venerdì 28 febbraio 2014

La disinformazione ambientale della Autorità Portuale di Spezia

Guardate in questo LINK, cosa pubblica  il sito della Autorità Portuale relativamente all'ambiente.     Come potete vedere solo documenti generici e di propaganda compresa la buffonata dei controlli sulla radioattività delle banchine, monitoraggio inutile svolto con soldi pubblici.

Al contrario ecco cosa dovrebbe pubblicare  in materia ambientale l'Autorità Portuale e non pubblica da anni, leggete questo post e vi farete una idea del livello di mancanza totale di trasparenza di questo ente pubblico e soprattutto di violazione di obblighi precisi di legge in materia di controlli ambientale per la sicurezza nel porto. Il tutto con la passiva complicità della Capitaneria di Porto…….



SICUREZZA NEL PORTO

1. Documentazione attestante la definizione da parte della AP delle modalità di redazione del Rapporto integrato di sicurezza portuale ex Comma 4 articolo 4 DM 293/2001 ( Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

2. Verbali conferenze dei servizi relativa alle istruttorie per la valutazione del Rapporto integrato di sicurezza portuale (Articolo 5 DM 293/2001)

3. Documentazione attestante la avvenuta trasmissione del Rapporto integrato di sicurezza portuale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - Comitato Tecnico Regionale, valutazione degli eventuali rapporti di sicurezza delle singole attività presenti nell’area interna alla circoscrizione della Porto della Spezia anche ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi

4. Documentazione attestante la integrazione delle conclusioni del Rapporto integrato di sicurezza portuale nel Piano regolatore del porto ((Comma 9 articolo 5 DM 293/2001)

5. piano di emergenza portuale al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti nei porti industriali e petroliferi e ne coordina l'attuazione (Comma 1 articolo 6 DM 293/2001)

6. Documentazione attestante l’adempimento degli obblighi in materia di informazione e Formazione Lavoratori per il Piano di emergenza portuale (Decreto Ministero Ambiente  26 maggio 2009, n. 138 Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni)

7. Documentazione attestante la predisposizione e trasmissione al prefetto e alla provincia di tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterno dell'area portuale  (Comma 3 articolo 6 DM 293/2001)

8. Documentazione attestante la attività della commissione per la verifiche ispettive intese ad accertare il rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel rapporto di sicurezza integrato (Articolo 7 DM 293/2001)

9. copia concessioni del bunkeraggio a mezzo oleodotto  (deposito) e a mezzo distributore fisso su banchina (Circolare 19/7/2002 n. 16 - Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 16 Prot. n. DEM3/1823: Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi)

10. documentazione attestante il rispetto dei requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione ( Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2002)

11. autorizzazioni impianti e depositi costieri di oli  minerali ( Legge 239/2004 commi 56-58 -  Circolare Ministero Infrastrutture n. 19 del 18/11/2005 -  Circolare del 19/4/1999)

12. documentazione attestante il rispetto degli obblighi del DM 16/12/2004 (Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse – come modificata dall’art. 12 della direttiva 2002/84/CE), in particolare:
12.1. verifiche al momento del rilascio della concessione ai gestori dei terminali del rispetto delle condizioni previste da detta normativa
12.2. modalità di esercizio dei compiti ispettivi sul rispetto dell’allegato II al DM 16/12/2004 da parte dei terminalisti

13. documentazione attestante il rispetto degli obblighi del Dpcm 10/2/2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni). In particolare:
13.1. collaborazione alla redazione del Rapporto tecnico per la redazione del piano di emergenza esterno relativamente la naviglio civile
13.2. collaborazione alla redazione del Rapporto tecnico per la redazione del Piano provinciale di emergenza esterna dell'area portuale
13.3. svolgimento attività, anche avvalendosi delle amministrazioni pubbliche,  utili  a garantire il rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante all'area portuale



