mercoledì 30 luglio 2014

Porto di Spezia rischi incidenti: a che punto “non" siamo!

In Comitato Portuale il comandante della capitaneria di Porto di Spezia ha chiesto la   adozione di misure di prevenzione degli incidenti che si possono verificare nelle aree portuali per l’assenza di dispositivi di sicurezza dei disabili visivi. Proposta giusta ma su tutto il resto? Sulla sicurezza nel porto manca intanto la informazione e poi anche scelte di maggiore prevenzione come per il rischio incendi soprattutto nel caso di trasporto di merci pericolose. Di seguito una analisi di quello che manca e dei rischi che corriamo...


SICUREZZA NEL PORTO LE INFORMAZIONI CHE MANCANO O CHE COMUNQUE NON SONO MAI STATA PUBBLICATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI: AUTORITÀ PORTUALE E CAPITANERIA DI PORTO
1. Documentazione attestante la definizione da parte della AP delle modalità di redazione del Rapporto integrato di sicurezza portuale ex Comma 4 articolo 4 DM 293/2001 ( Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

2. Verbali conferenze dei servizi relativa alle istruttorie per la valutazione del Rapporto integrato di sicurezza portuale (Articolo 5 DM 293/2001)

3. Documentazione attestante la avvenuta trasmissione del Rapporto integrato di sicurezza portuale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, valutazione degli eventuali rapporti di sicurezza delle singole attività presenti nell’area interna alla circoscrizione della Porto della Spezia anche ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi

4. Documentazione attestante la integrazione delle conclusioni del Rapporto integrato di sicurezza portuale nel Piano regolatore del porto ((Comma 9 articolo 5 DM 293/2001)

5. piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione (Comma 1 articolo 6 DM 293/2001)

6. Documentazione attestante l’adempimento degli obblighi in materia di informazione e Formazione Lavoratori per il Piano di emergenza portuale (Decreto Ministero Ambiente  26 maggio 2009, n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni)

7. Documentazione attestante la predisposizione e trasmissione al prefetto e alla provincia di tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale  (Comma 3 articolo 6 DM 293/2001)

.Documentazione attestante la attività della commissione per la verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato (Articolo 7 DM 293/2001)

9. copia concessioni del bunkeraggio a mezzo oleodotto  (deposito) e a mezzo distributore fisso su banchina (Circolare 19/7/2002 n. 16 - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 16 Prot. n. DEM3/1823: Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi)

10. documentazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2002)

11. autorizzazioni impianti e depositi costieri di oli  minerali ( Legge 239/2004 commi 56-58 -  Circolare Ministero Infrastrutture n. 19 del 18/11/2005 -  Circolare del 19/4/1999)

12. documentazione attestante il rispetto degli obblighi del DM 16/12/2004 (Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse – come modificata dall’art. 12 della direttiva 2002/84/CE), in particolare:
a)     verifiche al momento del rilascio della concessione ai gestori dei terminali del rispetto delle condizioni previste da detta normativa
b)     modalità di esercizio dei compiti ispettivi sul rispetto dell’allegato II al DM 16/12/2004 da parte dei terminalisti

13. documentazione attestante il rispetto degli obblighi del Dpcm 10/2/2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni). In particolare:
a)     collaborazione alla redazione del Rapporto tecnico per la redazione del piano di emergenza esterno relativamente al naviglio civile
b)     collaborazione alla redazione del Rapporto tecnico per la redazione del Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale

c)      svolgimento attività, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche,  utili a garantire il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale

Ecco cosa pubblica  la Autorità Portuale sul suo sito  (vedi QUI). 



