giovedì 9 maggio 2013

La nuova legge sulla trasparenza nei Comuni e i Cittadini Attivi


Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni.
Per una analisi completa di questa normativa e del nuovo Decreto Legislativo 33/2013 vedi  QUI
Il nuovo decreto legislativo quindi manda a sistema la normativa sulla Trasparenza che si fonda su un principio chiarissimo:
solo una Pubblica Amministrazione,  che informi tempestivamente e che coinvolga attivamente il cittadino, potrà essere anche una amministrazione efficiente.

Nei post precedenti ho analizzato lo stato della trasparenza e della partecipazione in alcuni Comuni spezzini: La Spezia, Sarzana, Portovenere
Vedi QUI, QUI E QUI

Da queste analisi molti limiti sono emersi, limiti che sicuramente richiederanno una riforma profonda del modello di rapporti tra questi e altri Comuni della Provincia con i cittadini, anche e soprattutto alla luce delle importanti novità che la nuova normativa pone come obblighi addirittura ormai sanzionabili pesantemente non solo in termini pecuniari ma anche di carriere dei dirigenti delle P.A. interessate.
Ulteriori novità è lo strumento dell’Accesso Civico che riconosce il diritto al cittadino comune, senza alcun costo o dimostrazione di particolari motivi legali,  a costringere la P.A.  a pubblicare tutti i documenti e le informazioni nel caso di omissioni di dirigenti e amministratori pubblici.

Di seguito una descrizione delle principali novità normative prodotte dal nuovo Decreto Legislativo precedute da un breve riassunto di quanto è già in vigore da qualche anno.




LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA PRECEDENTE IL DLGS 33/2013 :PRINCIPALI OBBLIGHI PER LA P.A. COMPRESI GLI ENTI LOCALI


Legge 18 giungo 2009, n. 69
1. pubblicazione nei siti ufficiali delle P.A. delle buone prassi dei propri uffici che garantiscano  con maggiore tempestività ed efficacia l'adozione di provvedimenti o l'erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. 
3. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.
4. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche


Decreto Legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150
1. trasparenza come accessibilità totale alle azioni della pubblica amministrazione. siamo quindi oltre l’accesso tradizionale ai singoli atti e documenti amministrativi per andare chiaramente verso forme di controllo diffuse da parte dei cittadini sull’operato della pubblica amministrazione. non a caso il presente DLgs è in attuazione anche dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n.15 che disciplina l’azione dei cittadini verso la pa
2. ogni amministrazione deve elaborare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità
3. le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
4. piano della perfomance individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
5. devono essere pubblicai:  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione sulla Performance;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
6. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione sopra elencati è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Se entro il 31/12/2010  enti locali non si adeguano ai suddetti obblighi si applicano automaticamente in assenza di specifiche legislazione regionale che comunque dovrà rispettare i principi generali sottesi alla normativa nazionale sopra descritta



LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DLGS 33/2013

Oggetto del DLGS
La disciplina  degli obblighi delle P.A. in materia di trasparenza ed in particolare della pubblicazione nei siti istituzionali delle P.A.  dei  documenti,  delle  informazioni  e  dei   dati concernenti  l'organizzazione  e l'attività delle  pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere ai siti direttamente ed immediatamente,  senza  autenticazione  ed identificazione.


P.A. soggette al presente DLGS
Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Diritti dei cittadini (Accesso Civico)
L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui sopra, che si pronuncia sulla stessa.
L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il
collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  già pubblicati nel rispetto della normativa  vigente, l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.


Potere sostitutivo nell’Accesso Civico
Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che ai sensi del comma 9bis articolo 2 della legge 241/1990 è la figura apicale individuata dall’organo di governo della PA, se non individuata  è il dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. 
Per  ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento  ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito  il potere sostituivo e a cui l'interessato può rivolgersi nel caso di scadute termine di conclusione del procedimento.
Il titolare del potere sostitutivo, verificato l’obbligo di pubblicazione, procede alla pubblicazione nei termini delineati nel paragrafo precedente del presente commento.


Le informazioni da pubblicare devono essere implementate
Le P.A. devono sviluppare una vera e propria politica della trasparenza la qualità delle
informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli obblighi  di  pubblicazione  previsti dalla legge,  assicurandone l'integrità,  il costante aggiornamento,  la completezza,   la tempestività, la semplicità di consultazione, la  comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché  la  conformità  ai documenti originali in possesso della amministrazione,  l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.


Riutilizzabilità dei documenti, informazioni e dati pubblicati
Ai sensi del DLgs 36/2006 per riutilizzo si intende l'uso  del  dato  di cui è titolare una pubblica amministrazione  o  un  organismo  di  diritto  pubblico, da parte di persone  fisiche  o  giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi  dallo  scopo  iniziale  per  il  quale  il  documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.


Documenti e Informazioni obbligatoriamente pubblicabili in relazione alla organizzazione delle P.A.
Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
1. agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
2. all'articolazione degli uffici, le competenze  e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
3.  all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena accessibilità  e  comprensibilità  dei  dati,  dell'organizzazione dell'amministrazione,  mediante    l'organigramma  o  analoghe rappresentazioni grafiche;


Obblighi  di pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici  vigilati, e agli Enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
Per questi enti  (vedi elenco specifico articolo 22) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per l'anno  sul  bilancio   dell'amministrazione,   al  numero  dei rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono  altresì  pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.


Conseguenze mancata pubblicazione documenti e informazioni su Enti e società  vigilati, partecipati e controllati
E’  vietata l'erogazione in  loro  favore di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   della amministrazione interessata.
Le disposizioni su enti e società vigilati partecipati e controllati di cui sopra non si applicano nei  confronti  delle  società,  partecipate  da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro controllate.
La violazione degli obblighi di pubblicazione dà  luogo ad  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (articolo 47 presente DLgs).


Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli  sulle imprese
Ex articolo 25 del presente DLgs le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito: www.impresainungiorno.gov.it:
1. l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalità  di svolgimento;
2. l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle  attività di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative.


Pubblicità  dei processi di pianificazione, realizzazione  e valutazione  delle  opere  pubbliche
Ex articolo 38 del presente DLgs  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni  annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144 (QUI), incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro nominativi.

Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura altresì  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.


Trasparenza dell'attività di  Pianificazione e Governo  del Territorio
Ex articolo 39 del presente DLgs  le pubbliche amministrazioni pubblicano:
1. gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonché  le  loro varianti. La pubblicità è condizione di efficacia di questi atti;
2. per  ciascuno  degli  atti  di  cui  al punto 1)  sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o approvazione; i relativi allegati tecnici.

La  documentazione  relativa  a  ciascun  procedimento  di presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonché  delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente  che  comportino  premialità  edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalità  di  pubblico interesse è  pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune interessato, continuamente aggiornata.


Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le disposizioni di maggior tutela prevista specificamente per questo settore. In più il presente DLgs all’articolo 40 prevede che nei siti della P.A. vengano pubblicate le informazioni ambientali in una apposita sezione detta “Informazioni Ambientali”.


Responsabile per la Trasparenza
All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della legge 6 novembre 2012, n. 190 (QUI),  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrità.


Funzioni del responsabile della trasparenza
1. provvede  all'aggiornamento   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli
obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
2. controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente decreto;
3. segnala i  casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia
di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento disciplinare;
4. segnala altresì gli  inadempimenti  al vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV (Organismo indipendente di valutazione della perfomance ex articolo 14 DLgs 150/2009)     ai    fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità


Violazione degli obblighi di trasparenza - sanzioni
 L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilità  per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui sopra  se prova che tale inadempimento  è  dipeso da  causa a lui non imputabile.

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