CONTROLLO DEI COMBUSTIBLI USATI DALLE NAVI NEL PORTO
Relativamente alla qualità dei combustibili usati dalle navi che entrano e attraccano nel nostro porto non vengono pubblicati i risultati dei controlli relativi al contratto con il fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalla società di classificazione della nave o, per le navi battente bandiera di uno stato della UE, dall’organismo riconosciuto secondo il regolamento CE 391/2009 (vedi QUI). In particolare devono essere controllati/e:
1. le modalità di sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto attraverso la verifica sul giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione  (vedi QUI) o in un apposito documento di bordo;
2. il bollettino di consegna, da parte del fornitore del combustibile,  indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. nel caso che la nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire apposito rendiconto delle motivazioni di tale mancanza

Non solo ma deve essere dimostrato pubblicamente il rispetto delle modalità di controllo dei campioni di combustibile,  controlli che devono essere sistematici, nel senso che copia
dei documenti sopra elencati devono essere a disposizione degli Uffici della Autorità Portuale e della Capitaneria , come pure i verbali di ispezione.
Infatti la legge spiega puntualmente le modalità dei controlli che prevedono ispezioni dei
documenti e campionamenti sul combustibili; in particolare le modalità di questo
campionamento sono ben spiegate nelle linee guida contenute nell’allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, adottate il 17 luglio 2009 mediante la risoluzione 182(59) del comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) dell'IMO. La convenzione MARPOL è quella da cui discende la normativa europea e nazionale di cui stiamo trattando.
Infine a dimostrazione che non sono previsti solo interventi a campione la legge prevede che, se per ragioni tecnico economiche, i campionamenti della qualità del combustibili non
possono essere svolti, c’è comunque l’obbligo di controllare il campione sigillato di

combustibili che deve sempre essere tenuto a bordo della nave.


ANALISI E VERIFICA EMISSIONI INQUINANTI NELL’AREA PORTUALE E
NELLE AREE CONTERMINI
Secondo la Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale il porto di Spezia non fa parte delle aree a controllo delle emissioni significative  e quindi non devono essere effettuati studi specifici sull’impatto ambientale delle navi che vi attraccano.  Si tratta delle aree di controllo delle emissioni in particolare di ossidi di zolfo per la definizione delle quali sono richiesti, dalla vigente normativa, particolari studi ed analisi sugli effetti potenziali e reali dello inquinamento dalle emissioni da navi nonché dell’impatto cumulativo di queste emissioni con altre fonti inquinanti. Questi studi sono fondamentali per capire quali limiti devono essere dati alla espansione di un porto soprattutto se, come il nostro, molto vicino ad aree densamente abitate e con altre importanti fonti inquinanti.
La Capitaneria omette però un elemento fondamentale: il porto di Spezia non rientra in
queste zone per scelta delle Autorità preposte (Governo, Autorità Portuale).
Infatti sul punto la legge prevede che anche i porti rientrino potenzialmente in queste aree e quindi solo dopo i suddetti studi e verifiche , svolti appunto dalle Autorità preposte, l’IMO (Organizzazione Internazionale Marittima) inserirà o meno il porto nelle suddette aree in modo definitivo.
Questi studi e queste analisi non sono mai state fatte violando quindi la procedura prevista
dalla legge e soprattutto dalla Convenzione MARPOL (regole 13 e 14 e appendice III allegato VI) da cui la legge discende come già scritto.



ULTERIORI DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI EMISSIONI INQUINANTI
NELL’AREA PORTUALE

1. Documentazione che attesi la attuazione degli interventi riduzioni emissioni aeriformi nelle aree portuali previsti dalla DGR n.1567 del 22 dicembre 2006[1] - paragrafo 5, quali:
1.1. Valutare le possibili opzioni per diminuire le emissioni dovute alle fasi di stazionamento delle  navi  nei  porti,  attraverso  la  promozione  di  intese  con  le  autorità portuali e  l’eventuale coinvolgimento del livello nazionale, finalizzate anche all’effettuazione di uno studio di fattibilità in ordine all’approvvigionamento di elettricità da parte dei natanti in fasi di stazionamento
1.2. Minimizzare le emissioni dovute ad operazioni di sbarco, imbarco, movimentazione e stoccaggio delle rinfuse polverulente e liquide, nonché quelle dovute alle attività produttive svolte in ambito portuale, sia attraverso opportune prescrizioni  nell’ambito della applicazione delle disposizioni della parte 5 del DLgs 152/06 o del DLgs 59/05 [2], che attraverso strumenti volontari (certificazione ambientale) o specifiche intese  
1.3. Diminuire l’impatto del traffico pesante e privato, attraverso interventi sia di  regolamentazione del traffico che strutturali.