SICUREZZA NEL PORTO LE INFORMAZIONI CHE MANCANO: IL CASO DEL TRASPORTO DI MATERIALE NUCLEARE NEL NOSTRO GOLFO
Il recente episodio del trasporto, via mare e all’interno del nostro golfo, di combustibile nucleare dismesso per essere ritrattato negli USA, ha visto un atteggiamento intollerabile di reticenza da parte delle autorità locali: Prefetto e Sindaco in testa.  
Secondo queste Autorità l’informazione sul trasporto di questo materiale deve essere comunicata solo in caso di incidente.  Ciò non è vero e non corrisponde a quanto previsto dalla seguente normativa:  Linee guida Protezione civile(DPCM 10/2/2006), il Codice dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010), la normativa sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ( Direttiva 2011/70/Euratom).  Non parliamo poi del rischio terrorismo, anche qui basterebbe leggersi il Piano di azione UE su sicurezzachimica, biologica, radiologica e nucleare per capire che non c’è alcun collegamento tra rischio terrorismo e informazione al pubblico.
Quello che avrebbe dovuto essere pubblicato non era quindi la conoscenza minuto per minuto del  percorso svolto per il trasporto del suddetto materiale nel nostro golfo, ma piuttosto la pubblicazione dei seguenti documenti assolutamente non secretabili nel caso in esame:
La comunicazione preventiva al Prefetto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione del trasporto, almeno 15 giorni prima della data del trasporto
- La verifica se la nave è idonea a questo tipo di trasporti
I rapporti periodici che sono tenuti a presentare i soggetti trasportare di questi materiali
La verifica se questo tipo di trasporti è stata presa in considerazione nel rapporto di sicurezza dell’intera area portuale
Le osservazioni che per legge la Regione è tenuta a presentare in questi casi
- La verifica se sono state tenute in questi anni le esercitazioni biennali e le eventuali criticità emerse, esercitazioni previste dal piano di emergenza provinciale per il trasporto di materiale radioattivo (aggiornato da ultimo nel 2013)  ma i cui risultati, se sono state tenute, non risultano mai pubblicati
se sono stati rispettati gli obblighi informativi e formativi per la prevenzione sanitaria dei lavoratori dell’area portuale, vedi protocollo del 2009 ed eventuale successive modifiche.

Ovviamente a tutt’oggi questi documenti non sono stati resi noti!



I  “BUCHI”  NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRASPORTO MERCI PERICOLOSE  E PREVENZIONE RISCHIO INCIDENTI: L’ESEMPIO DEL SERVIZIO ANTINCENDI

Come dovrebbe funzionare il Servizio Antincendio nel Porto secondo la vigente normativa
Sulla necessità di un servizio antincendio specifico durante le attività di imbarco, trasporto e sbarco di merci pericolose nel porto della Spezia, la normativa vigente in materia afferma, ex  DPR 134/2005 lettera g) comma 1 articolo 13, : “durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive, l'autorità marittima o portuale predispone, sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco, a spese dell'interessato, un servizio antincendio per l'immediato intervento in caso di incidente. Il servizio antincendio è svolto ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi nei porti”; inoltre sempre secondo detta norma i mezzi nautici utilizzati per detto servizio antincendio devono essere in buone condizioni di manutenzione.
Ma oltre che la legge sono anche le esperienze degli altri porti che fanno chiarezza. Ad esempio il Porto di Livorno ha un servizio antincendio specifico fin dal 1980 e la ordinanza che lo disciplina è stata modificata e aggiornata nel 2006. Il servizio è garantito dai seguenti soggetti privati e pubblici: F.lli Neri SpALabromare srlVigili del Fuoco di Livorno. Stesso discorso per il Porto di Genova si veda la ordinanza della Capitaneria n. 61 del 11/4/2001, e per il Porto di Venezia si veda comma 4 articolo 34 della ordinanza della Capitaneria n.175/2009.


Cosa ha detto il TAR liguria su come è regolamentato il Servizio Antincendio nel Porto di spezia
Il TAR Liguria con sentenza 870/2011  ha annullato la ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia n. 47/2010 del 7 aprile 2010 avente ad oggetto disciplina dell'imbarco, sbarco e trasbordo di merci pericolose, nonché di ogni atto ad essa connesso.
Secondo il TAR “Dalla normativa riportata si evincono due elementi, l’uno concernente la necessità che il comandante di porto detti un minimo di disciplina in ordine ai servizio antincendio, l’altro riguardante il concerto tra il comandante del porto e il comandante provinciale dei VV.FF.sulla materia: ora, si rileva che la disciplina dettata dalle ordinanze impugnate è del tutto insufficiente rispetto ai presupposti di fatto ed alle previsioni normative. La gran parte delle determinazioni vengono rimesse caso per caso ai pareri del consulente chimico del porto, figura non prevista dai principi fondamentali della normativa in questione e comunque nulla viene stabilito in via generale sui servizi antincendio.”  


