giovedì 16 maggio 2013

Prime note critiche sulla apertura della discarica di Mangina


LA SCELTA DEL SITO DI MANGINA È CONTRADDITTORIA RISPETTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI
Come è noto il Piano della Provincia spezzina sulla gestione dei rifiuti individua 9 siti idonei per impianti tecnologici (trattamento meccanico-biologico  e  produzione di compost)  e discariche (vedi QUI).  

I 9 siti individuati come potenziali per impianti e discariche sono stati valutati nel Piano Provinciale con criteri sicuramente adeguati sotto il profilo tecnico ma il punto che viene rimosso è chi ha deciso la individuazione di questi siti? (l’Amministrazione Provinciale) e perché sono stati decisi quei siti? Quali sono state le motivazioni che sottendono a quell’elenco? Quale è stata l’istruttoria che ha portato alla individuazione dei siti elencati e  non di altri?  Tutto domande a tutt’oggi senza risposta.


Questa impostazione appare in contrasto con la lettera b) dell’articolo 32 della LR 18/1999 che prevede come compito del piano provinciale l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti speciali.
È  chiaro, quindi,  che non ci può essere una sorta di pre - Piano che individui a priori i siti senza istruttoria adeguata e senza seguire le procedure di approvazione previste da detta legge regionale.

Non a caso la nuova Direttiva del 2008 sulla gestione dei rifiuti prevede che nei piani di gestione dei rifiuti siano indicate le  informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti. E’ chiaro come la preselezione non trasparente dei 9 siti da parte degli uffici della Provincia infici enormemente questo obbligo informativo di legge.
Questa impostazione inficia anche l’applicazione di uno dei criteri principe del DLgs 205/2010, che ha attuato la Direttiva quadro del 2008, sulla gestione dei rifiuti. Si tratta del criterio di prossimità (o baricentricità)  secondo il quale (vedi articolo 182bis):  il sistema impiantisco a scala di bacino deve permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti  urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti  stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

E’ indiscutibile che la scelta di Mangina non risponda al sopra citato criterio ex lege della prossimità o baricentricità. 



LA SCELTA DEL SITO DI MANGINA È CONTRADDITTORIA  RISPETTO AI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE PREVISTI DAL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Infatti se noi andiamo a vedere l’apposita scheda finale di valutazione del Piano Provinciale dei rifiuti, vediamo che il criterio di prossimità  non è rispettato per il sito di Mangina, infatti nella scheda si legge che si trova distante dalla zona di produzione principale dei rifiuti del Golfo e della Val di Magra.
Se noi andiamo a vedere i parametri del Piano Provinciale il sito migliore era, tra quelli individuati in partenza,  quello di Rocchetta Vara; peccato che nel frattempo è andato esaurito per l’attività in atto di scarico di inerti.
Quanto sopra dimostra che la scelta  di predefinire alcuni siti ha di fatto vincolato il Piano Provinciale per cui alla fine si è arrivati a Mangina non perché fosse il sito migliore tra i possibili, in base alle norme di legge sopra riportate, ma solo perché gli altri sono stati esclusi per ragioni diverse da quelle scritte nel Piano.

Altro esempio che conferma quanto sopra è quello di Saturnia che secondo i parametri della legge vigente ma anche dello stesso Piano è un sito più adatto di quello di Mangina: è più baricentrico alla zona di maggior produzione rifiuti e non ha problemi idrogeologici significativi.  Però ha problemi che prescindono dai parametri del Piano: è in un sito di
bonifica nazionale e si trova nelle colline di Pitelli oggetto per decenni di uno scempio gestito dalla malavita organizzata e dalle collusioni del potere politico e e burocratico di Regione, Enti Locali e Ministero vari.

Ulteriore e definitiva conferma che la scelta del sito di Mangina è frutto solo di una progressiva esclusione di altri siti,  per ragioni non dipendenti dalla applicazione dei rigorosi criteri di localizzazione degli impianti previsti dal Piano Provinciale,  è la questione della presenza di falda idrica nonché della permeabilità del suolo e della vicinanza al fiume Vara, fattori di criticità indicati dalla scheda di valutazione finale del sito di Mangina contenuta nel Piano Provinciale.  Già nel 1990 una perizia del Prof. Raggi, su incarico del  Consorzio assunzione e gestione dei servizi distribuzione acqua e metano, aveva concluso che : “ le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche locali non offrono le necessarie garanzie richieste per un sito da adibire a stoccaggio definitivo  per rifiuti solidi urbani”.

