venerdì 21 novembre 2014

Emissioni dalle navi: nuova legge non applicata nel porto di Spezia!

Il post che segue descrive in modo articolato  e con numerosi LINK di approfondimento la disciplina in materia di emissioni da navi sia in navigazione che in attracco nei porti. 

La tutela dalle emissioni da navi (comprese quelle da crociera) si fonda principalmente su precisi limiti al contenuto di zolfo nei combustibili marittimi e sull’obbligo di supportare il rispetto di questi limiti con una documentazione puntuale. Documentazione che deve essere resa pubblica  dalla Autorità Portuale.
Per chi viola gli obblighi di questa normativa sono previste sanzioni amministrative pecuniarie ma anche disciplinari nel senso che possono comportare la sospensione dei titoli professionali marittimi fino al divieto di accesso ai porti.
La Autorità Portuale di Spezia non brilla per l’applicazione di questa normativa per le parti di sua competenza  a cominciare dal pubblicare dati e documenti che devono essere pubblicati in base alla legge sulla trasparenza. Infatti nella sezione informazioni ambientali dell’Autorità Portuale ecco cosa appare vedi QUI.
D’altronde non è una novità come avevo dimostrato anche QUI e QUI.

Il DLgs 112/2014 ha dato attuazione nel nostro ordinamento nazionale alla Direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino (per il testo coordinato di questa Direttiva vedi QUI). 
Il DLgs 112/2014 va a modificare ulteriormente il DLgs 152/2006 (TU ambientale[1]) relativamente agli articoli che fanno riferimento ai combustibili a marittimi:
292 (definizioni)
295 (combustibili marittimi)
296 (controlli e sanzioni) 
Per il testo di questi articoli aggiornati al DLgs 112/2014 vedi  QUI.




LIMITI EMISSIONI NAVI IN NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI AREE MARITTIME
In generale il DLgs ha recepito la Direttiva (che avevo commentato QUI) . In particolare  prevede:
1. limiti generali :  tenore di zolfo non superiore al 3,50 % in massa dal 18 giugno 2014, mentre dal  1°  gennaio 2020 il limite non dovrà superare lo  0,50% in massa. I limiti generali fanno riferimento alle seguenti aree appartenenti all’Itali:
1.1. nelle acque  territoriali,[2]
1.2. nelle zone economiche esclusive[3] 
1.3. nelle zone di protezione ecologica[4]

2. limiti per zone specifiche del mare: a) tenore di zolfo inferiore all’1,00 % fino al 31 dicembre 2014; b) tenore di zolfo inferiore all’0,10 % a partire dal 1°gennaio 2015, per queste aree  invece relativamente alle navi passeggeri il limite dello zolfo resta l’1,50% fino al 1/1/2020!
Tra le zone specifiche di mare interessate da questi limiti rientrano quelle definite zone di controllo dell’inquinamento da emissioni di SOx, cioè le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Secondo la regola 14 dell’allegato VI alla Convenzione Marpol (la Convenzione da cui deriva la Direttiva di cui sto trattando:
vedi QUI) tra queste aree rientrano quelle portuali.

Il Governo con questo nuovo DLgs 112/2014 ha deciso di non aderire alle indicazioni delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato che, nel rilasciare il parere positivo sul provvedimento, avevano richiesto l'adozione anticipata dei più severi limiti (0,10%) previsti per le Aree di Controllo delle Emissioni di Zolfo (situate per lo più nell'Europa nordica) per i mari Adriatico e Ionio. Peraltro non si capisce perché il Mar Mediterraneo debba avere dei limiti 35 volte superiori a quelli del Mare del Nord.



LIMITI EMISSIONI NAVI ALL’ORMEGGIO NEI PORTI
A decorrere dal 1° gennaio 2010 è vietato l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa su navi all'ormeggio. Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e stazionamento. La sostituzione dei combustibili utilizzati con combustibili conformi a tale limite deve essere completata il prima possibile dopo l'ormeggio. La sostituzione dei combustibili conformi a tale limite con altri combustibili deve avvenire il più tardi possibile prima della partenza (comma 8 articolo 295 del DLgs 152/2006 come aggiornato dal DLgs 112/2014)
I suddetti limiti non si applicano:
a) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore;
b) alle navi all'ormeggio a motori spenti e collegate ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato sulla costa (comma 9 articolo 295 DLgs 152/2006).



DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRODOTTI E CONSERVATI RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI COMBUSTIBILI IN ENTRATE  E USCITA DAI PORTI
L’Autorità Portuale e/o l’Autorità Marittima (Capitaneria) già dalla entrata in vigore del DLgs n. 205 del 2007 [5],  che ha preceduto il nuovo DLgs 112/2014, deve controllare che :
1.  le operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi siano indicate nel giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario (di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione - vedi QUI) o in un apposito documento di bordo (comma 10 articolo 295 DLgs 152/2006)
2.  chi mette combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. che chi riceve il combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.



REGISTRO DEI FORNITORI DI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Secondo il comma 12 articolo 295/DLgs 152/2006 l’Autorità Portuale deve tenere un apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo.
L’Autorità Portuale deve elaborare  informative annuali circa la disponibilità di  combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti e deve produrre una relazione da inviare al Ministero dell’Ambiente entro il 31 marzo di ogni anno.
Sia il registro che le informative  devono essere resi pubblici, anche sul sito della Autorità Portuale, a partire dal 31/12/2007 (ex DLgs 205/2007). 



L'UTILIZZO DI METODI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ALTERNATIVI AI COMBUSTIBILI A BASSO CONTENUTO DI ZOLFO
Il nuovo DLgs 112/204 ha introdotto i commi 19  e 20 dell’articolo 295 del DLgs 152/2006 disciplinano la possibilità di utilizzare metodi alternativi per raggiungere gli stessi obiettivi ambientali che si raggiungerebbero usando i combustibili secondo i limiti inquinanti sopra descritti. In particolare:
1. il comma 19 dell’articolo 295 DLgs 152/2006 stabilisce che i metodi di riduzione delle emissioni alternativi all’uso dei combustibili a basso contenuto di zolfo devono essere approvati in base al DPR 06-10-1999, n. 407 Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e
98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo (per il testo vedi QUI). Questo DPR è stato modificato recentemente dal Decreto 17/1/2014  (che ha attuato una nuova Direttiva 2012/32/UE  vedi  QUI).  Il nuovo Decreto del 2014 ha modificato l’allegato A del DPR 407/1999 (vedi  QUI). Questo allegato contiene l’elenco degli equipaggiamenti  a bordo delle navi per la prevenzione del’inquinamento in particolare : Apparecchiature che  utilizzano altri metodi  sistemi equivalenti per la  riduzione delle emissioni di NOx  e SOX a bordo . Queste apparecchiature però sono nella parte 2 dell’Allegato A quella che elenca l’equipaggiamento per il quale non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali.  Se non rientrano nel campo di applicazione del DPR 407/1999 e successive modifiche si applica la procedura di avvallo del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ex Regolamento (CE) n. 2099/2002 [6].

2. il comma 20  dell’articolo 295 DLgs 152/2006 al di fuori  dei  casi  previsti  al comma  19 sopra indicati,  nelle  acque territoriali,  nelle  zone  economiche esclusive  e  nelle  zone  di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione  delle  emissioni in  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai  limiti previsti ai commi da 1 a 8, è ammesso ove si  disponga  degli  atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità all'Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 (vedi  QUI) e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:
a)  le emissioni di anidride  solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a  quelle prodotte   dall'utilizzo  di combustibili conformi ai limiti descritti sopra in assenza del  metodo di riduzione delle emissioni[7];;
b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni [8].


SANZIONI PER CHI VIOLA GLI OBBLIGHI SUI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Il comma 5 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore ai limiti sopra descritti e l'armatore o il comandante che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti.
In caso di recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un periodo da un mese a due anni:
a) la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono applicabili,
b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
Il comma 6 articolo 296 DLgs 152/2006 prevede che, per chi viola gli obblighi di documentazione sul cambio di combustibili in entrata e uscita dai porti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1549 a 9.296.

Il comma 7 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che chi viola l’obbligo di fornire il  bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo del combustibile consegnato all’armatore o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, non conserva a bordo il bollettino o il campione del combustibile indicato nel bollettino.  



CHI FA GLI ACCERTAMENTI E CHI IRROGA LE SANZIONI
Gli accertamenti sul rispetto degli obblighi sopra indicati sono di competenza il Corpo delle capitanerie di porto, la Guardia costiera. (articolo 1235 Codice delle Navigazione, vedi  QUI).
Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere effettuati con le seguenti modalità:
a) mediante il campionamento e l'analisi [9] dei combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave[10];
b) mediante il campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.

