giovedì 10 luglio 2014

Le condizioni per impugnare la VAS dei piani urbanistici

La VAS (acronimo di valutazione ambientale strategica) è un metodologia di valutazione ma anche di prevenzione dell’impatto ambientale degli strumenti di pianificazione urbanistica, per un approfondimento vedi QUI.  

Il TAR Lombardia con una interessante sentenza  (vedi QUI), che riprende indirizzi già affermati dal Consiglio di Stato, precisa le condizioni per poter impugnare le conclusioni di una VAS da parte di un privato ma anche di una associazione e/o comitato.




IL FATTO E IL DIRITTO OGGETTO DELLA SENTENZA
Una società immobiliare impugna il Piano urbanistico generale di un Comune della Lombardia contestando, relativamente alla VAS il modo in cui il Comune l’ha svolta e anche l’organizzazione amministrativa propedeutica allo svolgimento della VAS, in particolare in quanto il Comune competente: “…. non avrebbe assicurato, nello svolgimento della procedura di VAS, la necessaria separazione e autonomia tra autorità procedente e autorità competente;….”


AUTORITÀ PROCEDENTE E COMPETENTE NELLA VAS: COSA SONO E CHE FUNZIONI HANNO
Secondo l’articolo 5 del  DLgs 152/2006:
Autorità competente è : la pubblica amministrazione cui compete l'adozione degli atti relativi al procedimento di VAS e cioè la  verifica di assoggettabilità a VAS, il parere motivato di VAS.
Autorità procedente è : la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma
soggetto alla VAS e poi lo adotta e lo approva. 

Questa definizione è ripresa anche dalla legge ligure (vedi articolo 2 legge regionale 32/2012, per il testo integrale vedi QUI). 

Le due Autorità quindi svolgono funzioni diverse ma in realtà nessuna norma comunitaria, nazionale o regionale obbliga a distinguerle all’interno dell’ente che adotta e approva il piano. Il comma 6 articolo 7 del DLgs 152/2006 si limita ad affermare che: “6. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali”; per cui potrebbe benissimo accadere una coincidenza tra PA che valuta e approva il piano/programma , dove al massimo la distinzione potrebbe derivare dalla organizzazione interna della PA tra i diversi settori e/o servizi (nel caso di enti locali). Non è il caso della Regione Liguria (almeno relativa ai piani urbanistici di livello comunale e provinciale) perché qui la legge regionale prevede che Autorità competente per la VAS sia sempre la Regione, le residue competenze delle Province sono destinate ad essere superate dalla prevista abolizione di queste ente.   



COME VIENE INTERPRETATA DALLA GIURISPRUDENZA PREVALENTE LA DISTINZIONE TRA AUTORITÀ PROCEDENTE COMPETENTE
Il Consiglio di Stato con sentenza 133 del 2011 ha chiarito che relativamente alla distinzione tra Autorità procedente e Autorità competente  gli enti preposti devono seguire i seguenti indirizzi operativi ed organizzativi:
Secondo il  Consiglio di Stato tra le due Autorità deve prevalere la funzione “collaborativa” all’attività di pianificazione svolta dall’autorità competente alla V.A.S. e il carattere interno di tale ultima fase rispetto alla procedura di formazione del piano o del programma.

La sentenza del Consiglio di Stato precisa inoltre che le Regioni e/o gli Enti Locali (questi ultimi se hanno competenze in materia di VAS in base alle leggi regionali come ad es. in Toscana) devono individuare una volta per tutte gli uffici che svolgono la funzione di Autorità Competente, quindi con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di “autorità competente”. Ne discende che non risulta in linea con le richiamate disposizioni nazionali (il dlgs 152/2006 commi 6 e 7 articolo 6 ndr) la scelta di individuare l’autorità competente alla V.A.S. ex post, in relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione, come avvenuto nel caso di specie (laddove la predetta autorità è stata individuata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento stesso).



LE CONDIZIONI PER IMPUGNARE I PROVVEDIMENTI DI VAS
Secondo la sentenza del TAR Lombardia qui analizzata per poter impugnare le conclusioni delle procedura di VAS, un cittadino non può limitarsi a contestare le modalità operativa con le quali l’ente competente ha svolto la procedura se non dimostra anche che tali modalità abbiano inciso concretamente sugli interessi che intende tutelare. Afferma il TAR Lombardia: “l’istante avrebbe dovuto precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà (...)” (ancora Cons. Stato, n. 133 del 2011, cit.). Tale orientamento è stato fatto proprio dalla Sezione, la quale ha ritenuto l’inammissibilità dei gravami volti a censurare le modalità di svolgimento della V.A.S., laddove non sia stata fornita alcuna dimostrazione dell’incidenza dei vizi relativi a tale procedura rispetto alla pianificazione avente ad oggetto le aree dei ricorrenti (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 gennaio 2012, n. 297). Con riferimento al caso oggetto del presente giudizio, deve pertanto concludersi, in coerenza con i sopra affermati principi, nel senso che il mero interesse al regolare svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica, dedotto di ricorrenti , non dia luogo di per sé a una situazione giuridica qualificata e differenziata tale da determinare la legittimazione a ricorrere avverso l’esito di tale iter procedimentale.”






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