Tra i fattori escludenti di siti per impianti e discariche  ci sono, secondo il Piano Provinciale:
1. tra quelli cartografabili: le aree a rischio idraulico
2. tra quelli per tipo di impianto ( discarica): le aree a rischio idraulico (tempi di ritorno duecentennali) e aree vulnerabili per acquiferi.

Tra i fattori penalizzanti, nel Piano Provinciale, per la localizzazione delle discariche ci sono aree dove per realizzare interventi occorrano opere di regimazione delle acque

Tra i fattori preferenziali, nel Piano Provinciale,  per la realizzazione di impianti di rifiuti ci sono, invece:
1. aree industriali
2. aree baricentriche alla produzione dei rifiuti
3. aree a limitate permeabilità
4. aree con orografia che permetta una regimazione delle acque con opere solo superficiali
5. aree degradate da riqualificare.

Quindi nessuno dei fattori preferenziali sembra riguardare il sito di Mangina.  Non solo ma invece il sito di Mangina sembra rientrare sia nei fattori escludenti che in quelli penalizzanti per la realizzazione delle discariche.
Infine se noi applichiamo i suddetti fattori del Piano Provinciale questi conducono a scegliere altri siti, anche tra quelli elencati dalla Provincia ma esclusi (Rocchetta)  o  sospesi (Saturnia), o destinati ad altre funzioni (smaltimento fanghi dragaggio e terre e rocce di scavo sempre per Saturnia),  quindi  per ragioni esterne ai criteri di localizzazione di detto Piano.  Che questo sia vero è dimostrato proprio dal confronto tra le schede di questi tre siti, mentre per Rocchetta e Saturnia la destinazione prioritaria è quella della discarica, per Mangina è invece l’impianto di trattamento o l’impianto di produzione del compost mentre la discarica è vista come ipotesi eventuale e piuttosto remota.




IL PIANO PROVINCIALE ANDAVA AGGIORNATO EX LEGE
Ai sensi della legge regionale 39/2008  (istituzione delle Autorità di Ambito)  ma ancora di più dell’articolo 25 della legge 27/2012 (vedi  QUI),  il Piano andava aggiornato. Questo aggiornamento non è stato fatto per scelte politiche incomprensibili visto che comunque nel frattempo solo una parte degli obiettivi del Piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti sono stati raggiunti.
L’aggiornamento avrebbe comportato la applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  ben più rigorosa di quella applicata al Piano attuale (valutazione di sostenibilità ambientale); inoltre la VAS   si fonda su una partecipazione attiva della comunità locale interessata.



COSA POTREBBE FINIRE NELLA DISCARICA DI MANGINA SE VENISSE REALIZZATA
Il Piano Provinciale  quando fa riferimento a Mangina usa il termine di discarica di servizio. In questa discarica dovrebbe finire quindi il rifiuto trattato che residua dall’impianto di Saliceti in primo luogo. Si tratta comunque di un rifiuto speciale e come tale va considerato per le autorizzazioni e per i parametri tecnici di realizzazione della discarica.

I problemi nascono in primo luogo dallo stato attuale degli impianti di trattamento di Boscalino (compost) e Saliceti (meccanico biologico). Entrambi gli impianti continuano ad avere notevoli problemi gestionali. A Saliceti arriva un rifiuto con una parte organica di oltre il 40% contro la media del 5-10% di impianti simili. Boscalino raccoglie solo ¼ dell’umido prodotto su scala provinciale.
Non solo ma la raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi è molto deficitaria.
L’impianto di Saliceti non ha area di stoccaggio esterna quindi in caso di problemi gestionali occorre trasferire velocemente il rifiuto abbancato e non trattato adeguatamente.
Il cattivo funzionamento di centri di raccolta come quello degli Stagnoni può produrre ulteriori problematiche in sede di smaltimento.

In sostanza il sistema complessivo di gestione dei rifiuti nell’ambito provinciale può produrre situazioni in cui alla discarica c.d. di servizio finisca rifiuto non trattato adeguatamente, sottoprodotti di rifiuti ingombranti, rifiuti urbani pericolosi in quantitativi significativi, rifiuti elettronici in particolare.  

