giovedì 29 marzo 2012

Progetto Botta, Outlet di Brugnato, Centro Commerciale di Romito: la Corte di Giustizia conferma le illegittimità.


Due recenti sentenze della Corte di Giustizia hanno confermato indirettamente come le procedure di approvazione di importanti interventi di pianificazione e progettazione siano sottoponibile a VAS (valutazione ambientale strategica di piani e programmi). 


Di seguito una analisi di queste due importanti sentenze....






PRIMA SENTENZA SONO SOGGETTI A VAS I PIANI RELATIVI A PICCOLE AREE RIGUARDANTI ANCHE UN'UNICA ATTIVITà O PROGETTO
La prima sentenza del 22/9/2011 (vedi quiafferma che non si può escludere la VAS a priori, ma solo dopo una adeguata istruttoria di verifica, per piani che: "determinano l’uso di piccole aree a livello locale e riguardano un unico oggetto di attività economica" (nel caso oggetto della sentenza ci si riferiva a due piani dettagliati che regolamentano, ciascuno, la costruzione di un complesso immobiliare destinato all’allevamento intensivo) 


SECONDA SENTENZA SONO SOGGETTI A VAS I PIANI PARTICOLAREGGIATI DI PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE
La seconda sentenza, recentissima del 22/3/2012 (vedi quiafferma che tra i piani da sottoporre a VAS si sono anche: "i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale". 
La normativa nazionale a cui fa riferimento la sentenza è quella Belga e i piani particolareggiati sono i plan particuler d’affectation du sol   (piani particolareggiati di destinazione dei suoli, vedi qui ), questi sono piani comunali sotto ordinati gerarchicamente ai piani di sviluppo comunali (che riguardano invece l’intero territorio comunale), questi piani particolari riguardano parti del territorio comunale e costituiscono attuazione dei piani regionali di destinazione dei suoli e nel quadro dei piani di sviluppo comunali e regionali.  


I PIANI PARTICOLAREGGIATI NELLA LEGGE URBANISTICA LIGURE
Per venire alla legge ligure sull’urbanistica è indiscutibile che questi piani su piccole aree (prima sentenza del 2011) o particolareggiati per parti del territorio comunale (vedi sentenza del 2012) corrispondono agli strumenti urbanistici attuativi e/o alle varianti dei piani urbanistici comunali.


GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEVONO ESSERE SOGGETTI A VAS ANCHE SECONDO LA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA
Peraltro questa interpretazione era stata recepita nel nostro ordinamento nazionale recentemente con l’ articolo 5legge 70/2011 secondo il quale i progetti e piani attuativi che costituiscono varianti a piani generali sono sottoponibili a VAS soprattutto se i Piani generali e/o sovraordinati non hanno avuto la VAS.


QUANTO SOPRA CONFERMA CHE PROGETTO BOTTA, PROGETTO OUTLET DI BRUGNATO E PROGETTO CENTRO COMMERCIALE DI ROMITO DOVEVANO AVERE UNA VAS

Il progetto Botta è stato approvato dal Consiglio Comunale come
1. variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica
2. ad una variante contestuale al vigente piano regolatore

Il progetto di outlet di Brugnato è stato approvato come progetto urbanistico operativo in  variante al PUC vigente e al Piano Territoriale Paesaggistico

Il progetto di Centro Commerciale di Romito (peraltro sequestrato recentemente) è stato approvato come strumento urbanistico attuativo in variante connesse al PRG vigente.

Tutti i progetti riguardano interventi o attività specifiche (come trattato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2011 vedi sopra) e tutti gli interventi o non hanno avuto per niente una VAS (Progetto di Romito) o hanno avuto una finta procedura di verifica della VAS, nel senso che si è solo scritto "NO VAS" nei documenti della Regione senza motivare perchè come richiede la Corte di Giustizia, vedi qui

Quindi alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia le procedure di approvazione di questi progetti,così significativi per l’impatto che possono avere sul nostro territorio sia sotto il profilo ambientale che economico, sono in clamoroso e netto contrasto con le norme europee.



CONCLUSIONI  E POSSIBILI CONSEGUENZE
Uno potrebbe dire si ma le sentenze della Corte di Giustizia riguardano altri casi diversi da quelli spezzini sopra citati. Non è così.
Le due sentenze sono di tipo interpretativo vale a dire sono state sollecitate da giudizi nazionali per chiedere alla Corte di Giustizia la interpretazione su come le norme europee sulla VAS  devono essere applicate dagli stati membri.

Quindi……

Le sentenze pregiudiziali sono efficaci anche al di fuori del giudizio principale per due ordini di motivi:
1. le sentenze interpretative, pur originando da una controversia determinata, hanno carattere astratto, essendo volte a chiarire l’interpretazione e la portata delle disposizioni UE in questione (PORTATA DICHIARATIVA). L’interpretazione della Corte dispiega i
suoi effetti al di là dell’ambito del litigio principale. altri giudici di fronte ai quali si riproponga la questione della validità dell’atto non potranno non tener conto della pronuncia della Corte . Anzi la Corte ha affermato che tutti i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare l’atto comunitario la cui illegittimità è stata accertata ex art. 177 sancendo una sorta di efficacia erga omnes delle sue sentenze sulla validità di atti comunitari. (sent. Corte di Giustizia del 13/5/1981 causa 66/80)
2. l’istituzione da cui promana l’atto, per analogia con l’art. 176 del Trattato UE, è tenuta a prendere i provvedimenti necessari, ovvero a  modificare  l’atto stesso, eliminandole cause di illegittimità. (Sentenza Corte di Giustizia del 22/5/1985 causa 33/84)

Ecco che la Regione Liguria e i Comuni di Sarzana, Arcola, Brugnato hanno commesso una illegittimità rilevabile, nel prossimo futuro, anche impugnando per invalidità derivata, un semplice permesso di costruire in attuazione di quei progetti, varianti, piani ai quali non è stata applicata la VAS.


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