lunedì 22 settembre 2014

Bonifica area ex Ceramica Vaccari: cosa non è stato pubblicato dal Comune!

Il Sindaco di Santo Stefano Magra ogni volta che qualcuno lo contesta per non essere chiaro sullo stato della bonifica dell’area della ex Ceramica Vaccari, si offende moltissimo.
Ma la domanda che occorre fare è: il Sindaco in questione ha fatto tutto quello che doveva fare per rendere trasparente la situazione dell’area della ex Ceramica Vaccari?
Vediamo come stanno le cose e cosa deve pubblicare il Sindaco a cominciare dal sito del Comune.



LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni. 
In attuazione di questa normativa è stata pubblicata un nuova Delibera CIVIT ( n. 50/2013) “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (per il testo completo vediQUI )



UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEVE PUBBLICARE NON SOLO I DOCUMENTI RICHIESTI OBBLIGATORIAMENTE DALLA LEGGE
Questa delibera intanto chiarisce che un Comune non deve pubblicare solo gli atti per i quali c’è un obbligo di legge ma addirittura, cito dalla delibera: “ulteriori dati/documenti”. Secondo questa Delibera  la necessità di pubblicare ulteriori dati e documenti deve essere letta   non  come: “mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di  pubblicazione.  In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie  caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza  dei propri portatori di interesse”. La delibera fornisce alcuni esempi di ulteriori dati e documenti come quelli relativi alle attività ispettive.



I DOCUMENTI IN MATERIA URBANISTICA CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI OBBLIGATORIAMENTE
L’allegato I della delibera CIVIT, sopra citata  (vedi  QUI e QUI elenca tra gli altri gli atti che in materia di pianificazione urbanistica devono essere pubblicati e aggiornati tempestivamente:
1. schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione
2. documentazione  anche istruttoria relativa a proposte di  trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti
3. Proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica  che comportino premialità edificatorie a  fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.



I DOCUMENTI IN MATERIA AMBIENTALE CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI OBBLIGATORIAMENTE
L’allegato I della delibera CIVIT elenca inoltre anche i dati e i documenti ed in generale le informazioni  in materia ambientale che devono essere pubblicati integralmente e aggiornati tempestivamente, dati e documenti che  l’Amministrazione detiene nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni. Tra questi ci sono:  
1. ogni atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o  possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi  economiche usate nell'ambito delle stesse
2. provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi  della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.


LA NORMATIVA EUROPEA SULLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
La normativa della UE sulle informazioni ambientali (Direttiva 2003/4/CE del 28/1/2003 recepita da tempo in Italia) in quanto normativa speciale in materia funziona da elemento di ulteriore specificazione, rispetto alla normativa generale sulla trasparenza sopra citata,  per capire cosa si debba intendere per atti e informazioni ambientali da pubblicare.
In particolare questa Direttiva (al paragrafo 2 articolo 8)  così definisce il concetto di qualità della informazione ambientale come comprensivo dei:  “procedimenti  di misurazione,compresi i metodi di analisi,di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione,ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata”.
Il paragrafo 2 articolo 7 di detta normativa europea fornisce poi alcuni esempi di atti che rientrano nella suddetta nozione di informazione ambientale:
e) i dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull’ambiente
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali : l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi.”


TORNIAMO ALLO STATO DELLA BONIFICA DELL’AREA EX VACCARI: QUALI DOCUMENTI ED ATTI  DEVONO ESSERE PRODOTTI DAI SOGGETTI INQUINATORI (PROPRIETARI DELL’AREA) E DALLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COMPETENTI
L’area è stata inserita nell’anagrafe dei siti da bonificare della regione Liguria, in particolare quelle per le quali (cito dalla delibera della Regione Liguria 1717 del 2012, vedi QUI) : è stata approvata l’analisi di rischio sito specifica[1] che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio[2].
Se siamo arrivati a questo punto vuol dire che, sempre secondo la vigente normativa, era stato dimostrato il superamento in precedenza delle soglie di contaminazione che comportano la elaborazione dei seguenti documenti:
1. predisposizione misure prevenzione e messa in sicurezza di emergenza per evitare che l’inquinamento si propaghi o comunque si renda pericoloso per i cittadini e le attività delle aree limitrofe a quella che risulta inquinata
2. presentazione e approvazione piano di caratterizzazione dell’area inquinata
3. applicazione e poi approvazione dell’analisi di rischio
4. verifica dalla analisi di rischio del superamento delle soglie di concentrazione di rischio.