2. Autorizzazioni alle emissioni di attività industriali nell’ambito della circoscrizione di competenza della AP al fine di verificare
2.1. Obbligo di autorizzazione[3] alle emissioni per nuovi stabilimenti e/o modifica degli esistenti [4][5]
2.2. Rispetto valori limite di emissione [6] previsti per gli stabilimenti e indicati nella autorizzazione

3. Documentazione di riscontro del rispetto dei parametri di omologazione/emissione da macchine mobili non stradali [7] ex Decreti Ministeriali[8] attuativi della Direttiva Direttiva 97/68/CE [9]e successive modifiche[10] 



DOCUMENTAZIONE ED OBBLIGHI IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE  IN AREA PORTUALE

1. Piano raccolta/gestione rifiuti prodotti dalle  navi e dei residui del carico ex DLgs 182/2003[11] aggiornato all'ultima Direttiva UE quadro sui rifiuti. 

2. Documentazione relativa alla gestione impianti portuali di raccolta rifiuti: rispetto norme su deposito temporaneo - messa in sicurezza o deposito preliminare ex comma 4 articolo 4[12] DLgs 182/2003   

3. Documentazione attestante il rispetto determinazione - metodologie - criteri di analisi del materiale dragato al fine della sua gestione nell’ambito dei siti di bonifica nazionale[13], quali:
3.1. Rispetto prescrizioni autorizzazione progetto di bonifica/dragaggio
3.2. Rispetto divieti di utilizzo materiale di dragaggio classificato come rifiuto pericoloso
3.3. Rispetto divieti di utilizzo materiale di dragaggio classificato come rifiuto pericoloso
3.4. Rispetto divieto miscelazione nelle strutture di  deposito temporanee dei materiali dragati
3.5. Rispetto condizioni di collocazione definitiva dei materiali dragati nelle vasche di colmata 
3.6. Rispetto condizioni di bonifica delle strutture di contenimento

4. Documentazione attestante il rispetto indirizzi della Regione Liguria ex DGR 12/6/2009 n. 780[14]. In particolare
4.1. Modalità raccolta rifiuti da nave
4.2. Modalità gestione impianti di trattamento rifiuti solidi e liquidi
4.3. Modalità trasporto in discarica di fanghi e residui solidi del trattamento









[1] Azioni per l'attuazione del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra. Il Piano regionale è stato approvato con  DGR n. 4 del 21 febbraio 2006 e successivamente integrato con DGR n. 946 del 3 agosto 2007
[2] Ora vedi titolo IIIbis Parte II al dlgs 152/2006
[3] Secondo il comma 1 articolo 269 del dlgs 152/2006: “per tutti gli  stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto
[4]  Secondo la lettera h) comma1 articolo 268 dlgs 152/2006 per stabilimento si intende: “ il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili,  operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività
[5] Per le competenze nella Regione Liguria vedi LR 18/1999
[6]  Vedi articolo 271 del dlgs 152/2006
[7] Per macchina mobile non stradale, si intende ai sensi della normativa in materia:  qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura mobile industriale o veicolo, con o senza carrozzeria, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada su cui sia montato un motore a combustione interna
[8]  DM 20/12/1999 – DM 20/6/2002 – DM 15/9/2004 -  DM 2/3/2006 -
[9] Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
[10] DIRETTIVA 2002/88/CE - DIRETTIVA 2004/26/CE - DIRETTIVA  2010/26/UE
[11] “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Vedi modifica DM 1/7/2009
[12] gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati ai  sensi  degli articoli da 183 a 208 del dlgs 152/2006
[13]  DM 10/1/2000 Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pitelli  e DM  7/11/2008 Disciplina delle operazioni di dragaggio nei siti di bonifica di interesse nazionale  
[14] Approvazione degli aggiornamenti triennali dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico delle Autorità Portuali di Genova, Savona e la Spezia ai sensi del Dlgs 24 giugno 2003 n.182 


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