo articolo 2bis secondo il quale le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative (es. gestori servizi pubblici) , sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.  
La legge 69/2009 inoltre aggiunge a quanto sopra che il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.
Per non parlare del nuovo Codice del Processo Amministrativo ed in particolare l’articolo 117  (per le modalità del ricorso contro il silenzio) e l’articolo 30 sull’azione per risarcimento danni da inerzia della PA competente alla decisione.

Ma c’è di più perché il comma 9 articolo 35 della legge di conversione del Decreto Sblocca Italia  afferma che se non vengono rispettati sia i termini per individuare gli inceneritori considerati strategici, nel senso sopra esposto, che quelli di VIA e AIA si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Ricordo che questo articolo 8 prevede al comma 4: “Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame”.  L’articolo 120 della Costituzione non è citato a caso  perché, al secondo comma di questo articolo, tra i motivi di sostituzione c’è proprio quello del rischio che per responsabilità delle Regioni si violino impegni comunitari.

Anche qui il legislatore ha rimosso quanto già previsto dal DLgs 152/2006 che al comma 2 articolo 26 prevede: “L'inutile decorso dei  termini implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni.”  

Ma, al di la delle dimenticanze di un legislatore  tracimante e confuso,  come deve essere interpretato questo potere sostitutivo, deve scattare in automatico alla scadenza dei termini di legge per concludere il procedimento di VIA? NO ASSOLUTAMENTE!

La legge che converte il Decreto Sblocca Italia rimuove un'altra norma che tratta della mancata conclusione del procedimento di VIA nei termini di legge ma in relazione alla conferenza dei servizi. Si tratta della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo che al comma 4 del’articolo 14ter  afferma:  “Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento…… l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. “
Altro che la speditezza sciocca della legge di conversione del decreto sblocca Italia. La norma sopra citata della legge 241/1990,  tutt’ora in vigore con buona pace del sig. Renzi, fa capire quello che peraltro la Commissione UE ci ha spiegato da anni,  fin da quando era in vigore la precedente Direttiva sulla VIA quella del 1985 (ora vige la Direttiva 2011/92) e cioè  che: nelle procedure integrate come quelle di VIA e AIA l’importanza non sta tanto nell’atto finale ma nella qualità della istruttoria svolta che porta ad esso.  Si veda ad esempio la  Relazione 2003 della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia della direttiva VIA che afferma: “1. La qualità della decisione dipende infatti dalla qualità delle informazioni fornite nel processo VIA e d'altro canto il valore di una VIA efficace dovrebbe rispecchiarsi in una decisione che accolga adeguatamente e rifletta la dimensione ambientale messa in luce con la VIA.” 
La qualità della decisione dipende dalla qualità delle informazioni non dalla durata di un mese o meno della procedura, appunto!










[1]  “l)  'carico  termico  nominale': la  somma delle  capacità di incenerimento dei  forni che costituiscono   l'impianto,   quali dichiarate dal costruttore e confermate dal  gestore,  espressa  come prodotto tra la quantita' oraria di rifiuti inceneriti ed  il  potere calorifico dichiarato dei rifiuti;” lettera l) comma 1 articolo 237ter del DLgs 152/2006
[2] Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155  "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"   http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/10155dl.htm
[3]c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale  consiste  nella  produzione  di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come  combustibile
normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei  rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali  ad  esempio  la
pirolisi, la gassificazione ed il processo al  plasma, a condizione che le sostanze  risultanti  dal  trattamento  siano  successivamente incenerite.”  Lettera c) comma 1 articolo 237ter DLgs 152/2006
[4] Legge 18 giugno 2009, n. 69  Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" (GURI 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95)   http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm
  






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