Essendo il sito dell’area ex Ceramica Vaccari inserito nella tabella ex comma 1 articolo 8 della legge regionale ligure sulle bonifiche (legge 10/2009), vuol dire che per ora gli atti elaborati si fermano qui. Ma la normativa in materia prevede che una volta dimostrato che l’analisi di rischio ha rilevato il superamento delle soglie di concentrazione di rischio dei singoli inquinanti  si dovrebbe andare celermente alla presentazione ed approvazione di un progetto di bonifica o almeno di messa in sicurezza.

Ma non è finita. Nell’area della ex Ceramica Vaccari sono stoccati tutt’ora come ammesso da Arpal recentemente: “1.440 tonnellate di terreno contaminato; 1.530 tonnellate di terreno fortemente contaminato;400 vecchi fusti stimati in circa 30 mila litri di sostanze con etichette riportanti le diciture tossico-nocivo-pericoloso”.
Ora questo stoccaggio costituisce ai sensi della normativa sui rifiuti sicuramente attività non di mero deposito temporaneo, essendo superato l’ordine temporale che giustifica questo tipo di gestione provvisoria dei rifiuti, ma di deposito preliminare finalizzato ad un futuro smaltimento o di una messa in riserva finalizzata ad un recupero di tutto o parte di questi rifiuti. Bene entrambe queste attività devono essere autorizzate.

Non solo ma occorre anche che esista la documentazione che dimostri che lo stoccaggio prolungato dei suddetti rifiuti pericolosi  non ha violato il divieto ex lege di miscelare rifiuti pericolosi tra loro.  O se questa miscelazione c’è stata si dimostri che ha rispettato le condizioni previste dalla legge.



RICAPITOLIAMO
Elenchiamo quindi gli atti e i documenti che devono essere stati prodotti fino ad ora alla luce delle confuse informazioni fino ad ora pubblicate da Arpal e dalla Regione, il Comune ha  prodotto fino ad ora, in termini di informazione, solo dei discorsi:
1.misure prevenzione e messa in sicurezza di emergenza
2.piano di caratterizzazione
3.analisi di rischio
4.autorizzazione al deposito preliminare o messa in riserva dei rifiuti stoccati nell’area ancora da bonificare
5.documentazione di conformità al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

Tutti atti e documenti alla cui formazione e soprattutto approvazione contribuisce il Comune insieme con la Regione.

I documenti ed atti sopra elencati, alla luce della normativa sulla trasparenza  e l’informazione ambientale sopra esaminata, risultano tutti obbligatoriamente pubblicabili, infatti secondo detta normativa devono essere pubblicati sul sito del Comune, sezione informazioni ambientali:  1.tutti gli atti che incidono sui fattori ambientali;  2.i dati derivanti dal monitoraggio di attività inquinanti;  3.la valutazione dei rischi su ambiente e salute.

Se andiamo nella sezione informazione ambientali del sito del Comune di Santo Stefano troviamo questo, vedi QUI

E  pensare che il Comune di Santo Stefano Magra ha aderito da anni ad un progetto di eco certificazione che prevede nel suo documento di intenti (per il testo completo vedi  QUI). “OBIETTIVO 6: Coinvolgere maggiormente soggetti terzi sul territorio quali aziende e cittadini e il personale a condividere le finalità della politica ambientale dell’ Ente”  SIC!

Non solo ma una parte secondaria dell’area  della ex Ceramica Vaccari (diversa da quella di cui ho trattato sopra), sembra si stata bonificata (anche in questo caso nessun documento pubblicato) e che possa essere interessata da un progetto di riutilizzo a fini culturali. In realtà esiste un progetto deve avere anche una rilevanza urbanistico/edilizia e quindi, ai sensi della normativa sopra esaminata,  deve essere pubblicato fin dalla elaborazione di uno schema di proposta. Per ora, nel sito del Comune di Santi Stefano Magra,  abbiamo solo quello che troviamo a questo LINK.

Peraltro e più in generale, il Comune di Santo Stefano Magra non spicca per trasparenza anche nel settore urbanistico, guardate cosa troviamo nella parte di Sito sulla Trasparenza relativamente alle informazioni  sulla pianificazione territoriale, vedi QUI



















[1] analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[2] i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito; (lettera c) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)

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