La nuova Ordinanza della Capitaneria del Porto della Spezia sulle modalità di organizzazione del servizio anticendio
Questa nuova ordinanza relativamente alla sentenza sopra citata ne recepisce solo una piccolissima parte ed in particolare:
un maggior ruolo del Comandante dei Vigili del Fuoco
un minimo di regolamentazione sugli indici di rischi incendio, peraltro già applicabile in base alla normativa tecnica internazionale in materia.
Sulle modalità di organizzazione del servizio antincendio la nuova ordinanza rinvia alla ordinanza della Capitaneria 163/2001 che però non è mai stata correttamente attuata nel porto di Spezia come dimostra la sentenza del TAR Liguria.
La vecchia ordinanza riconosceva in teoria un ruolo specifico ad un servizio antincendio organizzato da società ad hoc o dai terminalisti ma aveva un limite che è stato fino ad ora il grimaldello per non realizzare un vero servizio antincendio nel nostro porto indipendente e specializzato. Infatti se noi andiamo a vederel’ordinanza che regola il servizio antincendio del porto di Genova vediamo che nel caso in cui il servizio sia organizzato dai terminalisti questi debbano utilizzare “personale esclusivamente dedicato a questo servizio ed all’espletamento degli obblighi di servizio pubblico ad esso connessi e solamente all’interno di aree, depositi, stabilimenti portuali in concessione.”.  Non c’è alcun riferimento al termine “personale dipendente dai terminalisti", contenuto invece nella ordinanza per il Porto di Spezia del 2001,  con la conseguenza che per il Porto della Spezia il servizio antincendio può non essere svolto da personale specializzato. E' davvero cosi in pratica oltre che nella forma della ordinanza? 


Conclusioni sulla nuova Ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia relativamente al Servizio Antincendio
La nuova ordinanza non risponde quindi alle questioni centrali poste dal TAR Liguria con la sopra citata sentenza e cioè:
1. permane un ruolo eccessivo del consulente chimico del porto (figura, affermava il TAR: “... non prevista dai principi fondamentali della normativa in questione”)
2. continua a non essere imposto un servizio antincendio specializzato e separato dai gestori dei terminal (si veda ad esempio il punto 5.3. della nuova ordinanza della Capitaneria spezzina)
3. considerato quanto sopra il maggior ruolo dato al Comandante dei Vigili del Fuoco appare ininfluente a raggiungere l’obiettivo di una efficiente prevenzione del rischio incendio da merci pericolose. In tal senso non si è assolutamente tenuto in considerazione quanto affermato sempre dal TAR Liguria che aveva dichiarato fondata la riflessione del comandante dei Vigili del Fuoco della Spezia (documentazione allegata al ricorso) secondo la quale il servizio antincendio integrativo e specializzato è fondamentale per l’area portuale spezzina visto che “In assenza di tale servizio integrativo, almeno lo stato attuale, i VV.FF. non potrebbero fornire altrettante garanzie di disponibilità di immediatezza di intervento”.

Sulla base di quanto sopra la nuova ordinanza della Capitaneria andrebbe  riesaminata relativamente al  rispetto della vigente normativa in materia, della sentenza del Tar Liguria, delle migliori esperienze di altri porti di livello nazionale.


Un Rapporto dimenticato sulla sicurezza nel porto
Nella primavera del 2011 è stato reso pubblico n inquietante Rapporto della società SicurFire, Rapporto che è stato alla base per motivare il ricorso che ha portato all'annullamento della ordinanza della Capitaneria come riportato in precedenza.  Questo Rapporto conteneva affermazioni molto nette su come era gestito il servizio anticendio dai vari terminalisti nel nostro Porto. Vediamo i punti salienti del Rapporto. 

