domenica 25 agosto 2013

Quel pasticcio del progetto di parcheggio di Piazza Europa

Di seguito alcune note giuridico -amministrative che cercano di fare chiarezza sulle lacune autorizzatorie e soprattutto istruttorie della vicenda dell’altro cantiere bloccato in centro città: quello relativo alla realizzazione del parcheggio di Piazza Europa.


IL VINCOLO STORICO ARCHITETTONICO
Intanto, sulla piazza insiste il vincolo storico architettonico: a cominciare dai due palazzi citati nella nota, quindi c'è pure la questione del vincolo indiretto ( parte II del Codice dei Beni Culturali, di seguito Codice). Basta leggere QUI. Si tratta dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, ecco una volta aperto il link guardi l'ultimo immobile della pagina 3: c'è il Palazzo Civico! Ma non è finita! A pagina 5: c'è il palazzo della Agenzia delle Entrate!
Eppure come già rilevato anche da un bell’articolo della giornalista del Secolo XIX Sondra Coggio, in uno dei documenti propedeutici al progetto in esame, le cose almeno in parte erano conosciute, infatti: “Situazione: Tutta l’area è soggetta a vincolo di salvaguardia. La piazza oggetto di intervento rientra tra gli edifici soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici.” (Piano Sicurezza ex normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, pagina 23, per il testo completo vedi QUI, per il testo di tutta la documentazione sul progetto vedi invece QUI).



Non solo ma considerato che, come dimostrano le ricostruzioni documentali della storia della piazza, la stessa esisteva prima della seconda G.M. , la stessa ha più di 70 anni, ed è sottoposta, quindi, ex lege a vincolo storico architettonico secondo l’articolo 12 del Codice.
Il che significa che ad essa si applicano le procedure speciali per l’approvazione di qualsiasi progetto che la modifichi direttamente o indirettamente. Vale a dire che ex articolo 21 (sempre del Codice) gli interventi che comportano non rimozioni o demolizioni ma solo modifiche di beni vincolati sono soggetti alla autorizzazione della Soprintendenza. E’ la Soprintendenza che decide se l’autorizzazione possa riguardare il vero e proprio progetto definitivo o la più semplice descrizione tecnica dell’intervento. Ora ai fini del procedimento in esame, risulta a pagina 15 della Relazione Piano Sicurezza sopra citata che, in data 19 ottobre 2010 (prot. n. 28064) la sola Soprintendenza ai Beni Architettonici abbia rilasciato parere sulla “impostazione generale del progetto”. In realtà, nel caso in esame, avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione non un parere. Infatti come vedremo di seguito il parere della Soprintendenza è previsto in relazione non al vincolo storico architettonico ma a quello paesaggistico, per il quale la autorizzazione paesaggistica è di competenza della Regione salvo subdeleghe al Comune. Ma su questo punto torneremo di seguito.


Infine i giardini se sono tutelati ai sensi della legge del 1939 rientrano sempre nei beni storico artistici ( parte II del Codice). Ma potrebbero anche essere considerati vincolati ai sensi della parte III (ex lettera b) comma 1 articolo 136) del Codice. In questo secondo caso vale quanto indicato di seguito sotto il profilo del regime giuridico, altrimenti vale quanto scritto sopra.




IL VINCOLO PAESAGGISTICO
Ma la piazza ha altri vincoli in questo caso non più storico architettonici ma paesaggistici.
In particolare il vincolo paesaggistico entra in gioco sicuramente per la questione della distanza dei 300 metri dal mare ( e probabilmente anche per i giardini come ho appena scritto)....ma qui, in base alla nuova normativa, bisogna vedere cosa dice il piano paesaggistico ligure....non c'è più il vincolo automatico ex lege. L’articolo 142 del Codice prevede che il vincolo ope legis su vaste aree del territorio nazionale vigerà solo fino all’approvazione del Piano paesaggistico o del suo aggiornamento . Quindi dopo l’approvazione del Piano paesaggistico si ritorna ai vincoli su singoli e puntuali parti del territorio per il resto non sarà più applicabile la normativa in materia e quindi anche l’obbligo della autorizzazione paesaggistica .
Se come risulta a chi scrive il piano paesaggistico ha confermato il vincolo per l’area interessata dal progetto allora occorreva l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Codice previo parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, questo ultimo vincolante (comma 5 articolo 146 del Codice).
Questa autorizzazione sembra mancare allo stato delle nostre conoscenze e degli atti del procedimento pubblicati ma soprattutto manca pure il parere della Soprintendenza
Questa lacuna procedurale (violazione di legge) ed istruttoria (vizio di merito) non può essere colmata da alcun silenzio assenso salvo che lo strumento urbanistico, sulla base del quale si autorizza sotto il profilo edilizio il progetto, sia coerente con il piano paesaggistico e ciò sia stato dichiarato formalmente dal Ministero dei Beni Culturali previa richiesta della Regione.


Non essendo dimostrato quanto sopra non vige alcun silenzio assenso e quindi l’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata autonomamente, infatti non essendo dimostrato l’adeguamento rispetto all’area interessata dal progetto del piano urbanistico al piano paesaggistico non scatta quanto previsto dal comma 4 articolo 143 del Codice secondo cui , dimostrato il detto adeguamento, è possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica all’interno del procedimento di rilascio del permesso di costruire.


Comunque sia se la suddetta autorizzazione paesaggistica non è stata rilasciata come appare chiaramente, nel caso in esame, la procedura è illegittima e potrà essere sanata solo ripresentando domanda di permesso di costruire previa domanda di autorizzazione alla Regione o ente subdelegato, in questo caso il Comune (qui bisogna vedere la legge regionale in materia e gli obblighi che essa comporta ma poco importa ai fini del nostro ragionamento).
Infatti secondo il comma 5 articolo 146 del Codice l’autorizzazione paesaggistica (da qualunque ente sia rilasciata) costituisce presupposto per il rilascio e quindi l’efficacia del permesso di costruire.




CONCLUSIONI
La materia come si vede è complessa e allo scrivente mancano alcuni atti formali come il parere del 19/19/2010 della Soprintendenza ormai comunque superato dalla decadenza del titolo edilizio (permesso di costruire) al progetto in esame.
Ma comunque la si veda e a prescindere dalla ripartizione delle competenze (Regione, Comune, Soprintendenza) risulta chiaramente che:
in primo luogo sulla piazza insistono almeno tre vincoli:
1. quelli dei due palazzi storici e della piazza stessa ultrasettantennale
2. quello dei giardini
3. quello della distanza di meno di 300 metri dal mare


In secondo luogo che essendo scaduto il titolo edilizio deve essere rilasciata nuova autorizzazione della Soprintendenza per il vincolo storico architettonico (punto 1), peraltro quella rilasciata nel 2010 non parrebbe una autorizzazione ma un mero parere.


In terzo luogo manca non solo e non tanto l’autorizzazione paesaggistica (punti 2 e 3), ma in questo caso il parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.





EPPOI SAREBBERO GLI AMBIENTALISTI E LA LORO CULTURA DEL RISPETTO DELLE LEGGI, QUELLI CHE BLOCCANO LE OPERE E LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE!!!






1 commento:

  1. Però loro col silenzio assenso hanno deciso di cominciare e dopo?Rita

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