Le sanzioni sono irrogate dalla Autorità Portuale.



SCUSANTI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIMITI AI COMBUSTIBILI
Secondo il comma 10ter dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, hanno l'obbligo di comunicare all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste  l'impossibilità di ottenere combustibile a norma. 
È  utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6 (vedi QUI), alla Parte Quinta.
La comunicazione è effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima  dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti  bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, per il tramite del porto  di  iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.



RAPPORTO DELL’ARMATORE O DEL COMANDANTE DELLA NAVE  PER DIMOSTRARE L’IMPOSSIBILITÀ DI RISPETTARE GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI COMBUSTIBILI MARITTIMI
Secondo il comma 10quater dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi in cui vi sia una  violazione  degli  obblighi relativi al tenore di zolfo dei  combustibili  per  uso  marittimo l'armatore  o il comandante  possono  presentare   all'autorità competente per il controllo (Capitaneria di Porto)  operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo  violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese  per ottenere combustibile  a  norma  nell'ambito  del  proprio  piano  di viaggio e,  se  tale  combustibile  non  era  disponibile  nel  luogo previsto, le azioni intraprese  per  ottenerlo  da  altre  fonti.  Il rapporto deve essere diretto a dimostrare  che  tali  tentativi  sono stati effettuati con la massima diligenza  possibile,  la  quale  non comporta tuttavia  l'obbligo  di  deviare  la  rotta  prevista  o  di ritardare il viaggio per ottenere il  combustibile a norma.  Se  il rapporto è  presentato almeno 48 ore prima  dell'accesso  nelle  zone soggette alla giurisdizione nazionale la Capitaneria di Porto, valutando la diligenza  osservata  dal  responsabile  alla luce del numero, della gravità e della imprevedibilità delle  cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, può  stabilire  di non procedere al controllo per la  presenza di una  causa  esimente della violazione.
Con le stesse modalità si procede se, in  caso  di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di  zone  soggette  alla giurisdizione nazionale, il rapporto  è  presentato  almeno  48  ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione.

Se  il  rapporto è stato presentato oltre tali termini  e,  comunque,  se  nel  rapporto non è  dimostrato  che il responsabile  ha  osservato la  massima diligenza  possibile,  La Capitaneria di Porto acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14  e 17 della legge 24 novembre 1981,  n.689 (vedi  QUI). 
in tali casi l'autorità competente all'irrogazione della  sanzione,  valutando  la  diligenza osservata dal responsabile alla luce del  numero, della gravità e della  imprevedibilità delle cause del  mancato  ottenimento  del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24  novembre 1981, n.689, o  adottare  l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge. 



[1] La normativa descritta in questo post abroga la precedente normativa  DPR 395/2001 “Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi.”
[2]  Codice navigazione:  “Art. 2 - Mare territoriale  "Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell' apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a veNtiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa etro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. (1) E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell' estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione su misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. (1) Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.” (fonte  www.fog.it - Diritto dei trasporti e  della navigazione)la navigazione
[3]La zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito nella presente Parte, in virtù del quale i diritti e la giurisdizione dello Stato costiero, e i diritti e le libertà degli altri Stati, sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.” Articolo 55 Convenzione Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
[4]  La  zona individuata ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61 “Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale”. autorizza l'istituzione di Zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano (12 miglia dalla costa )e fino ai limiti determinati dagli accordi con gli Stati interessati.  All'istituzione delle Zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia. Nell'ambito delle Zone di protezione ecologica di cui sopra  l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dalla Convenzione Unesco del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.   Entro le Zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.
[5]http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-09&atto.codiceRedazionale=007G0223&elenco30giorni=false
[6] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R2099&qid=1416595903693&from=IT
[7] ai fini  della  valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato  X,  parte  I, sezione 4, alla Parte Quinta , per il testo vedi  a questo LINK  http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00126&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art
[8] all'allegato X,  parte  I,  sezione  5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta. Per i testo vedi a questo LINK http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00126&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-12&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#art
[9] “Per i controlli  analitici  si  applica  la  procedura  di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla  Convenzione MARPOL 73/78”  (comma 10bis articolo 296 DLgs 152/2006)
[10]  il campionamento deve essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO;

Nessun commento:

Posta un commento