Non solo ma la stessa normativa in materia di autorizzazione permette deroghe che possono comportare l’abbancamento in discarica di rifiuti non definibili di certo come inerti. Infatti il Decreto Ministeriale 27/9/2010 (sulla ammissibilità delle diverse tipologie dei rifiuti nelle discariche) permette la possibilità, a date condizioni, di smaltire nelle discariche per inerti  anche rifiuti che inerti propriamente non sono.
In particolare l’articolo 10 di detto Decreto Ministeriale ammette valori limite più elevati per i parametri specifici di sostanze inquinanti per le diverse tipologie di discariche alle seguenti condizioni:
a) sia effettuata una valutazione  di  rischio,  con  particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in  base alla valutazione  dei rischi;
b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per  la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche  della  stessa discarica e delle zone limitrofe;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino,  per  più del triplo,  quelli   specificati per la corrispondente categoria di discarica e,  limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC (carbonio organico totale) nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio,  quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.  Sul TOC occorre inoltre precisare  quanto affermato dal Documento della Conferenza delle Regioni del 15/3/2012 : “A livello analitico risulta che non sia possibile, con le metodiche ufficiali [ovvero la metodica Uni En 13137 "Caratterizzazione dei rifiuti – Determinazione del carbonio organico totale (TOC) in rifiuti, fanghi e sedimenti"] distinguere nella determinazione del TOC le sostanze chimicamente attive da quelle che invece sono costituite da resine e polimeri.” Infatti questa norma contenuta nel Decreto Ministeriale sopra citato è in contrasto con le norme europee ma è tutt’ora in vigore.

Le prime due condizioni rientrano pienamente nel caso di una discarica come quella prevista per Mangina, l’ultima potrebbe rientrare nel caso della discarica che vogliono aprire in località Saturnia (Spezia) visto che li si parla anche di inerti da terre  rocce di scavo. Come è noto rifiuti provenienti dalla lavorazione di pietre e marmi, trattati con resine o polimeri, possono contenere alti concentrazioni di TOC.

Non solo ma la stessa normativa regionale (DGR 1803/2003 vedi  QUI) prevede la possibilità di ampliare le categorie di rifiuti ammissibili in discarica. Afferma questa delibera che:
Con apposita istanza, da valutarsi in base ai criteri e con le procedure autorizzative ordinarie, sarà invece possibile l’ampliamento dell’autorizzazione all’esercizio ad ulteriori tipologie di rifiuti. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto nel seguente paragrafo a proposito dei rifiuti assimilabili e assimilati: a) una discarica di 1ª categoria inquadrata dal provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento come discarica per rifiuti non pericolosi, a seguito di ampliamento dell’autorizzazione, potrà ricevere anche rifiuti speciali, b) una discarica di 2ª categoria inquadrata dal provvedimento di approvazione del Piano di adeguamento come discarica per rifiuti non pericolosi, a seguito di ampliamento dell’autorizzazione, potrà ricevere anche rifiuti urbani.”



LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO: L’INCHIESTA PUBBLICA
Per i motivi sopra sviluppati io mi auguro ci sia un ripensamento sul sito di Mangina da parte delle autorità competenti.
Se così non fosse nel momento in cu il progetto della discarica di Mangina dovesse iniziare l’iter autorizzatorio ordinario due possono essere gli strumenti da attivare a garanzia di un reale coinvolgimento della comunità locale:
1. il primo interno alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che deve precedere l’autorizzazione vera e propria della discarica. Si tratta di promuovere, ai sensi del comma 5 articolo 11 della legge regionale sulla VIA (LR 38/1998) una Inchiesta Pubblica, presieduta da una figura terza condivisa dalla comunità locale ( Comuni, associazioni locali, cittadini attivi) con adeguate competenze professionali in materia ambientale, e delle procedura di partecipazione del pubblico nei processi decisionali a rilevanza ambientale. La figura terza deve esserlo con riferimento agli enti coinvolti nelle procedure decisionali (Regione e Provincia).
2. il Parere Sanitario che il Sindaco deve dare all’interno della procedura di rilascio della autorizzazione integrata ambientale finale alla discarica. Parere da costruire con il coinvolgimento degli altri Sindaci della Val di Vara e con la comunità locale tutta.






















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