SicurFire è  una società che si occupa in modo specialistico, dei servizi antincendi in area portuali. Questo Rapporto analizzava la situazione di prevenzione del rischio sulla gestione delle merci pericolose e dei servizi antincendio in relazione a tale gestione, nell’area del porto della Spezia.  In particolare in relazione ai diversi terminalisti che gestiscono merci pericolose a rischio di incendio  il suddetto Rapporto affermava:

Rigassificatore di Panigaglia 
1. non è previsto alcun mezzo nautico o rimorchiatore con componente antincendio sotto bordo alla nave gasiera in fase di scarico al terminal come invece previsto dalla ordinanza della Capitaneria della Spezia n. 123/2010  per le operazioni di bunkeraggio alle navi gasiere
2. il sistema di gestione delle emergenze per l’impianto di rigassificazione è affidato solo a sistemi automatici. La squadra interna aziendale (attivata in caso di emergenza in quanto normalmente il personale svolge altri compiti) appare troppo limitata per un impianto a rischio di incidente rilevante, non esiste quindi nessuna vigilanza esterna specialistica (con personale appositamente addestrato). 

Speter SpA 
Speter SpA è il principale terminal multipurpose presente nel Porto della Spezia (aree operative Molo Garbaldi, calata Paita, calata Malaspina, calata Artom).  Come risulta dal Rapporto sarebbe interessante sapere se La Speter abbia presentato entro il 5/7/2010 un piano sui rischi da merci pericolose in deposito e sul modello organizzativo emergenziale ed il sistema antincendio previsto per far fronte alle emergenze. Se è stato presentato questo piano sarebbe il caso fosse resto pubblico! Ad esempio se andiamo nel sito della Speter o nella sezione  del sito della Autorità Portuale  sui terminalisti, si legge tanta bella pubblicità, ma di questo documento non c’è traccia!

Molo Fornelli – La spezia container terminal (Contship Italia Group) 
Il terminal è uno dei due autorizzati con apposita ordinanza della Capitaneria di Porto al deposito di merce pericolosa. In questo terminal il servizio di prevenzione incendi esterno al gestore del terminal è adottato per le merci esplosive o solo saltuariamente per le operazioni trasferimento delle merci pericoloseSecondo il Rapporto SICUR FIRE s.c.a.r.l. il piano antincendio aziendale aggiornato, su sollecitazione della Capitaneria di Porto nel 2009, prevede che in caso di emergenza il servizio antincendio sia svolto da personale disponibile di turno quindi non specializzato per questa funzione.

Terminale Ravano - (Contship Italia Group)
Secondo il Rapporto potrebbero esserci stoccaggi o movimentazione di merci pericolose visto che il terminal è gestito dalla stessa società che gestisce il Fornelli (che invece è autorizzato a gestire merci pericolose). Se così fosse occorre precisare che in questo terminal non è presente una rete idrica antincendio, mentre il servizio emergenze è gestito da una squadra interna (quindi formata solo per la sicurezza negli ambienti di lavoro: corso di 8 ore standard) alla LSCT con mezzo antincendio obsoleto.

Terminale Central Enel
Secondo il Rapporto per tutte le operazioni di scarico e carico il terminale non prevede l’ausilio di personale specializzato per la sicurezza antincendio, provvedendo ad impiegare solo personale interno.

Campo P.O.L. Nato
L’oleodotto e relativo terminal a mare è situato nello specchio acqueo compreso tra i Cantieri navali della Spezia e i Cantieri Baglietto. E’ gestito dai militari e su di esso non vige alcuna vigilanza dei Vigili del Fuoco. Peraltro secondo il Rapporto l’intero Arsenale Militare non ha più un servizio H24 (nelle 24 ore) di pompieri

Parco Boe Società Petrolifera Italiana
Distante circa 680 metri dalla costa quasi di fronte a Porto Lotti. Presso il terminal ci sono due serbatoi, già oggetto di due incidenti, e durante la movimentazione dei prodotti petroliferi non è presente alcuna vigilanza antincendio. 

N.B. Il Rapporto della Sicur Fire è stato reso pubblico quindi tre anni fa  e inviato a tutte le  autorità competenti e/o interessate alla sicurezza nel Porto della Spezia. Nessuno ha mai risposto e cosa ancora più grave nessuno ha mai contestato i contenuti del Rapporto. Solo Gnl Italia ha provato a fare un comunicato stampa  dove però non rispondeva a nessuna delle questioni di merito poste dal Rapporto.












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